Via libera al “Jobs act”

Giovedì scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il tanto annunciato D.L. n. 34/2014, recante “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”.

Il decreto legge, entrato in vigore dal 21 marzo 2014, contiene importanti novità in materia di flessibilità in entrata.


Contratti a termine

 La prima novità da segnalare in merito al contratto a termine è l’eliminazione della c.d. “causale” (che giustifica l’instaurazione del rapporto di lavoro), indipendentemente se si tratta di primo contratto, nel limite di durata massima di 36 mesi (3 anni).

Altra novità riguarda la disciplina della proroga che  sarà sempre ammessa, fino a un massimo di 8 volte nei 36 mesi (basta che le proroghe si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato).

Ciò detto, l’azienda non può sempre e comunque ricorrere a tale istituto, il Ministero del Lavoro conferma per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono  stipulare un contratto a termine; quelli da 6 a 12 dipendenti due contratti a termine; mentre quelli con organico maggiore, possono stipulare contratti a termine fino al raggiungimento del 20% dell’organico totale.

 

Apprendistato

Sul fronte apprendistato, va segnalata innanzitutto l’eliminazione dell’obbligo della forma scritta per la redazione del piano formativo individuale (PFI).

Ad essere modificate sono anche le condizioni previste per l’assunzione, attraverso l’eliminazione dell’obbligo di stabilizzazione dei contratti già scaduti al momento della nuova assunzione (pertanto l’assunzione di nuovi apprendisti sarà possibile a prescindere dall’eventuale mancata trasformazione dei precedenti contratti di apprendistato già scaduti).

Si rende inoltre, totalmente facoltativa l’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali (stabilite in massimo 120 ore triennali).


Regolarità contributiva

Novità anche per il documento che attesta la regolarità contributiva: la verifica con INPS, INAIL e casse edili (per le imprese di costruzioni) si farà in tempo reale, con modalità esclusivamente telematiche, l’esito avrà una validità di 120 giorni e sostituirà ad ogni effetto il Durc.

Un decreto ministeriale – da emanare entro 60 giorni – conterrà i requisiti di regolarità per dare il via alla nuova procedura.

24/03/2014

 

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