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Rateazione avvisi bonari e lieve inadempimento

In tema di rateazione degli avvisi bonari, il contribuente non decade dal beneficio della rateazione in caso di “lieve inadempimento” dovuto a tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

 

Per il principio di legalità, la fattispecie del “lieve inadempimento”, introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 159/2015 (in vigore dal 22 ottobre 2015), deve ritenersi applicabile anche retroattivamente.

 

È quanto emerge dalla sentenza n. 377/03/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Novara.

Una società, dopo il ricevimento di un avviso bonario, ha optato per il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di IVA, ma ha versato la prima rata con un ritardo di due giorni.

Dal che la decadenza dal beneficio e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, con conseguente notifica della cartella di pagamento, che è stata impugnata con successo davanti alla competente CTP di Novara.

L’art. 3 del D.Lgs. n. 472/97 contempla il principio di legalità per il quale, “salvo diversa previsione di legge,

nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue,  ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato” (comma 2).

 La suddetta disposizione di legge ha consentito alla CTP di Novara di applicare retroattivamente l’esimente del “lieve inadempimento” di cui al neo introdotto art. 15-ter del D.P.R. n. 602/73 , in base alla quale, in ipotesi di rateazione degli avvisi bonari, è esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro.

 

15/03/2016

 

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