L’art. 22 c. 2 del D.L. n. 66/2014 (c.d. D.L. “80 euro” o “D.L. Irpef”), sostituendo il c. 5-bis dell’art. 4 del D.L. n. 16/2012, ha previsto l’emanazione di un decreto ministeriale
che individui una precisa lista di comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applichi l’esenzione per i terreni agricoli sulla base della loro altitudine, diversificando eventualmente tra:
– terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola;
– e gli altri soggetti;
così da garantire alle casse erariali un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro, già a decorrere dal 2014.
Disposizione ancora da emanare, ma già vigente.
Dato che la scadenza dell’acconto IMU 2014 è già spirata e quella del saldo è ormai prossima, ci si è chiesti se il decreto, che sembra ormai prossimo all’emanazione, debba essere applicato già dal 2014.
Fino a oggi si è continuato, nelle more del provvedimento, a riferirsi all’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/6/1993, così come previsto dalla circolare del MEF n. 3/2012.
Da quando verrà firmato il nuovo D.M., vi sarà una nuova lista (sembra ridotta rispetto alla precedente) di Comuni considerati “montani e collinari”, in cui continuerà ad applicarsi l’esenzione Imu per i terreni.
Dal momento che vengono considerati terreni agricoli, per tali beni, vale l’esclusione ai fini TASI.
Dunque, il nocciolo della questione è limitato all’IMU.
Il D.L. Irpef apporta, in materia di IMU, novità inaspettate, come l’esclusione dall’esenzione per i soggetti diversi dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
Si prenderà a riferimento come base imponibile il reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135.
Si noti, tuttavia, che per tale tipologia di terreni l’esenzione disposta ai fini IMU determina l’assoggettamento ad IRPEF e alle addizionali del reddito dominicale.
Infatti, la complicata operazione di lasciare una parte del Tfr (Trattamento di fine rapporto) nella busta paga del dipendente sta prendendo sempre più piede.
L’intervento, che dovrebbe partire dal 1° gennaio 2015, prevede l’erogazione di 100 euro mensili.
Un intervento, questo, che non va tanto giù alle imprese perché finora quel denaro veniva custodito e gestito al loro interno; in questo modo invece, le aziende si troverebbero nella condizione di privarsi subito del denaro accumulato.
Analizzando l’intervento dal punto di vista di chi riceve effettivamente il Tfr, un intervento del genere genererebbe sì un’importante iniezione di denaro da spendere in più al mese, creando più consumi, ma non bisogna tralasciare il fatto che quei soldi spesi non ci saranno più al momento del pensionamento.
Si rischia così di consumare ricchezza oggi di cui potremmo servircene un domani.
Obbligo di registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni,
e, per chi è intestatario, obbligo di registrare e annotare le variazioni quando “si cambia nome” (generalità per le persone fisiche e denominazione per quelle giuridiche).
Sono le novità previste sin dall’ultima riforma del Codice della strada, (legge 120 del luglio 2010, nel punto che ha introdotto il comma 4-bis nell’articolo 94 del Codice della strada) e regolate da un Dm entrato in vigore il 7 dicembre 2012, che diventeranno realmente operative solo il 3 novembre prossimo, quando saranno pronte le procedure informatiche.
Solo da quel giorno scatteranno le sanzioni: multa di 705 euro e ritiro della carta di circolazione.
Gli obblighi scatteranno solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre. Quindi, chi usa già un veicolo non proprio o ha un’intestazione non aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione.
La data del 3 novembre non vale per chi svolge attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo.
Altra limitazione riguarda i soggetti su cui grava l’obbligo: nel caso di comodato di veicoli aziendali (sia a dipendenti assegnatari a titolo gratuito sia quando i mezzi sono intestati a una casa costruttrice e dati a istituzioni, vip, giornalisti eccetera), il nome dell’utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione e la ricevuta dell’adempimento non va tenuta a bordo (e lo stesso vale per tutti i veicoli in noleggio senza conducente, con assenso del locatore).
Inoltre, come già previsto dal Dm, il comodato non va registrato se ne beneficia un familiare convivente dell’intestatario.
L’obbligo di registrazione di disponibilità del mezzo per oltre 30 giorni grava sull’avente causa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario, eredi, utilizzatore con contratto di rent to buy), ma è ammesso che provveda, su delega, anche il dante causa (proprietario – compreso il trustee –, locatore nel noleggio, nudo proprietario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario nel leasing, usufruttuario).
Se le registrazioni riguardano un’intera flotta aziendale, si può fare un’istanza cumulativa, ma la carte di circolazione vanno aggiornate una per una.