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Decreto flussi 2015 – 13.000 nuovi ingressi

 

 

 

L’Italia apre le porte a 13.000 stranieri per motivi di lavoro stagionale ovvero per le esigenze del settore agricolo e del settore turistico-alberghiero.

 

Infatti, dalle ore 9.00 del 05/05/2015 è possibile il pre-caricamento delle domande per le nuove quote di ingresso previste dal Decreto Flussi 2015.

Le domande, in particolare, possono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito del Ministero dell’Interno, registrandosi e compilando il modulo di domanda C-stag.

A stabilirlo è il DPCM del 2 aprile 2015 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2015”. Il decreto, registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2015, è ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Altra novità riguarda l’aggiunta della Corea del Sud, all’elenco dei Paesi da cui possono provenire i lavoratori stagionali.
Infatti, la quota d’ingresso riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Egitto, Ex Repubblica Jugoslavia di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Molodova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia.

Nell’ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

In tali casi, si ricorda, la legge prevede la possibilità che venga rilasciato un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell’ultimo dei due anni precedenti.
Per accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda.

Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello delle due precedenti annualità.

Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l’indicazione del periodo annuale di validità. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

Come di consueto le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito al sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it), registrandosi e compilando il modulo di domanda C –stag.

Anche in questa occasione, le associazioni di categoria firmatarie dei protocolli stipulati con i Ministeri dell’Interno e del Lavoro potranno inviare le istanze per conto dei datori di lavoro che aderiscono alle rispettive associazioni. La circolare contiene una serie di chiarimenti sulla procedura per l’adesione ai protocolli.
Il pre caricamento delle domande sarà possibile dalle ore 9,00 di domani 5 maggio, mentre per l’invio occorrerà attendere la pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale, di cui verrà data comunicazione sui siti del Ministero dell’Interno e di quello del Lavoro e delle Politiche Sociali.

 

11/05/2015

 

 

 

Disoccupazione ai co.co.co. – chiarimenti INPS

 

 

 

 

L’Inps fornisce con la circolare 83/2015 i primi chiarimenti per la nuova indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis-Coll). 

 

I destinatari della Dis-Coll sono tutti i co.co.co. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps, non solo quelli a progetto; sono esclusi gli amministratori e i sindaci, i titolari di partita Iva e i pensionati.

L’indennità copre gli eventi di disoccupazione verificati dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2015, qualora il collaboratore soddisfi congiuntamente tre requisiti:

–    stato di disoccupazione al momento della domanda;

–    accredito contributivo di almeno tre mensilità nel periodo dal 1° gennaio dell’anno solare precedente e la cessazione dal lavoro;

–    almeno un mese di contribuzione nell’ anno solare della disoccupazione.

 

Per il primo requisito l’Inps conferma che il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa può essere effettuata dal lavoratore direttamente all’Inps al momento della presentazione della domanda.

Sarà poi l’istituto a metterla a disposizione dei servizi del lavoro competenti.

Invece, per quanto riguarda i requisiti contributivi viene precisato che per l’accredito della contribuzione non vige il principio dell’automaticità della prestazione previsto dall’articolo 2116 del Codice civile.

In alternativa al mese di contribuzione versata nell’anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto è riconosciuto anche un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo ad un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (647,83 euro).

Ai fini del calcolo viene recepito il parere del ministero del Lavoro che consente di prendere a riferimento, ai fini della determinazione della base di calcolo e della misura della prestazione, anche le frazioni di mese, che – qualora si facesse riferimento ai soli “mesi di contribuzione” – non potrebbero essere oggetto di computo.

La Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro e fino al predetto evento.

La durata non può comunque superare i sei mesi e si riduce in misura pari al 3% ogni mese dal 91° giorno di fruizione della prestazione in poi.

I lavoratori dovranno presentare le domande all’Inps, esclusivamente in via telematica, entro il termine previsto (a pena di decadenza) di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione e la Dis-Coll spetta dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, la prestazione spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 

Fino all’11 maggio, la domanda di Dis-Coll sarà accettata anche se questa è presentata in forma cartacea mediante il modulo disponibile nel sito internet dell’istituto o tramite Pec indirizzata alla sede territoriale competente. 

Per gli eventi già verificati dal 1° gennaio il termine di 68 giorni decorre dal 27 aprile (data di pubblicazione della circolare). 

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

11/05/2015

 

 

 

 

INPS: online “Calcolo Quote di Pensione”

 

 

 

Per i contribuenti abilitati ai Servizi online INPS, ecco la busta arancione, un servizio telematico per il Calcolo Quote di pensione: come funziona e per quali contribuenti.

 

C’è uno nuovo strumento INPS online per calcolare la quota della pensione in base al proprio regime contributivo, che consente anche di effettuare simulazioni relative ad altri eventuali sistemi di calcolo (retributivo, misto): si tratta del servizio “Calcolo Quote di pensione“, per utilizzare il quale l’istituto di previdenza fornisce anche un apposito manuale.

Si comincia dagli ex-Inpdap: il servizio Calcolo Quote di Pensione è accessibile dall’area riservata Servizi Online del sito INPS, che richiede l’autenticazione (ci vuole il PIN). Una volta effettuata la procedura, bisogna cliccare sul pulsante “Applicazioni” sotto la voce “Calcolo Quote pensione“, inserire codice fiscale e data di decorrenza della pensione, quindi scegliere “Attiva funzione“. A questo punto, si seleziona il regime pensionistico (contributivo, retributivo, misto, misto pro-rata): comparirà un riepilogo della propria posizione.

 

L’INPS precisa che, nel computo, vengono presi in considerazione tutti i periodi presenti in posizione assicurativa, anche se non certificati (il manuale INPS fornisce tutte le indicazioni necessarie per effettuare il calcolo). Il sistema consente di stimare la propria quota di pensione e anche di effettuare simulazioni. La funzione, specifica l’INPS, verrà successivamente estesa alle posizione presenti nella “Nuova Posizione Assicurativa“.

Si tratta di un passo avanti dell’istituto verso il Progetto “busta arancione“, che prevede entro maggio di fornire informazioni ai futuri pensionati sulla prestazione che hanno maturato, consentendo loro di effettuare simulazioni.

In base a quanto preannunciato nelle scorse settimane, al sistema telematico disponibile per chi ha il PIN INPS si affianca anche la spedizione cartacea, a casa, per coloro che non sono iscritti ai servizi online. 

 

28/04/2015

 

 

 

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