Con la nuova veste grafica della visura camerale sarà più facile individuare le informazioni che riguardano le imprese.
La “nuova” visura presenta nuove schede di sintesi, nuova grafica ed è anche più innovativa grazie al RI QR code (Registro Imprese Quick Response Code), ovvero il nuovo codice identificativo dei documenti ufficiali della Camera di Commercio, grazie al quale chiunque può verificare la corrispondenza tra il documento in suo possesso e quello archiviato dal Registro Imprese al momento dell’estrazione.
Ricordiamo che il Registro delle Imprese contiene le informazioni relative a più di 10 milioni di persone fisiche che svolgono, o hanno svolto, un’attività imprenditoriale oppure ricoprono una posizione di amministratore, socio, sindaco o dirigente. Le imprese registrate sono oltre sei milioni e ogni anno vengono depositati circa 900mila bilanci. Attraverso il “QR code”, codice a barre bidimensionale, si può avere accesso, sia da dispositivi mobili (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, etc.) che da pc, alla copia digitale del documento estratto, conservata per la durata di cinque anni. Se il QR Code non risulti avere origine da un documento camerale ufficiale, il servizio lo segnalerà.
Sulla prima pagina della visura vengono evidenziate e riassunte le principali informazioni dell’impresa, dati anagrafici ed economici (come la sede legale, la posta elettronica certificata, l’indirizzo internet e l’email), le informazioni relative all’attività esercitata dall’impresa, i documenti e le certificazioni in possesso dell’impresa.
Grazie all’indice navigabile si può accedere direttamente alle informazioni che si vogliono approfondire e avere un quadro dei dati principali grazie agli schemi riassuntivi presenti all’inizio di ogni paragrafo. A garanzia dell’affidabilità e della non contraffazione del documento vi è dunque il QR code che in qualsiasi momento consente di recuperare il documento originale direttamente da smartphone e tablet e confrontarlo con quello in proprio possesso.
Giovedì scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto annunciato D.L. n. 34/2014, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.
Il decreto legge, entrato in vigore dal 21 marzo 2014, contiene importanti novità in materia di flessibilità in entrata.
Contratti a termine
La prima novità da segnalare in merito al contratto a termine è l’eliminazione della c.d. “causale” (che giustifica l’instaurazione del rapporto di lavoro), indipendentemente se si tratta di primo contratto, nel limite di durata massima di 36 mesi (3 anni).
Altra novità riguarda la disciplina della proroga che sarà sempre ammessa, fino a un massimo di 8 volte nei 36 mesi (basta che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato).
Ciò detto, l’azienda non può sempre e comunque ricorrere a tale istituto, il Ministero del Lavoro conferma per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono stipulare un contratto a termine; quelli da 6 a 12 dipendenti due contratti a termine; mentre quelli con organico maggiore, possono stipulare contratti a termine fino al raggiungimento del 20% dell’organico totale.
Apprendistato
Sul fronte apprendistato, va segnalata innanzitutto l’eliminazione dell’obbligo della forma scritta per la redazione del piano formativo individuale (PFI).
Ad essere modificate sono anche le condizioni previste per l’assunzione, attraverso l’eliminazione dell’obbligo di stabilizzazione dei contratti già scaduti al momento della nuova assunzione (pertanto l’assunzione di nuovi apprendisti sarà possibile a prescindere dall’eventuale mancata trasformazione dei precedenti contratti di apprendistato già scaduti).
Si rende inoltre, totalmente facoltativa l’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali (stabilite in massimo 120 ore triennali).
Regolarità contributiva
Novità anche per il documento che attesta la regolarità contributiva: la verifica con INPS, INAIL e casse edili (per le imprese di costruzioni) si farà in tempo reale, con modalità esclusivamente telematiche, l’esito avrà una validità di 120 giorni e sostituirà ad ogni effetto il Durc.
Un decreto ministeriale – da emanare entro 60 giorni – conterrà i requisiti di regolarità per dare il via alla nuova procedura.
L’INPS, con il messaggio n. 3475/2014, ha illustrato la modalità di gestione dell’intera sperimentazione della carta acquisiti
(art. 60, c. 1-4 della L. n. 35/2012), in quanto sono terminate le attività per la definizione degli elenchi dei beneficiari.
Il nuovo beneficio, che verrà erogato per bimestri e ha una durata annuale, sarà notevolmente superiore rispetto alla social card ordinaria, in quanto sarà calcolato sulla base della numerosità del nucleo familiare.
Si tratta di una sperimentazione che coinvolge esclusivamente le 12 città più grandi del Paese ovvero:: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona (ma è stato previsto un allargamento della sperimentazione, per l’anno 2014, anche ai territori delle regioni del Mezzogiorno).
Con riferimento ai trattamenti economici si chiarisce quanto segue:
nel valore complessivo dei trattamenti non entrano le erogazioni riferite agli arretrati;
le mensilità aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicità mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore;
la soglia relativa ai trattamenti economici viene annualmente aumentata della percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Pertanto, per l’anno 2014, la soglia dei trattamenti sarà pari a 607,20 euro mensili;
nel caso di erogazioni che hanno periodicità bimestrale, l’ammontare considerato è la metà dell’erogazione bimestrale;
non entrano altresì nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell’ambito dei progetti personalizzati di presa in carico.
nel caso di erogazioni in unica soluzione, l’ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nell’anno solare; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione;
i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicità, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;
non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonché le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi;
L’INPS, una volta acquisite le domande ed effettuate le verifiche di propria competenza, invia la lista con la graduatoria provvisoria a ciascun Comune, che contiene gli esiti relativi a ciascun nucleo familiare. Successivamente, ciascun Comune pubblica la graduatoria provvisoria e invia altresì l’esito dell’elaborazione a tutti i richiedenti, per permettere agli esclusi la possibilità di ricorrere in merito all’esito riscontrato.
In caso di presentazione di ricorsi, i Comuni provvedono autonomamente, dopo aver ricevuto idonea documentazione, all’esame degli stessi stabilendo il diritto alla prestazione.
Le domande, in particolare, verranno poste in graduatoria utile come accolte, ma verrà tenuto in sospeso il pagamento di quanto dovuto fino a quando l’Istituto, per la parte di propria competenza, non accerterà la veridicità di quanto dichiarato.
Una volta scaduti i termini di presentazione dei ricorsi ed esperiti tutti i ricorsi presentati, sarà formata la graduatoria definitiva. Solo in questo momento sarà possibile stabilire quanti nuclei potranno effettivamente beneficare delle somme messe a disposizione, rientrando nel budget assegnato a ciascun Comune. La graduatoria verrà chiusa a partire dal nucleo che per ultimo potrà ottenere il beneficio per l’intero anno.