Per le persone fisiche che detengono la nuda proprietà di immobili esteri, si pone il problema del valore da inserire nella compilazione del quadro RW.
Nella C.M. 38/E/2013, si chiarisce che “qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà. Ciò in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generareredditi imponibili in Italia”.
Nell’effettuare tale precisazione, l’Amministrazione Finanziaria richiama la R.M. 142/E/2010, che precisa ulteriormente come in entrambe le ipotesi (usufrutto e nuda proprietà) sussiste la possibilità di generare redditi di fonte estera.
In particolare:
l’usufruttuario può cedere tale diritto ovvero concedere in locazione l’immobile;
mentre il titolare della nuda proprietà può cedere la stessa ovvero cedere o locare l’immobile una volta estinto il diritto di usufrutto e acquisita la piena proprietà.
Con la Legge Europea del 2013 è stata ridisegnata la normativa sul quadro RW.
Tra le principali novità da segnalare vi è quella relativa al valore da utilizzare per gli immobili per la compilazione del quadro RW, che è costituito dalla base imponibile utilizzata ai fini dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri).
Tuttavia, potrebbero sollevarsi criticità nell’individuazione del corretto valore da inserire nella compilazione del quadro RW.
La C.M. 28/E/2012, par. 1.2. , chiarisce che il valore da indicare per la nuda proprietà di immobili situati all’estero, , è costituito, nella generalità dei casi, dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà. Qualora la valorizzazione dei diritti reali diversi dalla proprietà non sia rilevabile da un contratto, essa si assume secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato.
Il Ministero del Lavoro sta per avviare una campagna dedicata al controllo contro le false collaborazioni e P.Iva.
Nell’ambito delle false partite IVA, che mascherano veri e propri lavori di tipo subordinato, la Riforma Fornero ha introdotto tre indici presuntivi che fanno capire quando scatta la presunzione di falsità, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente.
Gli indici presuntivi sono:
durata della collaborazione: tale periodo (da individuare nell’ambito di ciascun anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre) deve essere almeno pari a 8 mesi annui (ossia 241 giorni, anche non continuativi) nell’arco di due anni consecutivi. Tale presupposto potrà realizzarsi solo a decorrere dai periodi 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014. La verifica potrà essere effettuata una volta maturati i due anni indicati dalla normativa in materia;
fatturato: deve essere pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi. Si considerano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (con esclusione delle prestazioni di lavoro subordinato, di lavoro accessorio o di altra natura) fatturate (indipendentemente dall’ effettivo incasso) nel biennio solare (2 periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile) decorrente dal 18 luglio 2012;
postazione fissa di lavoro: tale presupposto si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente. A differenza dei due presupposti appena illustrati, quest’ultimo potrà essere verificato da subito anche se da solo non potrà mai far scattare alcuna presunzione di legge.
Qualora vengano soddisfatte almeno due dei suddetti presupposti, il datore dovrà obbligatoriamente assumere il proprio dipendente mediante un contratto di co.co.co., alla base del quale deve esserci uno specifico progetto affinché possa essere legittimo.
Uniche eccezioni a cui non si applica la predetta disciplina sono: attività che richiedano un elevata professionalità; quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, che per quest’anno è pari a € 19.395; qualora le prestazioni lavorative svolte prevedano un’iscrizione in apposito registro, albo, elenco o ruolo.
Per quanto riguarda le collaborazioni a progetto, la Legge Fornero ha introdotto due tipi di presunzioni assoluta e relativa.
La prima stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
La relativa invece stabilisce che, salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di lavoro si considerano rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
È chiaro, quindi, che il progetto è un elemento essenziale del contratto, in assenza del quale scatta la presunzione assoluta di subordinazione.
In particolare, gli elementi caratterizzanti del progetto sono i seguenti: collegamento a un determinato risultato finale; autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente; non coincidenza con l’oggetto sociale del committente; non svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.
Da oggi entra in vigore l’obbligo di acquisire il certificato penale, in caso di rapporti instaurati con minori d’età.
Infatti, i datori di lavoro che hanno un “contatto diretto e regolare” con lavoratori under18 devono dimostrare di possedere il suddetto documento al fine di verificare l’assenza di condanne per reati legati a pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori.
In caso di inadempimento scatta una sanzione che va da 10.000,00 a 15.000,00 euro.
Il D.Lgs n. 39/2014 impone che il certificato penale sia “richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” e serve a verificare l’esistenza di condanne per: prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; pornografia virtuale; adescamento di minorenni.
Il certificato conterrà per motivi di privacy le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente citati dalla norma.
Il sistema operativo per il rilascio del certificato non è ancora operativo, in attesa della sua messa in funzione, gli uffici del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro che dimostri di avere il consenso del lavoratore interessato (avendo compilato il modulo predisposto), l’attuale certificato penale.
Oltre all’aggravio in termini burocratici, la nuova norma impone una spesa ai datori pari a 20 euro, “salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal D.P.R. 642/1972, tabella B”, cioè i certificati richiesti da Onlus, federazioni sportive ed enti di promozione sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni.