Assunzioni 407 – sgravio abolito dal 2015
Stop allo sgravio contributivo triennale previsto dalla Legge n. 407/1990.
Infatti, il ddl Stabilità 2015 ha espressamente eliminato – a decorrere dal 1° gennaio 2015 – l’incentivo che garantiva per 36 mesi la possibilità di evitare il versamento all’INPS dei contributi dovuti, previa assunzioni a tempo indeterminato di disoccupati dal almeno 24 mesi o di lavoratori in cassa integrazione da almeno 24 mesi.
Lo sgravio, in particolare, è pari al 50% dei contributi dovuti; percentuale, questa, che sale al 100% se l’assunzione viene fatta da parte di imprese operanti in un territorio del Mezzogiorno ovvero da una impresa artigiana (a prescindere dal luogo in cui si è svolta la prestazione lavorativa).
L’eliminazione della legge 407 è prevista dalla Manovra Finanziaria 2015, la quale ha compensato la soppressione della norma con l’introduzione di un altro sgravio contributivo, sempre triennale, per le assunzioni effettuate nell’anno 2015 (1° gennaio 2015-31 dicembre 2015). L’agevolazione, in tal caso, è pari a 8.060 euro.
19/11/2014
Trackback dal tuo sito.