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Roma: guida ai finanziamenti alle imprese femminili

Si terrà a Roma il 22 ottobre, presso la Sala Capitolare del Chiostro di Santa Maria sopra Minerva (Biblioteca del Senato) in Piazza della Minerva 38,  il workshop gratuito dedicato alle imprenditrici e aspiranti tali, incentrato sui nuovi finanziamenti a favore delle imprese femminili.

L’obiettivo del percorso è fornire indicazioni e informazioni per affrontare al meglio qualsiasi futura richiesta di contributi.

Nel corso del workshop saranno illustrate numerose opportunità di finanziamento, tra le quali

– Investiamo nelle donne: contributi per investimenti, materiali  o  immateriali, per lo sviluppo dell’attività di impresa e della libera professione.

 – Donne in start­up: finanziamenti per la costituzione di nuove imprese e l’avvio della libera professione.

– Donne in ripresa: incentivi per favorire la ripresa delle PMI in crisi e delle lavoratrici autonome in difficoltà.

Per partecipare è necessario registrarsi inviando la scheda di adesione all’indirizzo: redazione@donnainaffari.it.

 15/10/2014

Mutui: ecco il nuovo Fondo di garanzia

È finalmente arrivato il nuovo Fondo di garanzia per la casa, così come stabilito dal Decreto Interministeriale del 31 luglio scorso.

Il protocollo d’intesa che ha dato la luce al Fondo è stato firmato proprio in questi giorni, e determina, in sostanza, i tempi di operatività del Fondo, stabilendo che l’erogazione del servizio ai cittadini che ne abbiano fatto richiesta da parte delle banche e/o degli intermediari fiscali deve avvenire entro trenta giorni lavorativi dal momento dell’adesione all’iniziativa di questi ultimi.

Attivata la procedura, i cittadini potranno presentare le domande di accesso al Fondo direttamente alla banca/intermediario finanziario cui si richiede il mutuo ipotecario, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro (www.dt.tesoro.it), sul sito della Consap (www.consap.it) e sui siti di tutte le banche/intermediari finanziari aderenti.

Gli elenchi delle banche aderenti al Protocollo presso le quali sarà possibile richiedere le garanzie statali saranno disponibili sul sito della Consap SpA (www.consap.it), oltre che sul sito dell’ABI (www.abi.it)”, ha spiegato il Tesoro.

Il fondo è stato istituito con l’obiettivo di offrire ai cittadini che ne abbiano i requisiti le giuste garanzie per l’ottenimento del mutuo.

La concessione delle garanzie viene riconosciuta fino a un massimo del 50% della quota capitale di mutui ipotecari, per ammontare non superiore a 250mila euro, finalizzati al semplice acquisto o all’acquisto con interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica di immobili, non di lusso.

Il mutuatario dovrà a sua volta adibire questi immobili ad abitazione principale.

Il fondo non è volto esclusivamente a concedere le garanzie ai richiedenti, ma permette anche la possibilità di accedere al mutuo con un cosiddetto tasso calmierato (tasso effettivo globale – TEG non superiore al tasso effettivo globale medio – TEGM, pubblicato trimestralmente dal MEF).

A questa agevolazione potranno accedere le giovani coppie (in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni); i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori; i giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico; conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.

10/10/2014

Disabili risarcimento per mancata assunzione

Scatta il risarcimento del danno a carico del datore di lavoro qualora si sottrae all’obbligo di assunzione del disabile.

Il trattamento economico è dovuto anche in difetto di prova ed è dovuto per l’intero periodo di prova. A stabilirlo è la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 19609/2014.

Sul punto i Giudici rammentano che il datore di lavoro, inadempiente all’obbligo di assunzione del lavoratore avviato ai sensi della legge menzionata, è tenuto a risarcire l’intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore abbia conseguenzialmente subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l’inadempienza del datore medesimo, pregiudizio da determinare in concreto, senza bisogno di una specifica prova del lavoratore, sulla base del complesso delle utilità (salari e stipendi) che il lavoratore avrebbe potuto conseguire, ove fosse stato tempestivamente assunto, spettando al datore provare l’aliunde perceptum, oppure la negligenza del lavoratore nel cercare altra proficua occupazione.

 10/10/2014

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