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I co.co.co. dopo la Riforma Fornero

Il contratto a progetto rientra nell’alveo del lavoro autonomo, dal momento che si riferisce ad una prestazione lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, anche se continuativa e coordinata in quanto inserita nell’organizzazione del committente.

 

La Legge Fornero esclude dalla disciplina sul lavoro a progetto alcune tipologie di lavoratori: agenti e rappresentanti di commercio, componenti di organi di amministrazione e controllo delle società, titolari di pensione di vecchiaia, chi presta attività a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche e professionisti iscritti ad albi professionali, quando però svolgano per il committente proprio quelle prestazioni per le quali è richiesta l’iscrizione all’albo.

La legge Fornero riconduce il contratto a progetto ad un “progetto specifico” rendendo così più determinato l’oggetto del contratto.

Il progetto va descritto nel contratto in modo da renderne comprensibile il contenuto caratterizzante e va specificato il risultato finale che si intende conseguire, non deve coincidere con l’attività dell’impresa  e non deve comportare compiti meramente esecutivi o ripetitivi.

Senza specifico progetto i rapporti sono considerati contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della loro costituzione (la conversione potrà essere pronunciata dal Giudice investito della relativa istanza dal collaboratore).

Elementi comuni del contratto a progetto e del lavoro subordinato sono: personalità, continuità, professionalità della prestazione e coordinazione con l’organizzazione dell’imprenditore.

Se l’attività lavorativa del collaboratore si svolge con modalità analoghe a quella dei dipendenti del committente il Giudice può risalire alla natura subordinata del rapporto di lavoro.

04/07/2013

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