Da oggi i datori di lavoro potranno accedere al modulo telematico “GAGI” per inoltrare la domanda preliminare di ammissione al beneficio e chiedere così la prenotazione dell’importo spettante.
I destinatari dell’incentivo sono tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumano – senza esservi tenuti -giovani registrati nel portale “Garanzia Giovani” (www.garanziagiovani.gov.it).
In particolare, possono registrarsi al programma i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni c.d. “NEET” (Not [engaged in] Education, Employment or Training), cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati, né inseriti in un percorso di formazione.
L’incentivo, inoltre, spetta per le assunzioni a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – di durata pari o superiore a sei mesi.
Restano esclusi i rapporti di: apprendistato; lavoro domestico; intermittente; ripartito me accessorio.
Quanto all’importo dell’incentivo, esso si differenzia in base alle classi di profilazione di ciascun lavoratore, che può essere: bassa, media, alta o molto alta (definita dal centro impiego di competenza) ed alla tipologia di assunzione (t. indeterminato o determinato).
La commissione Finanze della Camera ha votato sì alla proposta, ancora da mettere al vaglio delle altre commissioni della Camera, relativa all’esenzione dal bollo per tre anni per i nuovi veicoli (per quelli a Gpl o metano e ibridi il beneficio si estenderebbe a cinque anni).
Novità anche sulla deducibilità che viene raddoppiata (dal 20% al 40%) per gli automezzi utilizzati da imprese, artigiani e professionisti.
Il testo che vedrà istituire una nuova tassa secondo il principio “più inquini più paghi”, comunque, verrà approvato dal Senato con il nuovo anno e difficilmente riuscirà a coinvolgere i bilanci da presentare nel 2015.
Diventa obbligatorio registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni.
Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti intervenendo con una recente Circolare dopo aver individuato la nozione di utilizzatore, ha fissato al 3.11.2014 la decorrenza dell’obbligo in esame, confermando la sanzione pari a € 705 unitamente al ritiro della carta di circolazione.
La norma prevede, in capo all’utilizzatore, l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione e della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario.
I suddetti obblighi sono, in linea generale, a carico degli “aventi causa” (es. comodatario o affidatario); tuttavia, con apposita delega scritta dell’avente causa (moduli A/1 e A/2), gli obblighi possono essere posti in essere anche dall’intestatario del veicolo.
Nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda in comodato l’utilizzo del proprio veicolo a un terzo per un periodo superiore a 30 giorni, il comodatario ha l’obbligo di darne comunicazione al competente Ufficio della Motorizzazione (UMC), richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione.
Fermo restando che sono esentati da tale obbligo i familiari conviventi, gli stessi possono comunque richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione.
Nella Circolare n. 15513 per “finalità di semplificazione” è stata riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati) detenuti a titolo di proprietà/usufrutto/leasing/locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio oppure concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni.
Nelle suddette fattispecie la persona fisica “munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente)”, su delega del comodatario redatta utilizzando l’apposito modello allegato B/1 alla citata Circolare n. 15513, presenta istanza volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei veicoli, allegando copia dei seguenti versamenti: € 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028; € 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.
Gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3.11.2014, la violazione è sanzionata con una multa pari ad € 705,00 e il con ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94, comma 3, D.Lgs. n. 285/92.
Per quanto riguarda gli atti stipulati fino al 03.11.2014, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che: è comunque possibile comunicarli e l’eventuale omissione non è sanzionabile.