Semplificazioni spesomentro

Con comunicato stampa del 3 luglio 2013 l’Amministrazione Finanziaria rende note le misure che verranno adottate per ridurre e semplificare gli adempimenti a vantaggio di cittadini e imprese.

 

Semplificazioni che sono state orientate verso due linee direttrici:

–        semplificazioni fiscali, che troveranno spazio nel futuro “Decreto Semplificazioni”, che verrà approvato dal Governo Letta;

–        semplificazioni amministrative, previste dall’Agenzia Entrate.

 Tra le semplificazioni amministrative trovano spazio quelle relative allo spesometro, una delle comunicazioni obbligatorie al Fisco.

Lo “Spesometro”, che prevede l’obbligo per gli operatori economici di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti a fini Iva, è interessato da alcune misure di semplificazione, che troveranno applicazione a partire dalle comunicazioni relative all’anno 2012.

L’intervento è di larga portata e riguarda sia le operazioni interessate, sia i dati da comunicare, che le modalità e la tempistica di invio.

Come prevede la norma (articolo 21 del D.L. 78/2010 modificato dal D.L. 16/2012), le operazioni da comunicare saranno:

–         tutte quelle fra operatori economici (business to business);

–         quelle per le quali non è previsto l’obbligo di fattura (business to consumer), solo quando di importo almeno pari a 3.600 euro Iva inclusa.

Un Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate specificherà, con riferimento alle operazioni per cui è previsto l’obbligo di fattura, che è possibile comunicare, per ciascun cliente e fornitore, in alternativa:

–         le singole operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo;

–         l’ammontare complessivo dell’imponibile e dell’imposta relativa all’anno di riferimento.

Inoltre sarà previsto che, nel caso di documento riepilogativo delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a € 300 nel mese, dovrà essere comunicato esclusivamente il numero del documento, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare complessivo dell’imposta.

 

Il nuovo modello

Con lo stesso Provvedimento sarà approvato il nuovo modello di comunicazione per la trasmissione dei dati tramite Entratel o Fisconline che potrà, tra l’altro, essere utilizzato anche per comunicare le operazioni in contanti legate al turismo, tra 1.000 e 3.600 euro, effettuate con persone fisiche non residenti di cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. Si evita, così, un doppio adempimento comunicativo e la duplicazione della comunicazione relativa alle operazioni non inferiori a 3.600 euro, al lordo dell’Iva.

 

Leasing e noleggio

A partire dalle comunicazioni relative all’anno 2012, gli operatori che svolgono attività di leasing finanziario e operativo e di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili, potranno comunicare all’Anagrafe Tributaria i dati relativi ai propri clienti, utilizzando, in alternativa alla vecchia comunicazione, il nuovo modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (Spesometro).

La comunicazione riguarderà, nel caso in cui non venga emessa fattura, soltanto i contratti di leasing e di noleggio di valore pari o superiore a 3.600 euro. (Provv. Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 16/2012)

 

San Marino

Gli operatori economici italiani che effettuano acquisti da operatori economici con sede a San Marino potranno comunicare le avvenute registrazioni degli acquisti direttamente on-line utilizzando il modello previsto per le operazioni rilevanti Iva (Spesometro).

Il modello dovrà essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione nei registri. (Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione, attuativo dell’art. 21 del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 16/2012).

18/07/2013

 

Dimissioni da convalidare anche per i co.co.co

Anche ai lavoratori parasubordinati si estende l’obbligo di convalidare le dimissioni e le risoluzioni consensuali,

 

questo per arginare la pratica illegale delle c.d. dimissioni in bianco.

Le sanzioni per i committenti che mettono in atto la suddetta pratica illegale vanno da € 5.000,00 ad € 30.000,00.

L’obbligo interessa i contratti co.co.co. anche a progetto, i mini co.co.co. e le collaborazioni senza progetto.

18/07/2013

Nuovo regolamento per gli impianti termici

Il 12 Luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo Regolamento sulla manutenzione degli impianti termici  

 

che introduce nuovi requisiti professionali e criteri di accreditamento per gli addetti ad ispezione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva nell’edilizia pubblica e privata, adeguando la normativa nazionale alle norme europee.

Più in particolare il nuovo Regolamento per la manutenzione degli impianti termici semplifica le procedure per gli impianti con una potenza minore di 100 Kw, ovvero per il 90% di quelli attualmente installati in Italia, ovvero, i controlli per i piccoli impianti non saranno più annuali, ma biennali o quadriennali in base alla potenza e al tipo di alimentazione.

Vengono inoltre  stabiliti i valori massimi della temperatura degli ambienti:

  • per la climatizzazione 26°C per tutti gli edifici, con tolleranza -2°C.
  • per il riscaldamento18°C per gli edifici a destinazione industriale o artigianale e 20°C per tutti gli altri edifici con tolleranza +2°C in entrambi i casi;

Il responsabile degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva non può essere lo stesso soggetto che ha venduto l’impianto stesso ed è chiamato a rispondere in caso di mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente.

In caso di impianti termici di potenza superiore a 350 kWm viene richiesta la certificazione UNI EN ISO 9001 relativa alla gestione e manutenzione degli impianti termici, o una apposita attestazione.

Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti dovranno essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008 “Impianti negli edifici”, che controlleranno anche l’ efficienza energetica(per poi redigere il Rapporto da trasmettere al Catasto degli impianti termici).

18/07/2013

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