Gli iscritti alla Gestione separata INPS possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell’adempimento delle attività inerenti la gestione degli obblighi contributivi
per sé stessi o per i propri collaboratori familiari. Infatti, gli adempimenti relativi ai professionisti e committenti iscritti alla Gestione Separata non costituiscono materia riservata.
Ciò significa che gli iscritti alla su menzionata Gestione separata possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell’adempimento delle attività inerenti la gestione degli obblighi contributivi per sé stessi o per i propri collaboratori familiari.
Al riguardo, l’Istituto previdenziale fa sapere che le applicazioni di gestione delle deleghe sono già disponibili sul proprio sito (www.inps.it).
Dal prossimo primo gennaio tutti gli studi professionali saranno chiamati a fornirsi in maniera obbligatoria di un POS (Point of Sale) al fine di garantire ai rispettivi clienti il pagamento della parcella in maniera elettronica.
L’abolizione del DURT è avvenuto per il tramite di tre emendamenti. Tale documento era stato introdotto durante l’iter di conversione in legge del Decreto del Fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69) e si pensava che dovesse assorbire il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Con l’emendamento all’art. 50 del D.L. n. 69/2013, era stato proposto di eliminare la responsabilità solidale negli appalti privati qualora l’appaltatore, dietro apposita richiesta fatta all’Agenzia delle entrate del nuovo documento DURT per via telematica, verificasse che il subappaltatore fosse in regola con gli adempimenti fiscali. Viste le tante polemiche sollevate dalla previsione di tale adempimento, nel corso dell’iter parlamentare di approvazione del Decreto del Fare, i partiti avevano promesso alle imprese di migliorare la disposizione normativa per evitare che tale documento aprisse un’ulteriore trafila burocratica. Rimane, dunque, in tema di solidarietà fiscale e contributiva negli appalti, la disciplina che riconosce come sufficiente inviare un’autocertificazione che riporti gli estremi dei versamenti eseguiti all’Erario e all’INPS di quanto dovuto per le ritenute e i contributi, sollevando cosi il fornitore in possesso di tale dichiarazione da ogni responsabilità.