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Veicoli – dal prossimo 3 novembre annotati anche gli utilizzatori

Obbligo di registrare alla Motorizzazione e annotare sulla carta di circolazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni,

 

e, per chi è intestatario, obbligo di registrare e annotare le variazioni quando “si cambia nome” (generalità per le persone fisiche e denominazione per quelle giuridiche).

Sono le novità previste sin dall’ultima riforma del Codice della strada, (legge 120 del luglio 2010, nel punto che ha introdotto il comma 4-bis nell’articolo 94 del Codice della strada) e regolate da un Dm entrato in vigore il 7 dicembre 2012, che diventeranno realmente operative solo il 3 novembre prossimo, quando saranno pronte le procedure informatiche.

Solo da quel giorno scatteranno le sanzioni: multa di 705 euro e ritiro della carta di circolazione.

Gli obblighi scatteranno solo per gli atti posti in essere dal 3 novembre. Quindi, chi usa già un veicolo non proprio o ha un’intestazione non aggiornata non dovrà far nulla; se lo vorrà, comunque, potrà effettuare lo stesso la registrazione.

La data del 3 novembre non vale per chi svolge attività di autotrasporto soggetta a titolo autorizzativo.

Altra limitazione riguarda i soggetti su cui grava l’obbligo: nel caso di comodato di veicoli aziendali (sia a dipendenti assegnatari a titolo gratuito sia quando i mezzi sono intestati a una casa costruttrice e dati a istituzioni, vip, giornalisti eccetera), il nome dell’utilizzatore non va annotato sulla carta di circolazione, ma solo registrato alla Motorizzazione e la ricevuta dell’adempimento non va tenuta a bordo (e lo stesso vale per tutti i veicoli in noleggio senza conducente, con assenso del locatore).

Inoltre, come già previsto dal Dm, il comodato non va registrato se ne beneficia un familiare convivente dell’intestatario.

L’obbligo di registrazione di disponibilità del mezzo per oltre 30 giorni grava sull’avente causa (comodatario, affidatario in custodia giudiziale, locatario o sublocatario, eredi, utilizzatore con contratto di rent to buy), ma è ammesso che provveda, su delega, anche il dante causa (proprietario – compreso il trustee –, locatore nel noleggio, nudo proprietario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario nel leasing, usufruttuario).

Se le registrazioni riguardano un’intera flotta aziendale, si può fare un’istanza cumulativa, ma la carte di circolazione vanno aggiornate una per una.

Fonte: Il Sole 24Ore

02/10/2014

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