Sempre più diffusione stanno trovando nel mercato del lavoro i c.d. voucher con cui è remunerato il “lavoro accessorio”, ovvero quelle prestazioni lavorative non riconducibili a contratti di lavoro poiché svolte in modo saltuario.
Non a caso i settori in cui trovano maggiore diffusione sono ad esempio quelli stagionali (ad esempio in agricoltura, ristorazione, ecc.) in cui la richiesta di manodopera può rendersi maggiore addirittura in alcune giornate dell’anno rispetto ad altre.
Pertanto, il legislatore al fine di contrastare il lavoro “nero” e al fine di assicurare, comunque, un copertura assicurativa al lavoratore ha deciso per l’introduzione di questo metodo.
I voucher sono acquistati (telematicamente) dal datore di lavoro (committente) e sono utilizzati per pagare la prestazione del lavoratore. Questi può ricevere il valore della prestazione eseguita provvedendo al cambio del voucher presso qualsiasi punto autorizzato (es. tabacchi). Il vantaggio è soprattutto per il committente, il quale acquistando e rilasciando il voucher al lavoratore, si tutela potendo beneficiare della prestazione nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare successive vertenze. Il lavoratore, dal canto suo, integra le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale (dunque non va dichiarato in sede di dichiarazione dei redditi) e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato ed è altresì compatibile con ulteriori attività lavorative (nel rispetto di alcuni liniti reddituali).
Il voucher minimo ha un valore lordo di 10 euro di cui 7,50 euro come valore netto della prestazione del lavoratore (corrispondente ad un’ora di lavoro) e 2,50 euro (per copertura INAIL e INPS).
In particolare, esistono voucher di valore lordo da 10 euro (1 ora di lavoro), 20 euro (2 ore di lavoro) e 50 euro (5 ore di lavoro) di cui rispettivamente come valore netto per il lavoratore 7,50 euro, 15 euro e 37,50 euro (poiché il 13% va all’INPS e il 7% all’INAIL).
Il datore di lavoro che utilizza il voucher lo “attiva” comunicando (telematicamente o tramite call center) all’INPS (valida anche ai fini INAIL) i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. La comunicazione può essere fatta anche il giorno stesso della prestazione purché prima che abbia inizio.
Il costo relativo all’acquisto del voucher per remunerare il lavoratore occasionale può essere considerato dal committente (datore di lavoro) con partita IVA un costo detraibile dal reddito d’impresa o professione qualora le prestazioni richieste siano inerenti o accessorie all’attività esercitata.
Al riguardo, è forse, opportuno fare chiarezza sul principio da seguire ai fini della deduzione ovvero quello di cassa o di competenza, visto che il datore di lavoro potrebbe aver acquistato dei voucher a fine anno 2015 ed averli utilizzati solo ad inizio 2016 poiché è in questo momento che si è usufruito della prestazione accessoria del lavoratore (il quale è remunerato appunto tramite il voucher).
Al riguardo, senza dubbio, la regola da seguire è quella del principio di deduzione dei costi e della tassazione dei compensi / ricavi, propri del committente che può essere per competenza economica o per cassa.
Così, ad esempio qualora il committente sia un’impresa che determina il reddito secondo il principio di competenza, questi potrà dedurre il costo del voucher secondo lo stesso principio. Pertanto, il costo relativo al voucher acquistato a fine 2015 ma utilizzato nel 2016, poiché la prestazione è stata eseguita in tale momento, sarà deducibile dal reddito del periodo d’imposta 2016 e non 2015 in cui il voucher è stato acquistato.
Stessa cosa dicasi qualora il committente sia un professionista, il quale come si sa determina il reddito secondo il principio di cassa. In particolare, questi, potrà dedurre i voucher acquistati a fine 2015 ma utilizzati ad inizio 2016, solo ed esclusivamente dal reddito del periodo 2015 (quello in cui è avvenuto l’esborso monetario per l’acquisto del voucher) e non dal reddito 2016 (dove è stata eseguita la prestazione dal lavoratore consegnandogli il voucher).
Il prossimo 31 marzo 2016 scade il versamento annuale del contributo Firr (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto).
Tale Fondo è interamente gestito dalla Fondazione Enasarco, la quale obbliga le ditte aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti ad accantonare annualmente una somma rapportata alle provvigioni liquidate agli agenti, secondo le aliquote stabilite dagli accordi economici collettivi.
Le quote così accantonate verranno poi liquidate all’agente al termine del mandato, quando la ditta preponente, dal canto suo, dovrà comunicare alla Fondazione la cessazione del rapporto, entro un mese, specificandone la data e i dati anagrafici e fiscali dell’agente.
L’ammontare del contributo, a carico della ditta preponente, dipende: dall’importo totale delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, dalla tipologia del mandato (Monomandatario o Plurimandatario) e dal numero di mesi di durata del mandato.
Affinché le aziende siano obbligate all’accantonamento FIRR occorre:
l’iscrizione alla Fondazione Enasarco (ed essere in possesso del “numero di posizione”, identificativo delle mandanti);
aver conferito almeno un mandato di agenzia o rappresentanza commerciale.
Hanno diritto al FIRR: gli agenti operanti in forma individuale; gli agenti operanti in forma di società di persone (sas, snc) e gli agenti operanti in forma di società di capitale (spa, srl).
Le aliquote FIRR, che si differenziano a secondo che l’agente sia monomandatario o plurimandatario, sono attualmente stabilite nelle seguenti misure:
Monomandatario
4% sulle provvigioni fino a 12.400,00 €/anno;
2% sulla quota delle provvigioni tra 12.400,01 e 18.600,00 €/anno;
1% sulla quota delle provvigioni oltre 18.600,01 €/anno.
Plurimandatari
4% sulle provvigioni fino a 6.200,00 €/anno;
2% sulla quota delle provvigioni tra 6.200,01 e 9.300,00 €/anno;
1% sulla quota delle provvigioni oltre 9.300,01 €/anno.
Infine, bisogna ricordare che l’importo da versare verrà calcolato in automatico, previa compilazione, nell’area riservata all’azienda, della distinta online, dove occorre inserire le provvigioni dei propri agenti. Quanto alle modalità di pagamento è possibile scegliere tra: bollettino bancario MAV: pagamento standard e automatico proposto dal sistema; addebito su C/C bancario (RID).
Migliaia sono le lettere dell’Agenzia delle entrate che in questi giorni giungono al domicilio di altrettanti contribuenti che, loro malgrado, scoprono di essere ancora titolari di una partita Iva per attività cessate, magari, da svariati decenni.
Il documento recapitato, qualificato come “comunicazione”, rende noto al contribuente che l’Agenzia procederà alla chiusura d’ufficio della partita Iva indicata nella medesima lettera, attribuendo un termine di 30 giorni per la regolarizzazione della violazione di omessa comunicazione della chiusura dell’attività.
Le disposizioni normative
Ai sensi dell’art. 35, comma 3 del DPR n. 633/1972, il contribuente titolare di partita Iva, in caso di cessazione dell’attività, deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate, entro trenta giorni, compilando un apposito modulo.
A norma del successivo comma 15-quinquies (inserito dal DL 98/2011 e poi modificato dal DL 16/2012), l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’anagrafe tributaria, individua i soggetti titolari di partita IVA che, pur obbligati, non abbiano presentato la predetta dichiarazione di cessazione di attività; successivamente, l’ufficio comunica a tali soggetti che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita IVA.
Ricevuta tale comunicazione il contribuente, che rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio, può fornire i chiarimenti necessari entro i trenta giorni successivi.
La sanzione
L’omessa presentazione della comunicazione di cessazione dell’attività, nel termine di 30 giorni dal suo verificarsi, è punita, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs n. 471/1997, con una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000 .
Il citato comma 15-quinquies dell’art. 35 prevede che la somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività, in deroga all’art. 16 del D.Lgs n. 472/1997 (ai sensi del quale la sanzione amministrativa tributaria deve essere irrogata mediante atto di contestazione), è iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo.
Tuttavia, il contribuente può evitare l’iscrizione a ruolo, versando, entro trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, una somma pari a un terzo del minimo edittale sanzionatorio (ossia €. 167,67 ).
Le comunicazioni dell’Agenzia
Ai sensi della normativa citata, l’Agenzia delle entrate può legittimamente contestare la mancata comunicazione di chiusura della partita IVA da parte del contribuente qualora la stessa risulti ancora attiva al sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, ma non sia di fatto utilizzata (nel senso che il contribuente da anni non effettua operazioni attive e/o passive e non presenta la dichiarazione annuale Iva); contestualmente l’Ufficio può disporre la chiusura d’ufficio della medesima partita Iva.
In concreto, al contribuente viene recapitata una comunicazione (a mezzo raccomandata), formalizzata dalla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle entrate, nella quale vengono riepilogate le informazioni risultanti sulla partita Iva ancora aperta a sistema, con gli avvisi previsti dalla citata normativa, ivi compresa la possibilità di rivolgersi al Call center (nr. 848.800.4449 per fornire chiarimenti o ricevere informazioni.
Peraltro, le comunicazioni recapitate in questi giorni a molti contribuenti, poi pervenute sulle scrivanie dei loro consulenti, dimostrano un clamoroso difetto di aggiornamento della citata Direzione Centrale; vengono infatti riportate misure sanzionatorie non più in vigore dal 1° gennaio 2016, per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs n. 158/2015.
Si legge, in particolare, negli avvisi che il contribuente può regolarizzare la sua posizione versando la somma di 172 euro entro 30 giorni (in luogo del corretto importo di €. 167,67) dalla data della comunicazione e che se lo stesso non provvederà a tale versamento, l’Agenzia applicherà la sanzione intera di euro 516 (in luogo del corretto importo di €. 500) affidandone l’incasso all’Agente della riscossione. Trattasi, evidentemente, di comunicazioni non corrette sotto il profilo formale e, come tali, quanto meno da rivedere in autotutela da parte dell’Agenzia delle entrate, mediante correzione degli importi secondo le misure attualmente previste dal citato art. 5, comma 6 del D.Lgs n. 471/1997, misure valide, in virtù del principio del favor rei, anche per la violazioni commesse entro il 31/12/2015, come peraltro evidenziato dalla stessa Agenzia nella circolare n. 4/E del 04/03/2016.
Il problema della “intempestività” della comunicazione
Il problema che molti contribuenti si trovano ad affrontare nel momento in cui ricevono un avviso di tal sorta, è soprattutto di natura probatoria; spesso, infatti, si tratta di attività cessate da decenni, attività in relazione alle quali i contribuenti stessi non possiedono più alcun documento (non essendone, peraltro, obbligati nemmeno sotto il profilo civilistico).
Ovviamente sarebbe tutto più semplice se l’Agenzia procedesse ai controlli automatizzati sulle partite Iva in tempi ragionevoli e non a distanza di decenni, come peraltro segnalato dal Direttore di Fiscal Focus, Antonio Gigliotti, nell’intervista rilasciata ieri a “Mi manda Rai Tre”. Ma i casi più paradossali, emersi anche nel corso della predetta trasmissione, sono i seguenti:
– il contribuente non è mai stato titolare di partita Iva;
il contribuente ha effettivamente presentato la comunicazione di cessazione dell’attività in tempi remoti, in formato cartaceo (non esisteva ancora il canale telematico), ad esempio presso l’Ufficio distrettuale delle II.DD. allora esistente, o ad altro ufficio finanziario, ma tali dati per qualche motivo non sono stati inseriti poi a sistema e, considerato il tempo trascorso, la documentazione probatoria non è più disponibile;
– il contribuente ha effettivamente cessato l’attività decenni or sono, non ha presentato entro 30 giorni la comunicazione di cessazione richiesta dalla norma e quindi ha commesso una violazione che, tuttavia, non potrebbe essere più perseguita sotto il profilo amministrativo, per intervenuta decadenza ex art. 20 del D.Lgs n. 472/1997.
Misure difensive
E’ evidente come spesso i contribuenti, raggiunti da comunicazioni ex art. 35, comma 15-quinquies per attività chiuse anni or sono, possano non essere più in grado di provare la data certa della chiusura della partita Iva o dell’attività; pur tuttavia, si forniscono i seguenti spunti che potrebbero essere considerati decisivi dall’ufficio, al fine di escludere la responsabilità per la violazione dell’art. 35, terzo comma del DPR n. 633/1972, perché non commessa, ovvero in quanto decaduta sotto il profilo accertativo.
Trattasi evidentemente di elementi indiziari, da rapportare al caso concreto, che tuttavia, se caratterizzati da precisione e concordanza, possono assurgere ad dignità probatoria; sotto tale profilo, il contribuente potrebbe, ad esempio dimostrare:
– lo svolgimento da anni attività di lavoro dipendente a tempo pieno, intrapresa dopo aver cessato quella di lavoro autonomo o d’impresa (incompatibile, ad esempio, con la posizione di pubblico dipendente);
– la presentazione della comunicazione di cessazione alla camera di commercio o ad altri enti pubblici;
– l’impossibilità di svolgere l’attività corrispondente alla partiva Iva per la perdita dei requisiti che ne autorizzavano l’esercizio;
– la chiusura della sede di esercizio dell’attività;
– la chiusura delle utenze (gas, acqua, luce, telefono);
– il perfezionamento della fase liquidatoria (cessione dei beni strumentali, licenziamento del personale dipendente);
– di aver presentato per uno svariato numero di anni la dichiarazione dei redditi con mod. 730, circostanza questa incompatibile con il possesso di una partiva Iva (ragion per cui l’Agenzia avrebbe potuto e dovuto evidenziare l’irregolarità in modo tempestivo);
– di aver presentato da anni la dichiarazione dei redditi con mod. Unico, priva del quadro Iva e del quadro Irap, senza che l’ufficio abbia mai evidenziato irregolarità di sorta.
I predetti elementi possono utilmente essere integrati da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui il contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, anche ai fini penali, la data in cui l’attività riconducibile alla partita Iva dormiente sia stata effettivamente cessata.