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Indennità ASDI compatibile con attività subordinata entro 8.000 euro.

Il Decreto 29 ottobre 2015, che dà attuazione all’art. 16 del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, all’articolo 4 prevede che la percezione dell’ASDI sia compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, nei limiti di compatibilità e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del Decreto Legislativo n. 22 del 2015.

 

 

Laddove il beneficiario dell’ASDI intenda intraprendere una nuova attività subordinata, avviare un’attività autonoma o di impresa individuale, dovrà comunicarlo mediante il modello “ASDI – com” (pubblicato dall’INPS), entro 30 giorni dall’inizio della stessa. Nel modello, in particolare, dovrà essere indicato il reddito precedentemente dichiarato e le variazioni a maggiorazione (o eventualmente a diminuzione) dello stesso. In tal caso, si procederà a rideterminare, dalla data della nuova dichiarazione, l’importo della trattenuta sull’intero reddito.

Pertanto, qualora dal ricalcolo il valore ISEE supera i 5.000 euro (reddito massimo per

accedere all’ASDI), la prestazione viene posta in decadenza, a far data dalla

rioccupazione o dall’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione

dell’ISEE.

 

10/03/2016

 

Dimissioni on-line dal 12/03/2016 – indicazioni per la compilazione del modulo telematico

La nuova procedura delle dimissioni online, che andrà in vigore dal 12 marzo 2016, presenta molte criticità soprattutto per quanto concerne le modalità tecniche di compilazione e di trasmissione del modulo, in quanto presenta un meccanismo piuttosto complicato e farraginoso.

 

Dunque, tralasciando gli aspetti di natura generale dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015, adottato con D.M. (Lavoro) 15 dicembre 2015, appare opportuno soffermarsi sia sulla composizione del modulo sia sulle modalità di compilazione e trasmissione dello stesso.

Il modulo

 

Affinché il lavoratore possa manifestare la volontà di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale ovvero di revocare tale volontà entro 7 giorni (art. 26, co. 2 del D.Lgs. n. 151/2015), è necessario utilizzare uno specifico format (art. 3 del D.M. 15 dicembre 2015), che si compone di 5 sezioni:

1. una relativa ai dati identificati del lavoratore;

2. una relativa ai dati identificativi del datore di lavoro;

3. una relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;

4. una relativa ai dati identificativi della comunicazione, indicando – nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale – la data di decorrenza delle stesse;

 
5. una relativa ai dati identificativi del soggetto abilitato nonché rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo: il codice identificativo del modulo e la data certa di trasmissione.

Il modulo sarà reso disponibile in un’apposta sezione del sito del MLPS, nella quale vengono descritte dettagliatamente in un allegato le modalità tecniche.

Modalità di compilazione

 

La nuova procedura può essere utilizzata direttamente dal lavoratore o per il tramite di uno dei soggetti abilitati dallo stesso articolo 26 e cioè:

• Patronato;

 
• Organizzazione sindacale;

• Ente bilaterale;

 
• Commissioni di certificazione.

Nel caso in cui il lavoratore agisca in autonomia, deve:

1. richiedere il codice PIN INPS, accedendo al sito www.inps.it (sempreché non l’abbia già ottenuto in precedenza);

 
2. registrarsi al sito del Ministero del Lavoro, accedendo al sito www.cliclavoro.gov.it (sempreché non l’abbia già fatto in passato).

Per cui sono necessari, al fine della trasmissione del modulo comunicativo, il possesso del codice personale INPS (c.d. PIN INPS) e le credenziali di accesso al sito Clic Lavoro.

 

Una volta effettuate le registrazioni e ricevute le password di accesso, il lavoratore, sempre in autonomia, deve:
1. accedere al sito del Ministero del lavoro: www.lavoro.gov.it;

2. aprire la pagina dedicata alla procedura telematica;

3. compilare il format on-line, andando a “flaggare” la motivazione (dimissioni, risoluzione consensuale o revoca);
4. inviare il modello.

 

Laddove la comunicazione sia resa tramite un “soggetto abilitato”, il sistema consente l’accesso anche senza il PIN INPS.

Prima della compilazione del modulo il sistema infomatico SMV richiede all’utente di fornire le informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro dal quale si intende recedere e quindi le comunicazioni obbligatorie “attive. Il recupero della comnicazione obbligatoria permetterà al sistema di popolare in automatico le sezioni 1, 2 e 3 e quindi di inibire il loro aggiornamento all’utenete, con la sola eccezione dell’indirizzo e-mail del datore di lavoro che potrà essere aggiornato dal lavoratore.

Pertanto:
• peri rapporti di lavoro iniziati prima del 2008: l’utente compilerà le sezioni 2 e 3;

• per i rapporti di lavoro iniziati dopo il 2008: l’utente inserendo il solo codice fiscale del datore di lavoro avrà visione di tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che potrà scegliere quello dal quale intende precedere.

La sezione 4 dovrà sempre essere compilata dal lavoratore. Si sottolinea la necessità, nella compilazione del campo “data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale”, di tenere in debita considerazione i termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva.

 

La sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informativo SMV, attraverso due informazioni identificative: la data di trasmissione (marca temporale) e il codice identificativo che, insieme consentono la non contraffabilità e immodificabilità della comunicazione resa.

 

Invio modulo

 

Successivamente, il modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca dovrà essere inviato:

 
• al datore di lavoro, per il tramite della propria casella di posta elettronica, anche certificata;

• alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Soltanto con la ricezione del modello telematico il datore di lavoro potrà ritenere valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione al Centro per l’Impiego.

 

 

10/03/2016

 

Detrazione spese per l’arredo degli immobili ristrutturati

Il Decreto Legge n. 63/2013 ha introdotto una detrazione dall’Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione. Tale detrazione è stata prorogata dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) fino al 31 dicembre 2016.

La detrazione del 50 per cento è riconosciuta in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

In particolare possono essere oggetto di agevolazione le spese per l’acquisto di:

• mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo;

• grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nei grandi elettrodomestici, per esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

 È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

Caratteristiche beneficio

Il beneficio, che spetta su un ammontare massimo di 10.000 (riferito alla singola unità immobiliare) con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo, opera solo se sono state sostenute spese dal 26 giugno 2012 per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio: manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale; manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali; ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi; ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.
Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici. Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

Modalità pagamento spese

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali, oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

 

10/03/2016

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