In tema di rateazione degli avvisi bonari, il contribuente non decade dal beneficio della rateazione in caso di “lieve inadempimento” dovuto a tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.
Per il principio di legalità, la fattispecie del “lieve inadempimento”, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 159/2015 (in vigore dal 22 ottobre 2015), deve ritenersi applicabile anche retroattivamente.
È quanto emerge dalla sentenza n. 377/03/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Novara.
Una società, dopo il ricevimento di un avviso bonario, ha optato per il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di IVA, ma ha versato la prima rata con un ritardo di due giorni.
Dal che la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, con conseguente notifica della cartella di pagamento, che è stata impugnata con successo davanti alla competente CTP di Novara.
L’art. 3 del D.Lgs. n. 472/97 contempla il principio di legalità per il quale, “salvo diversa previsione di legge,
nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato” (comma 2).
La suddetta disposizione di legge ha consentito alla CTP di Novara di applicare retroattivamente l’esimente del “lieve inadempimento” di cui al neo introdotto art. 15-ter del D.P.R. n. 602/73 , in base alla quale, in ipotesi di rateazione degli avvisi bonari, è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro.
Non sarà più possibile rassegnare le dimissioni con una telefonata, un’email o una raccomandata, avendo la legge dichiarato inefficace ogni forma diversa dalla compilazione del modulo telematico.
Pertanto, il dipendente che si limiterà ad abbandonare il posto di lavoro, accompagnando la propria uscita con una comunicazione informale, resterà alle dipendenze del datore di lavoro.
Questa è la conseguenza della scelta operata dal legislatore delegato di non dare attuazione al principio, contenuto nella legge 183/2014, della rilevanza dei “comportamenti concludenti” come forma alternativa di dimissioni, con la conseguenza che le imprese dovranno inventarsi delle soluzioni creative – e tutte da verificare sul piano normativo – per gestire il problema.
In particolare, nei confronti del dipendente che si dimetterà mandando una semplice email, il datore di lavoro dovrà perseguire una doppia strada.
Da un lato, dovrà provare a persuaderlo dell’opportunità di seguire la procedura telematica, dall’altro lato, dovrà trovare le contromisure per cessare in maniera legalmente efficace il rapporto, qualora il lavoratore dimissionario rifiutasse di attivare la procedura telematica.
In quest’ultimo caso al datore di lavoro non resterà che avviare un procedimento disciplinare, consegnando una lettera di contestazione, dando tempo per presentare eventuali giustificazioni e, all’esito di questa procedura, sanzionando la condotta con il licenziamento (con relativi costi).
Il datore di lavoro dovrà, peraltro, tenere in considerazione la possibilità che il dipendente, dopo aver completato la procedura, decida di ripensarci: la legge assegna un diritto potestativo di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla compilazione del modulo, con la conseguenza che, se l’azienda avrà tempestivamente sostituito il dipendente dimissionario, si ritroverà con due lavoratori per lo stesso posto.
Un altro punto molto critico riguarda le dimissioni durante il periodo di prova: la circolare 12/2016 ha escluso la sussistenza dell’obbligo di utilizzo della procedura telematica durante la prova, ma non esiste una solida base normativa per questa interpretazione.
Di conseguenza, le aziende che seguiranno l’indicazione ministeriale si condanneranno a una rilevante incertezza, perché potrebbe accadere – come successo in passato in relazione alla disciplina della legge Fornero – che il giudice ritenga obbligatoria la procedura legale anche per il periodo iniziale del rapporto.
Non bisogna dimenticare che l’obbligo di seguire la procedura telematica creerà qualche problema anche al lavoratore: dovendo egli attendere il ricevimento del Pin per compilare il modulo telematico, il periodo di preavviso (durante il quale deve restare in servizio, a pena di pagamento dell’indennità di mancato preavviso) inizierà a decorrere in ritardo rispetto al momento in cui effettivamente si decide di lasciare l’azienda.
Per minimizzare questo rischio sarebbe utile munirsi subito, prima ancora delle dimissioni, del Pin Inps.
Per dimettersi secondo la nuova procedura online obbligatoria dal 12/3/2016, il dipendente non deve richiedere anche i codici di identificazione del sito Cliclavoro, in quanto è sufficiente avere il Pin dell’Inps.
La novità, confermata dal ministero del Lavoro, emerge guardando il video tutorial pubblicato sul sito del ministero, ma lo si poteva intuire già leggendo attentamente la circolare 12/2016 pubblicata il 4 marzo.
La procedura è stata introdotta dall’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015 per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco e riguarderà tutti i casi di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro nel settore privato, anche per chi va in pensione, a eccezione delle dimissioni o risoluzioni effettuate in gravidanza o nel caso di figlio minore di tre anni o nei primi tre anni dall’adozione, di quelle effettuate in sede protetta, dei rapporti di lavoro domestico, dei marittimi e, in generale, durante il periodo di prova.
Quello delle dimissioni telematiche è un esordio caratterizzato da diversi punti critici (si veda l’articolo sotto e quelli pubblicati il 2, 4, 5, 6 marzo), in quanto la scelta di trasformare una pratica semplice in una procedura più complessa, oltre a complicare gli adempimenti a carico di dipendenti e datori di lavoro, rischia di alimentare nuovo contenzioso.
Il lavoratore ha a disposizione due strade a seconda che scelga di operare di persona o di affidarsi ai soggetti abilitati, ossia patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.
Nel primo caso il dipendente deve compilare un modulo online accedendo al sito del ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it).
Il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, di attuazione del Dlgs 151/2015, ha previsto una doppia autenticazione per accedere al modulo, tramite Pin Inps e credenziali Cliclavoro, al fine di garantire maggiore sicurezza. Con la circolare 12/2016, invece, si indica come necessario solo il codice dell’Inps.
Una volta completato, il modulo verrà inoltrato alla direzione territoriale del Lavoro competente e alla casella di posta elettronica (anche non certificata) del datore di lavoro.
Invece, nel caso il cui il dipendente dimissionario si affidi a un intermediario, sarà quest’ultimo a operare direttamente utilizzando la propria utenza Cliclavoro, senza Pin Inps, procedendo con la firma digitale.
Si ricorda che l’articolo 26 del Dlgs 151/15, al comma 2, prevede che entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo contenente le dimissioni o la risoluzione consensuale il lavoratore ha la facoltà di revocarle, sempre in via telematica.