La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 6200 del 27 marzo 2015, si è pronunciata riguardo alla legittimità della richiesta di rimborso del credito Iva
presentata da una società che aveva effettuato dei lavori di ristrutturazione nell’albergo da lei gestito, non di sua proprietà, ma condotto in locazione.
Il fisco aveva negato il rimborso, in particolare, perché il credito d’imposta derivava da spese per la ristrutturazione di un immobile condotto in locazione.
Il diniego di rimborso era stato impugnato dalla società ed era stato annullato in primo grado, con una decisione che era stata, poi, confermata in appello.
I Giudici di secondo grado avevano fondato la propria decisione sulla circostanza che il Decreto Iva (D.P.R. n. 633 del 1972), agli articoli 30 e 38-bis, non pone alcuna distinzione tra le spese riguardanti gli immobili appartenenti al contribuente e le spese inerenti ad un immobile preso in locazione dal contribuente. L’elemento rilevante non è, infatti, la proprietà dell’immobile, bensì l’inerenza delle spese di ristrutturazione come costo d’impresa diretto a produrre in futuro maggiori ricavi e maggiori redditi.
La Cassazione ha seguito il medesimo orientamento ed ha ricordato la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea secondo la quale l’obbligo del fisco nazionale di rimborsare l’eccedenza dell’Iva si ricollega al diritto del contribuente all’immediata detrazione dell’imposta, secondo un sistema diretto ad esonerare interamente l’imprenditore dall’Iva dovuta o pagata nell’ambito delle sue attività economiche.
La Corte di Giustizia Europea ha più volte ribadito che, ai fini di stabilire se sia detraibile o meno un’attività di acquisto o di ristrutturazione di un bene da adibire all’esercizio dell’impresa, bisogna guardare all’intenzione del soggetto passivo d’imposta, confermata da elementi oggettivi, di utilizzare un bene o un servizio per fini aziendali. Ciò consente di determinare se, al momento in cui procede all’operazione a monte, il soggetto passivo agisce come tale, e può dunque beneficiare del diritto alla detrazione dell’Iva dovuta o assolta per quei beni o servizi.
La Cassazione ha, altresì, ricordato la propria giurisprudenza secondo la quale l’affittuario di fondi rustici ha il diritto di portare in detrazione l’Iva assolta sulle spese di ristrutturazione dei fabbricati rurali che costituiscono beni destinati all’esercizio dell’attività agrituristica, non essendo rilevante che egli ne sia proprietario, né potendo il proprietario del fondo essere considerato come destinatario o consumatore finale dei lavori di ristrutturazione. In particolare, la Cassazione ha evidenziato che le spese sostenute dall’affittuario sono, senza dubbio, incrementative del valore dei beni che si trovano nella sua disponibilità ed i lavori di ristrutturazione sono eseguiti al fine di migliorare la redditività dell’impresa dell’affittuario.
Analoghe conclusioni sono state espresse dalla Cassazione riguardo al tema della ristrutturazione di un immobile aziendale ottenuto in comodato.
La Corte di Cassazione ha così ribadito il proprio orientamento secondo il quale ciò che rileva è la strumentalità, all’attività dell’impresa, dell’immobile sul quale vengono eseguiti i lavori di ristrutturazione o di miglioramento, a prescindere dalla proprietà del bene da parte del soggetto che esegue i lavori.
La Corte ha, quindi, rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, dando definitivamente ragione alla società contribuente.
Utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente
può ottenere il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre), così come se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Tuttavia, per poter utilizzare il Mod. 730, il soggetto interessato deve avere caratteristiche:
– soggettive (presenza di un sostituto d’imposta che effettui le operazioni di conguaglio);
– oggettive (possesso di tipologie reddituali che possono essere dichiarate tramite Mod. 730).
In mancanza di dette condizioni, il contribuente è tenuto alla presentazione del Mod. UNICO.
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2015 sono:
– pensionati o lavoratori dipendenti ed assimilati (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con
apposito decreto ministeriale);
– persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
– soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
– sacerdoti della Chiesa cattolica;
– giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
– persone impegnate in lavori socialmente utili;
– lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono rivolgersi:
– al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2015;
– a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (CAF – dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2015 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
– personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un CAF-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2014 al mese di giugno dell’anno 2015;
– lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2014 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un CAF- dipendenti o a un professionista abilitato;
– produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.
Possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2014 hanno percepito:
– redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
– redditi dei terreni e dei fabbricati;
– redditi di capitale;
– redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
– redditi occasionali derivanti da attività commerciali;
– indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi, erogati nell’esercizio di attività sportive dilettantistiche;
– redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
– indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettati a tassazione separata;
– alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro.
Il contribuente deve anzitutto controllare se:
– è obbligato a presentare la dichiarazione;
– è esonerato.
Possono presentare il Mod. 730 anche in assenza di un sostituto d’impostatenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che nel 2014 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente articolo 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), escluse le indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del TUIR], e nel 2015 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio. In tal caso il modello 730 va presentato a un CAF – dipendenti o a un professionista abilitato e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”.
La dichiarazione deve essere presentata anche se:
– sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca;
– non è stato trattenuto dal sostituto d’imposta il contributo di solidarietà.
Il Mod. 730 può essere presentato, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute o fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2014.
È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente le seguenti tipologie di reddito
– Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati. L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU
-Lavoro dipendente o pensione
– Lavoro dipendente o pensione + abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU).
Condizioni: redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio ; detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
– Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
Condizioni: redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio ; detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale.
– Redditi esenti.
Esempi: rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali.
– Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico)
– Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili).
Inps e Regioni autorizzate a erogare il trattamento ai richiedenti.
Via libera del ministero del Lavoro alla riammissione degli studi professionali alla Cassa integrazione in deroga, da cui erano stati esclusi con il decreto interministeriale del 1° agosto 2014.
La decisione fa seguito all’ordinanza dell’11 marzo scorso con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso cautelare proposto da Confprofessioni nei confronti del Tar del Lazio, a cui l’associazione si era rivolta in precedenza con un’istanza di sospensiva del decreto prima citato.
Si ricorda che la Cassa integrazione in deroga ha attualmente una durata massima di cinque mesi e sparirà a fine 2016.
La possibilità di accedere a questo ammortizzatore prima del decreto 1° agosto 2014 era possibile fin dal 2008 e che questo strumento era stato usato soprattutto nel 2013 per un monte ore di 20 milioni, un numero che rappresentava poco più dell’1% rispetto a quella che era stata erogata complessivamente nell’anno precedente.