Aumento IVA dal 1° Luglio 2013
Con la presente Vi informiamo che, con l’approvazione della DdL di Stabilità, a partire dal 1° Luglio 2013 entrerà in vigore l’aumento di un punto dell’aliquota Iva che passerà quindi dal 21% al 22% e dal 10% all’11%. Al contrario non subirà modifiche l’aliquota agevolata del 4% che rimarrà così invariata.
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I beni e le diverse aliquote
I beni che vedranno subire l’aumento dell’aliquota Iva all’11% e al 22% e quelli che non subiranno modifiche rimanendo al 4% sono quelli esposti di seguito.
22% Beni sui quali si applicherà la nuova aliquota (il prelievo resta al 21% fino a fine giugno 2013):
abbigliamento e accessori; auto; case con caratteristiche di lusso; telefonini; servizi per telefonia mobile; computer e tablet; parrucchiere; piatti pronti; imbarcazioni; noleggio veicoli e imbarcazioni; prodotti e trattamenti di bellezza; cd/dvd; elettrodomestici; carburante; bevande gassate; vino; superalcolici; tabacchi; calzature; servizi di lavanderia; servizi di officine, gommisti e carrozzieri; servizi di telecomunicazione; prestazioni professionali (avvocati, commercialisti, ingegneri, consulenti ecc.); ingresso alle manifestazioni sportive di prezzo superiore a 12,91 euro; servizi di trasporto merci (esclusi impianti a fune); servizi degli stabilimenti balneari; prestazioni delle agenzie di viaggio (tour operator); gas metano per usi civili, oltre 480 mc annui; servizi forniti con mezzi elettronici (compresi libri e musica digitali); strumenti musicali; mobili a arredi; moto e bici; lezioni per corsi e attività ricreative; tv; parchi divertimento; gioielleria e orologeria.
11% Beni sui quali si applicherà la nuova aliquota (l’Iva resta pari al 10% fino a fine giugno 2013):
zucchero; prodotti per l’alimentazione dei fanciulli (semolini, amidi, ecc.) ; marmellate; conserve di frutta; prodotti della pasticceria e della biscotteria; corn-flakes; cioccolatini; omogeneizzati; acque minerali; birra; aceto; carne; pesce; uova; miele; energia elettrica per uso domestico; gas metano per usi civili, fino alla soglia di 480 mc annui; medicinali (anche omeopatici) ; alberghi, motels, campeggi e villaggi turistici; spettacoli teatrali; abbonamento pay; tv; energia eolica e fotovoltaica; trasporto aereo, marittimo e passeggeri su rotaie; oggetti d’arte; gelati; salse e condimenti; caffè; tè; acquisto abitazione non di lusso diversa dalla prima casa; ristrutturazioni edilizie; fornitura acqua; raccolta rifiuti; ristoranti, pizzerie e simili; locazioni di abitazione.
4% Beni sui quali si applicherà ancora l’aliquota agevolata:
latte fresco; ortaggi e legumi; frutta; farine e altri cereali; pasta; pane; pomodori; quotidiani e periodici; libri; acquisto prima casa; occhiali e lenti a contatto; mense aziendali e scolastiche.
Decorrenza
Come esposto in precedenza secondo quanto stabilito dal disegno di Legge di Stabilità varata dal Governo l’aumento Iva di un punto avrà effetto dal 1° luglio 2013.
Si ricorda che rileva il momento in cui l’operazione posta in essere si considera effettuata ai fini Iva, pertanto:
per le cessioni di beni quindi in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri:
1) le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o spedizione;
2) le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare);
3) le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento (e nella misura in cui esso avviene). Non ha alcuna rilevanza l’avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione.
18/10/2012
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