Visura camerale nuova grafica

Con la nuova veste grafica della visura camerale sarà più facile individuare le informazioni che riguardano le imprese.

La “nuova” visura presenta nuove schede di sintesi, nuova grafica ed è anche più innovativa grazie al RI QR code (Registro Imprese Quick Response Code), ovvero il nuovo codice identificativo dei documenti ufficiali della Camera di Commercio, grazie al quale chiunque può verificare la corrispondenza tra il documento in suo possesso e quello archiviato dal Registro Imprese al momento dell’estrazione.

Ricordiamo che il Registro delle Imprese contiene le informazioni relative a più di 10 milioni di persone fisiche che svolgono, o hanno svolto, un’attività imprenditoriale oppure ricoprono una posizione di amministratore, socio, sindaco o dirigente. Le imprese registrate sono oltre sei milioni e ogni anno vengono depositati circa 900mila bilanci. Attraverso il “QR code”, codice a barre bidimensionale, si può avere accesso, sia da dispositivi mobili (telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, etc.) che da pc, alla copia digitale del documento estratto, conservata per la durata di cinque anni. Se il QR Code non risulti avere origine da un documento camerale ufficiale, il servizio lo segnalerà.

Sulla prima pagina della visura vengono evidenziate e riassunte le principali informazioni dell’impresa, dati anagrafici ed economici (come la sede legale, la posta elettronica certificata, l’indirizzo internet e l’email), le informazioni relative all’attività esercitata dall’impresa, i documenti e le certificazioni in possesso dell’impresa.

Grazie all’indice navigabile si può accedere direttamente alle informazioni che si vogliono approfondire e avere un quadro dei dati principali grazie agli schemi riassuntivi presenti all’inizio di ogni paragrafo. A garanzia dell’affidabilità e della non contraffazione del documento vi è dunque il QR code che in qualsiasi momento consente di recuperare il documento originale direttamente da smartphone e tablet e confrontarlo con quello in proprio possesso.

28/03/2014

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