La Legge n° 208 del 28 dicembre 2015, ha prorogato la detrazione del 65% per gli interventi di efficientamento energetico sugli immobili residenziali e non; ai fini del riconoscimento del beneficio e quindi per l’inserimento nel 730, è opportuno andare a ricordare quelli che sono gli adempimenti a carico del contribuente.
E’ necessario essere in possesso dei seguenti documenti:
– Le fatture dell’impresa che esegue i lavori; – Asseverazione, di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori.
Inoltre, l’asseverazione può essere:
– sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
– esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell’immobile o di chi ne ha titolo.
Nell’ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l’attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;
– attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di “certificazione energetica” predisposto secondo lo schema riportato in allegato al Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal Decreto Interministeriale del 7 aprile 2008 e dal Decreto Interministeriale del 6 agosto 2009. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione). Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Comunicazione all’Enea – Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’ENEA: copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del decreto) la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’ENEA, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti) Se, per la tipologia di intervento non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’ENEA (www.acs.enea.it).
Se il contribuente non è in possesso della documentazione, poiché l’intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire comunque della detrazione per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono ultimati.
Documenti da conservare – Per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all’Amministrazione Finanziaria l’asseverazione, la ricevuta dell’invio della documentazione all’ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).
Per fruire delle agevolazioni previste per i leasing abitativi gli utilizzatori possono acquisire un’unità abitativa, a prescindere dalle relative caratteristiche in quanto il bonus si applica anche alle unità censite nelle categorie “A/1”, “A/8” e “A/9”, ai fabbricati da costruire, da completare o in corso di costruzione da destinare ad abitazione principale.
Legge di Stabilità 2016
I co. 76 – 82, 84 della Legge di Stabilità 2016 hanno introdotto un regime di favore per incentivare il ricorso all’acquisto dell’abitazione principale in leasing, con applicazione limitata al periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020.
Detrazione IRPEF
Sono, infatti, previste specifiche agevolazioni ai fini IRPEF (imposte sui redditi delle persone fisiche) per tutti coloro che stipulano contratti di leasing aventi per oggetto immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna.
Età inferiore a 35 anni
Sotto i 35 anni di età è possibile fruire, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi, di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro annui e di una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro.
Età superiore ai 35 anni
Dai 35 anni di età è possibile fruire, ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi, di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute relative ai canoni di leasing, nonché ai relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro annui e di una detrazione pari al 19% del costo di “riscatto” a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 10.000 euro.
Abitazione principale
Per fruire delle detrazioni IRPEF previste dalla Legge di Stabilità 2016 è necessario che l’immobile oggetto dell’operazione di leasing immobiliare abitativo venga destinato dall’utilizzatore ad abitazione principale entro un anno dalla consegna; a tal fine si considera abitazione principale secondo le disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi “quella nella quale la persona fisica o i suoi familiari dimorano abitualmente” (art. 10, comma 3bis e art. 15, comma 1, lett. b, TUIR).
Familiare
Non è quindi richiesto che nell’immobile dimori abitualmente l’utilizzatore in prima persona. È sufficiente che vi dimori un familiare. Per familiari, sempre ai fini delle imposte sui redditi, si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (art. 5, comma 5 TUIR).
Caratteristiche
L’agevolazione in oggetto, invece, prescinde dalle caratteristiche oggettive dell’immobile: le detrazioni spettano a qualsiasi abitazione anche se appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (escluse invece dalle agevolazioni prima casa in tema di imposta di registro).
L’Italia apre le porte a 17.850 stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo.
Le domande di nulla osta potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito del Ministero dell’Interno, registrandosi e compilando il modulo di domanda C-stag.
In particolare, le istanze possono essere presentate fino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016.
A stabilirlo è il DPCM del 14 dicembre 2015 concernente la “Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2016”.
Il decreto è stato già pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Lavoratori non stagionali
La quota complessiva dei lavoratori non stagionali prevista dal predetto Decreto è così ripartita:
– 1.000 lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d’origine;
– 100 lavoratori stranieri cittadini di Paesi che hanno partecipato all’Esposizione Universale di Milano del 2015;
– 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività d’ interesse per l’economia italiana che prevede l’impiego di risorse proprie inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro; liberi professionisti riconducibili a posizioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica Amministrazione; figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d’ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione d’ imprese “start-up innovative” ai sensi della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa;
– 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.
Le restanti 14.250 quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo, ossia: 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione Europea.
Lavoratori stagionali
Possono accedere alla quota complessiva di 13.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale, coloro che appartengono ai seguenti paesi non comunitari: Albania, Algeria, BosniaHerzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.
Nulla osta stagionale pluriennale
Nell’ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.
In tali casi, si ricorda, la legge prevede la possibilità che venga rilasciato un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale.
La durata temporale di ogni anno è la stessa dell’ultimo dei due anni precedenti.
Per accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda. Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto. La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello delle due precedenti annualità. Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nulla osta triennale, con l’indicazione del periodo annuale di validità. Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l’anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale. La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.
Invio istanze
Come di consueto le domande potranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche collegandosi al sito internet del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it), registrandosi e compilando il modulo di domanda C–stag.
In particolare, le domande possono essere presentate: per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo dalle ore 9.00 del 10.2.2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016; per lavoro stagionale dalle ore 09:00 del 17 febbraio 2016 e sino alle ore 24.00 del 31 dicembre 2016. Il sistema di gestione dei procedimenti – rispettando l’ordine cronologico di presentazione – consente di ordinare le domande in base alla data di inizio dell’attività lavorativa, per rendere ancora più razionale la trattazione delle domande stesse e per evitare che la trattazione tardiva possa determinare la cessazione dell’interesse da parte del richiedente.