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Società Tra Professionisti

L’assimilazione delle società tra professionisti alle associazioni professionali comporta l’attribuzione del reddito proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili

 

e nella stessa proporzione dovrebbero essere ripartite tra i soci anche le ritenute d’acconto subite dall’associazione.

Non si dovrebbe applicare il principio contrario affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 99/E del 2011 per le società trasparenti di cui agli artt. 115 e 116 del T.U.I.R., in quanto per le società tra professionisti il regime della trasparenza non si applica in via opzionale ma costituisce il regime naturale, analogamente a quanto avviene per le associazioni professionali.

L’assimilazione alle associazioni professionali dovrebbe comportare anche l’attribuzione del reddito stesso a norma dall’art. 5, commi 2 e 3, lettera c), del T.U.I.R., cioè proporzionalmente alle quote di partecipazione agli utili, che si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella stessa proporzione dovrebbero essere ripartite tra i soci anche le ritenute d’acconto subite dall’associazione. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 56/E del 23 dicembre 2009, ha infatti affermato che i soci e gli associati possono “acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito IRPEF, siano utilizzate dalla società o associazione.

30/09/2014

Aiuti per le nuove imprese

Con il D.L. 91/2014 torna l’incentivo per l’acquisto di nuovi macchinari:

 

le società che avviano l’attività fino al 30 giugno 2015 possono godere di un credito di imposta per l’acquisto di macchinarinuovi.

Se l’investimento viene pagato con nuovi apporti di capitale, l’incentivo si cumula con la detassazione Ace potenziata per il triennio 2014-2016. Nel caso poi di necessità di finanziamenti bancari, le Pmi potranno usufruire della nuova Sabatini (la norma prevede l’accesso semplificato a un contributo in conto interessi e al fondo di garanzia.) introdotta dal decreto «del fare».

 
L’agevolazione fiscale sugli investimenti di cui al D.L. n. 91/2014 assume la forma di un credito di imposta di importo pari al 15% della differenza tra:

 
– investimenti in beni strumentali realizzati nel “periodo agevolato”, ossia nel periodo che decorre dalla data di entrate in vigore del Decreto Competitività (25 giugno 2014) e termina il 30 giugno 2015;

 
– media degli investimenti in beni strumentali realizzati nei cinque periodi d’imposta precedenti al “periodo agevolato” (con facoltà di escludere il periodo di imposta con maggiori investimenti).

Le società che si costituiscono dopo il 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015 possono accedere al bonus, calcolando il credito di imposta su tutto l’importo degli investimenti realizzati nel periodo agevolato. Il costo netto dell’investimento sarà pari all’85% del prezzo pagato. Infatti nella totale assenza di un “periodo precedente” a cui fare riferimento, il credito di imposta è pari al 15% dell’intero valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato.

30/09/2014

Società in liquidazione – accertamento possibile fino a 5 anni dopo la cancellazione

Il decreto semplificazioni pone l’attenzione del fisco sui liquidatori delle società.

Il testo, che sta per essere esaminato dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento, prevede che l’estinzione della società ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, abbia effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

L’Agenzia delle Entrate può emettere, dunque, accertamenti ed effettuare controlli alle imprese in liquidazione nei cinque anni successivi alla cancellazione della società dalla Cciaa.

 Il testo del Decreto semplificazioni modifica l’articolo 36 del D.P.R. n. 602/1973, stabilendo che se i liquidatori non pagano le imposte dovute dall’impresa, rispondono personalmente del pagamento delle imposte.

Va detto che le nuove disposizioni prevedono la soppressione della norma che limitava l’applicazione dell’articolo 36 del D.P.R. 602/73 alle sole imposte sul reddito di impresa, legittimando così l’amministrazione finanziaria al recupero anche di Iva e Irap.

Inoltre, l’articolo 36 del D.P.R. 602/73 prevede che i soci di società siano responsabili, per il pagamento delle imposte dovute dalla società:

– nel caso in cui abbiano ricevuto denaro e altri beni sociali, nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione,

– o nel caso in cui abbiano avuto in assegnazione beni sociali dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, nei limiti del valore dei beni stessi.

La novità che introdurrebbe il decreto è relativa al valore del denaro e dei beni ricevuti in assegnazione che si presume, salvo prova contraria, proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato.
Il liquidatore di una società di capitali diventa responsabile personalmente del pagamento delle imposte accertate, a carico della società, se la liquidazione presentava un attivo e questo sia stato distribuito.
Dato che il periodo di accertamento viene prorogato al quinto anno successivo dalla data della richiesta di cancellazione della società, i liquidatori non hanno certezza di aver concluso la liquidazione, in quanto dopo l’attribuzione dell’attivo a creditori, e in ultima analisi ai soci, può sempre arrivare l’accertamento fiscale.

30/09/2014

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