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Licenziamento se le dimissioni non sono conformi alla nuova procedura

Non sarà più possibile rassegnare le dimissioni con una telefonata, un’email o una raccomandata, avendo la legge dichiarato inefficace ogni forma diversa dalla compilazione del modulo telematico.

 

 

Pertanto, il dipendente che si limiterà ad abbandonare il posto di lavoro, accompagnando la propria uscita con una comunicazione informale, resterà alle dipendenze del datore di lavoro.

Questa è la conseguenza della scelta operata dal legislatore delegato di non dare attuazione al principio, contenuto nella legge 183/2014, della rilevanza dei “comportamenti concludenti” come forma alternativa di dimissioni, con la conseguenza che le imprese dovranno inventarsi delle soluzioni creative – e tutte da verificare sul piano normativo – per gestire il problema.

In particolare, nei confronti del dipendente che si dimetterà mandando una semplice email, il datore di lavoro dovrà perseguire una doppia strada. 

Da un lato, dovrà provare a persuaderlo dell’opportunità di seguire la procedura telematica, dall’altro lato, dovrà trovare le contromisure per cessare in maniera legalmente efficace il rapporto, qualora il lavoratore dimissionario rifiutasse di attivare la procedura telematica. 

In quest’ultimo caso al datore di lavoro non resterà che avviare un procedimento disciplinare, consegnando una lettera di contestazione, dando tempo per presentare eventuali giustificazioni e, all’esito di questa procedura, sanzionando la condotta con il licenziamento (con relativi costi).

Il datore di lavoro dovrà, peraltro, tenere in considerazione la possibilità che il dipendente, dopo aver completato la procedura, decida di ripensarci: la legge assegna un diritto potestativo di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla compilazione del modulo, con la conseguenza che, se l’azienda avrà tempestivamente sostituito il dipendente dimissionario, si ritroverà con due lavoratori per lo stesso posto.

 
Un altro punto molto critico riguarda le dimissioni durante il periodo di prova: la circolare 12/2016 ha escluso la sussistenza dell’obbligo di utilizzo della procedura telematica durante la prova, ma non esiste una solida base normativa per questa interpretazione.

 

Di conseguenza, le aziende che seguiranno l’indicazione ministeriale si condanneranno a una rilevante incertezza, perché potrebbe accadere – come successo in passato in relazione alla disciplina della legge Fornero – che il giudice ritenga obbligatoria la procedura legale anche per il periodo iniziale del rapporto. 

 

Non bisogna dimenticare che l’obbligo di seguire la procedura telematica creerà qualche problema anche al lavoratore: dovendo egli attendere il ricevimento del Pin per compilare il modulo telematico, il periodo di preavviso (durante il quale deve restare in servizio, a pena di pagamento dell’indennità di mancato preavviso) inizierà a decorrere in ritardo rispetto al momento in cui effettivamente si decide di lasciare l’azienda.

 

Per minimizzare questo rischio sarebbe utile munirsi subito, prima ancora delle dimissioni, del Pin Inps.

 

15/03/2016

Fonte: Il Sole 24 Ore

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