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Contributi domestici entro il 10 Aprile

 

 

 

 

Importante scadenza in vista per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze una colf o una badante.

 

 

Il prossimo 10 aprile scade l’ultimo giorno utile per adempiere al versamento contributivo del personale domestico, relativo al primo trimestre 2015.

 

Si rammenta, inoltre, che qualora il rapporto di lavoro sia a termine, scatta un contributo aggiuntivo per cui l’importo del contributo orario sarà più alto.

L’addizionale, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, non è dovuta se la colf o badante è assunta per sostituire lavoratori assenti.

Se il contratto a termine viene trasformato a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione dell’addizionale.

A tal proposito si rammenta che l’ente di previdenza, in riferimento alle trasformazioni di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2014, per la restituzione non è più previsto il limite delle ultime 6 mensilità.

I contributi possono essere pagati scegliendo una delle seguenti modalità: “Reti Amiche” (tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”; sportelli bancari di Unicredit Spa; sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online; sportelli di Poste Italiane, con le modalità previste per il circuito Reti Amiche); online sul sito Internet dell’INPS (www.inps.it), utilizzando la carta di credito; “bollettino MAV” (pagamento mediante avviso); contattando il Contact Center al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito.

 

03/04/2015

 

 

 

 

 

Fondo di Garanzia per le PMI

 

 

 

Con la firma del ministro per lo Sviluppo economico diventano completamente operative le misure previste per il Fondo di garanzia per le Pmi in relazione alle operazioni di microcredito.

 

Il provvedimento integra e in parte modifica quanto già previsto nel decreto 24 dicembre 2014 e consente di presentare la richiesta di prenotazione della garanzia, in via telematica, accedendo all’apposita sezione del sito www.fondidigaranzia.it, previa registrazione.

Il Fondo, che può contare su uno stanziamento di 30 milioni, è destinato a lavoratori autonomi o microimprese rientranti nelle cosiddette fasce deboli, ovvero non in condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale per assenza di idonee garanzie.

Sarà pienamente operativo con la pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» attesa a giorni. 
I soggetti beneficiari dei finanziamenti microcredito sono rappresentati da:

–  lavoratori autonomi (professionisti ordinistici e non) titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; 
–  imprese individuali titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 5 dipendenti; 
–  società di persone, società tra professionisti, srl semplificate, società cooperative titolari di partita Iva da meno di cinque anni e con massimo 10 dipendenti.

 

Sono escluse le imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, i seguenti requisiti:
–  imprese che hanno presentato istanza di fallimento e nei tre esercizi precedenti, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, abbiano un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300mila euro oppure ricavi lordi non superiori a 200mila euro; 
–  imprese con livello di indebitamento superiore a 100mila euro. 

Ciascun beneficiario può ottenere un finanziamento massimo di 25mila euro, che non dovrà essere assistito da alcuna garanzia.

Il prestito, infatti, sarà garantito per una percentuale pari all’80% dal Fondo Microcredito.

I finanziamenti sono concessi dalle banche e intermediari finanziari appositamente abilitati all’esercizio di tale attività (operatori di microcredito iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 111 del Tub).

L’importo è incrementabile a 35mila qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:
–  il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse; 
–  lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito. 
I finanziamenti possono essere destinati, anche alternativamente all’acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all’attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative (massimo 7 anni); alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori (massimo 7 anni); al pagamento di corsi di formazione del l’autonomo, dell’imprenditore e dei relativi dipendenti, nonché dei soci (massimo 7 anni); al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria per l’inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento (massimo 10 anni).

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

03/04/2015

 

 

 

NASpI e ASpI – le differenze

 

 

 

Volgendo un rapido sguardo ai due criteri di accesso, è possibile dedurre come la NASpI – rispetto all’ASpI – abbia l’obiettivo di favorire coloro che possono contare

su un periodo di contribuzione maggiore (il periodo per individuare la retribuzione media mensile è passato da due a quattro anni).
Inoltre, da un punto di vista della durata della prestazione, il nuovo impianto garantirà un trattamento più corposo per chi presenta un periodo temporale di occupazione e relativa contribuzione maggiormente significativo.

Ma vediamo nel dettaglio le principali differenze tra le due prestazioni.

Partiamo dai requisiti di accesso.

Per accedere alla NASpI è necessario che i lavoratori abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

• stato di disoccupazione (art. 1, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 181/2000);

• almeno 13 settimane di contribuzione, nei 4 anni precedenti l’inizio     del periodo di disoccupazione; 

• 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Differente è il discorso per l’ASpI. Per accedervi, infatti, oltre al requisito dello stato di disoccupazione serviranno almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.

 

Per quanto concerne la misura della prestazione, la NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

L’ASpI, invece, per la determinazione dell’importo mensile prende come riferimento la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni.

 
Differente è anche il meccanismo di décalage. L’ASpI, infatti, prevede una riduzione dell’importo erogato: pari al 15%, dopo i primi sei mesi di fruizione; nonché un ulteriore 15% dopo il dodicesimo mese di fruizione.
Mentre la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

 

Passando alla durata, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la prestazione è corrisposta mensilmente per un massimo di 78 settimane.

La durata dell’ASpI, invece, è legata all’età del lavoratore nel seguente modo:

• per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2013:

– 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
– 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni;

• per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2014:

– 8 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a 50 anni;
– 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni;
– 14 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni;

• per le prestazioni relative agli eventi intercorsi nel 2015:

– 10 mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni;
– 12 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 50 anni e inferiore a 55 anni;
– 16 mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a 55 anni, nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

 

Ultima differenza riguarda il termine entro il quale bisogna presentare istanza di accesso. Per ricevere la NASpI, infatti, è necessario inoltrare telematicamente domanda all’INPS, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Mentre la domanda per ricevere l’ASpI deve avvenire telematicamente all’INPS entro due mesi dalla data di spettanza del trattamento.

 

03/04/2015

 

 

 

 

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