La voluntary disclosure 1.0, termina con quasi 200 adesioni all’attivo e con un patrimonio in attesa di rientro di alcune centinaia di milioni di euro.
Inizialmente lo strumento doveva essere il principale mezzo di auto-denuncia delle attività detenute all’estero mai dichiarate, ma a oggi rimane uno strumento scarsamente utilizzato.
L’operazione ha interessato soprattutto il target medio/basso, vale a dire la platea di dichiaranti con disponibilità estere da 500.000 fino a 2-3 milioni di euro.
Da qui la necessità di modificare il quadro normativo e l’aspetto sanzionatorio, rimettendo mano al testo originario. Dalla versione originaria, del D.L. n.4/2014 è stato eliminato l’intero articolo 1 sulla voluntary disclosure.
L’esame della nuova normativa inizierà questa settimana. Il Governo Renzi e il Parlamento dovrebbero iniziare a lavorare sui nuovi testi della collaborazione volontaria, ponendo particolare attenzione:
– alla forfetizzazione dell’imposta, ipotesi sostenuta da vari operatori, ma che rischia di creare delle difficoltà – una forfetizzazione in sanatoria al 20%, per esempio, non permetterebbe di coprire neppure l’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di beni e servizi pagate su conti esteri. L’equilibrio tra ragioni politiche e adeguatezza agli standard comunitari rischia in sostanza di protrarre sempre più avanti i tempi di gestazione del nuovo Ddl sulla voluntary disclosure;
– alla scelta di ampliare la copertura (anche penale) della regolarizzazione;
– alla possibilità di alleggerire i professionisti e gli intermediari dalle incombenze in ambito di controlli antiriciclaggio e di responsabilità penali connesse con la sanatoria.
Condizione necessaria per poter realizzare l’emersione dei capitali, è il fatto che il contribuente non sia già stato raggiunto da una qualsiasi attività di accertamento o di ispezione.
Restano a carico del contribuente, con la vecchia e probabilmente anche con la nuova versione della voluntary, le imposte e gli interessi; vengono invece ridotte le sanzioni amministrative.
Riguarderà le omissioni sui periodi d’imposta precedenti alla data sopra citata, e precedenti, per i quali non siano scaduti i termini di accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi sul Modulo RW.
Poiché la procedura va avviata entro il 30 settembre 2015, il contribuente potrà ravvedere eventuali omissioni commesse in Unico 2014.
Bisognerà porre attenzione sulla decadenza dei termini d’accertamento.
Il prossimo 30 aprile 2014 scade il termine per la presentazione alle Camere di Commercio, del Modello Unico di dichiarazione ambientale,
relativa sia ai rifiuti prodotti o gestiti nel corso del 2013, sia ai beni dal rilevante impatto ambientale (imballaggi e apparecchiature elettroniche) immessi sul mercato nello stesso anno.
Sono obbligati alla presentazione anche i soggetti che utilizzano il nuovo sistema di tracciamento telematico dei rifiuti “Sistri”, per i quali la dichiarazione annuale dovrà abbracciare nella presentazione 2014 e, (a seguito della Legge 15/2014) in quella del 2015, i dati relativi ai beni a fine vita prodotti o gestiti nell’anno precedente.
I soggetti interessati alla dichiarazione annuale sono come previsto dalla legge istitutiva (70/1994), individuati dagli specifici provvedimenti in materia di rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi, “Aee” e “Raee” (attualmente coincidenti con i decreti legislativi 152/2006, 182/2003, 209/2003, 151/2005).
Obbligati alla comunicazione sono: i produttori (Enti o imprese) di rifiuti speciali pericolosi (tranne le piccole imprese agricole) e, se occupanti più di 10 dipendenti, quelli che generano rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali, trattamento fanghi e fumi; i gestori di rifiuti speciali; i soggetti che effettuano raccolta, trasporto, trattamento di veicoli fuori uso; Conai e altri consorzi della filiera imballaggi, unitamente agli impianti di gestione dei relativi rifiuti; produttori e importatori professionali di apparecchiature elettriche ed elettroniche “Aee”, esportatori e impianti di trattamento dei relativi rifiuti “Raee”; soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
Tra i soggetti esonerati dalla presentazione vi sono, oltre ai produttori di rifiuti non inquadrati in Enti o imprese, i produttori di residui pericolosi che li conferiscono (previa convenzione ex articolo 189, D.Lgs. 152/2006) al servizio pubblico di raccolta e i distributori di Aee che effettuano la gestione dei Raee ritirati dall’utenza in base alle procedure semplificate (D.M. 65/2010).
Modulistica e istruzioni da utilizzare per la dichiarazione in scadenza sono quelle previste dal Dpcm 12 dicembre 2013, recante l’approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2014.
Il termine per la presentazione del Mud è il 30 aprile 2014.
La comunicazione entro i successivi 60 giorni dalla scadenza (tardiva), è punita con la sanzione amministrativa da 26 a 160 euro.
La dichiarazione oltre tale ultimo termine, o la sua omissione, incompletezza o inesattezza costerà invece dai 2.600 ai 15.500 euro.
Le incompletezze o le inesattezze che comunque consentono di ricostruire le informazioni dovute rientreranno, infine, nel range sanzionatorio di 260 – 1.550 euro.
Cambiano i documenti da custodire e aggiornare per le verifiche di sicurezza.
Un unico libretto, composto da più schede modulabili a seconda delle caratteristiche dell’impianto. Quattro tipologie di rapporto di efficienza energetica, studiate per mettere a fuoco e mappare le prestazioni delle tradizionali caldaie, dei sistemi di condizionamento, di teleriscaldamento e di cogenerazione. A partire dal 1° giugno cambiano i modelli che certificano l’efficienza degli impianti installati in casa, in ufficio o in azienda. E diventano obbligatori anche per i dispositivi di climatizzazione estiva.
Il libretto di impianto deve essere presente per tutti gli apparecchi mentre il rapporto è obbligatorio solo per i sistemi soggetti a verifiche periodiche, cioè di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kw e di condizionamento di potenza maggiore di 12 kw. A loro volta, le verifiche scattano, ogni qual volta s’intervenga sull’impianto modificandone l’efficienza o per disposizione di legge, con una tempistica diversa a seconda della tipologia e potenza dell’impianto (Dpr 74/2013). Ad esempio, per le caldaie a gas o metano normalmente installate in una singola unità immobiliare s’interviene ogni quattro anni, mentre si scende a due per gli impianti condominiali, se superiori ai 100 kWw Salvo diverse indicazioni regionali.
Nel definire i documenti si è tenuto conto dei progressi tecnologici e della presenza sempre più diffusa, accanto alle caldaie e ai condizionatori “tradizionali”, di nuovi sistemi, come le pompe di calore geotermiche, i cogeneratori, il teleriscaldamento o i dispositivi alimentati da fonte rinnovabile (solare, biomasse, etc).
Il nuovo libretto si fonda su di un modello unico, personalizzabile, costituito da tante schede, usate e assemblate in funzione degli apparecchi e delle componenti dell’impianto. I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica sono, invece, quattro: il principale è per gli impianti di riscaldamento con generatore a fiamma e combustione; poi per il condizionamento, il teleriscaldamento e gli impianti di co-trigenerazione.
Il libretto viene compilato per la prima volta dall’installatore, all’atto della messa in funzione e aggiornato dal responsabile dell’impianto o dal manutentore.
Con l’entrata in vigore, dal 1° giugno, del nuovo libretto, il responsabile (che nei piccoli impianti è l’utente stesso mentre in condominio può essere l’amministratore o la ditta abilitata da questi delegata) dovrà scaricare il nuovo modello di libretto dai modelli già disponibili sul sito delMinistero Sviluppo economicoe trascrivere sulla prima pagina di questo i dati identificativi dell’impianto così da consegnarlo, all’atto del controllo, al manutentore per l’aggiornamento. Il rapporto di efficienza, invece, viene compilato direttamente dal manutentore, che ha anche il compito di trasmetterlo, preferibilmente in via telematica, all’ente locale che tiene aggiornato il catasto.
Nel documento è indicato il risultato dei controlli, che devono essere conformi a quanto previsto dalle norme Uni o ai limiti indicati dal Dpr 74/2013.
In caso contrario, il rapporto risulterà negativo e l’impianto sarà da sostituire. Incaricati dei controlli sono gli enti locali che ricevono il report delle verifiche e che, da parte loro, organizzano campagne ispettive a campione. Le sanzioni dipendono dal Dlgs 192/2005 o da eventuali disposizioni delle Regioni. Si va da 500,00 ai 3.000,00 euro a carico di proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile.
Da 1.000,00 ai 6.000,00 euro per l’operatore incaricato che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico.
Come per le caldaie, anche per i condizionatori è necessario compilare il libretto dell’impianto e – laddove la potenza sia maggiore di 12 kW – diventa obbligatorio anche sottoporre l’apparato agli opportuni controlli.
Accertandosi che, nel tempo, i consumi non siano cresciuti troppo rispetto all’iniziale rendimento.
È bene infine ricordare che la normativa dei controlli per l’aria condizionata s’incrocia con quella del cosiddetto “patentino per i frigoristi” e con la verifica dei gas impiegati per il raffreddamento.
IN SINTESI
L’OBBLIGO
Il libretto d’impianto e i rapporti di controllo per l’efficienza energetica cambiano e diventano documenti obbligatori per tutte le tipologie d’impianto, compresi i condizionatori fino ad oggi esonerati.
LE SCADENZE
L’obbligo di utilizzare i nuovi modelli scatta dal 1° giugno prossimo.
Per gli impianti già dotati di vecchio libretto, questo dovrà essere rinnovato dal 1° giugno, trasferendo i dati del vecchio libretto sul nuovo modello.
I MODELLI
Il libretto diventa unico (non più distinto in centrale ed impianto), personalizzabile, costituito da tante schede assemblate in funzione delle componenti del sistema a cui si riferisce. I rapporti sono, invece, quattro, relativi a: caldaie con o senza produzione di acqua calda sanitaria, condizionamento, teleriscaldamento e cogenerazione.
I SOGGETTI
Il libretto dovrà essere sostituito con il nuovo modello a cura di chi ha la responsabilità dell’impianto (l’utente, in caso di apparati per singole unità immobiliari; l’amministratore o terzo responsabile per gli altri impianti). Il rapporto di controllo sarà invece compilato dal manutentore o da chi effettua interventi.
I SISTEMI
Il libretto è obbligatorio per tutti gli impianti e va compilato per la prima volta all’atto dell’installazione. Il rapporto deve invece essere redatto solo per i sistemi soggetti a verifiche periodiche, cioè quelli di riscaldamento con potenza maggiore di 10 kw e di condizionamento di potenza maggiore di 12 kw.
LE SANZIONI
La multa va da 500 ai 3.000,00 euro per il proprietario, conduttore, amministratore di condominio o terzo responsabile che non ottemperino ai propri obblighi. Da 1.000,00 ai 6.000,00 euro per l’operatore che non redige il rapporto di controllo.