Con il provvedimento del 24 marzo 2016 (Prot. 45059) l’Agenzia delle Entrate approva il modello di dichiarazione sostitutiva,
da rendere ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato e mediante il quale, esclusivamente il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, è chiamato a comunicare:
a) la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
b) la non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell’abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all’articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;
c) che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
d) il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a), b) e c) precedentemente resa.
La dichiarazione sostitutiva è da presentarsi solo qualora il contribuente debba comunicare le condizioni di cui ai punti precedenti e può essere resa anche dall’erede in relazione all’utenza elettrica intestata transitoriamente ad un soggetto deceduto.
Modalità di presentazione
Il modello è reso disponibile sia sul sito dell’Agenzia delle Entrate sia sul sito delle finanze si su quello della RAI (www.canone.RAI.it).
La presentazione deve avvenire telematicamente tramite applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel. La modalità di trasmissione cartacea è consentita solo qualora non sia possibile la trasmissione telematica.
In tal caso, il modello unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante è spedito a mezzo servizio postale in plico raccomandato senza busta all’indirizzo “Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino”. Il modello si considera presentato nella data di spedizione risultante dal timbro postale. In caso di presentazione telematica questa può essere fatta direttamente dal contribuente (o erede) oppure anche tramite intermediario abilitato il quale come da prassi dovrà consegnare al dichiarante una copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate e conservare l’originale della dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal dichiarante unitamente alla copia del documento di identità del dichiarante stesso e alla delega alla sua trasmissione. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle entrate. Le dichiarazioni sostitutive cartacee presentate all’Agenzia delle entrate, all’indirizzo sopra enunciato in data antecedente alla pubblicazione del provvedimento in esame si considerano comunque valide (e quindi non c’è necessità di inviare il modello) a condizione che siano state rese ai sensi dell’articolo 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e contengano tutti gli elementi richiesti dal modello di dichiarazione approvato per la specifica tipologia di dichiarazione resa.
Termini di presentazione
Non è fissato un termine di presentazione ma il modello può essere presentato in ogni giorno dell’anno e produce effetti in base alla data di presentazione ed in base alla tipologia di dichiarazione sostitutiva resa. In particolare, solo a regime, la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b) di cui in premessa presentata entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, a partire dal 1° luglio dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La medesima dichiarazione sostitutiva, presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione. Tuttavia, in via del tutto transitoria, la dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a) e b) presentata a mezzo del servizio postale dal 1° gennaio al 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016. La dichiarazione presentata a mezzo del servizio postale dal 1° maggio 2016 ed entro il 30 giugno 2016 e in via telematica dall’11 maggio 2016 al 30 giugno 2016 ha effetto per il canone dovuto per il secondo semestre solare del 2016. La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2016 ed entro il 31 gennaio 2017 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017. La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera c) ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione. Infine, La dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera d) ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata.
Chi attiva una nuova utenza
Il provvedimento precisa altresì che i soggetti che attivano una nuova utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, che non siano già titolari di altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, presentano la dichiarazione di cui a) e b) di cui in premessa entro la fine del primo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica, con effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa. La dichiarazione presentata dal secondo mese successivo a quello di attivazione della fornitura di energia elettrica ha effetto secondo quanto esposto in precedenza (sezione “Termini di presentazione” del presente articolo). Solo in via transitoria per l’anno 2016, per le nuove utenze nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 la dichiarazione sostitutiva presentata a mezzo del servizio postale entro il 30 aprile 2016 e in via telematica fino al 10 maggio 2016 ha effetto a decorrere dalla data di attivazione della fornitura stessa.
Invio telematico o a domicilio, sportelli sul territorio, servizi mobile: l’INPS invia la Certificazione Unica 2016 ai pensionati e ai soggetti per i quali funziona come sostituto d’imposta prioritariamente in via telematica, ma ci sono altre possibilità per i cittadini che non hanno le necessarie dotazioni informatiche. Le modalità di rilascio della Certificazione Unica 2016 sono contenute nella Circolare dell’istituto di previdenza 55/2016.
Rilascio telematico
E’ la modalità utilizzabile dagli utenti in possesso di PIN INPS, oppure iscritti a SPID, il sistema pubblico di identità digitale.
I cittadini che iscrivendosi al PIN INPS hanno lasciato un indirizzo di posta elettronica, ricevono via mail l’avviso sulla Certificazione Unica 2016. Il documento è scaricabile anche attraverso la app istituzionale “INPS servizi mobile“, scaricabile dagli store Android e Apple.
Altre modalità
Strutture territoriali INPS: in tutti gli uffici INPS c’è almeno uno sportello dedicato al rilascio cartaceo della Certificazione Unica 2016. Presso le strutture territoriale sono presenti anche postazioni telematiche self service che possono essere utilizzate dagli utenti in possesso di PIN per accedere alla CU 2016 e stamparla, con assistenza da parte del personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Si può accedere anche con Tessera sanitaria (TS) o Tessera sanitaria – Carta nazionale dei servizi (TS-CNS).
Invio a casa: in tutti i casi in cui il titolare della Certificazione Unica è impossibilitato a riceverla con altri canali, deve presentare richiesta di invio a domicilio attraverso il contact center multicanale INPS, ai seguenti numeri: 800 434320, 803 164 solo da rete fissa, 06 164164 solo da rete mobile.
Sportello Mobile: è un servizio per utenti ultra 85enni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione. Questi utenti ricevono una specifica comunicazione, nella quale è indicato un numero di telefono da contattare, di un operatore della sede competente che potrà inviare la Certificazione Unica 2016 a casa.
Posta Elettronica Certificata: i titolari di PEC possono inviare domanda a richiestaCertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it, corredata di copia del documento di identità. Riceveranno la Certificazione Unica 2016 al proprio indirizzo PEC.
Patronati, Caf, professionisti dell’assistenza fiscale: vanno delegati dal cittadino a visualizzare la relativa Certificazione Unica 2016. La circolare INPS dettaglia le modalità di accesso per gli intermediari, sui quali verranno effettuati controlli a campione.
Comuni e Pubbliche amministrazioni: è anche possibile recarsi negli uffici del Comune, o di un’altra PA che abbia sottoscritto apposito protocollo con l’INPS. Il Comune deve essere delegato dal cittadino esattamente come un intermediario.
Pensionati residenti all’estero: possono richiedere la certificazione fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039-06.59058000 – 0039-06.59053132, con orario 8–19 (ora italiana).
Rilascio a persona diversa dal titolare: ci vuole apposita delega (una persone può presentarsi allo sportello con al massimo due deleghe), o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nel caso degli eredi.
A partire dal 22 marzo 2016 l’obbligo di trasmissione telematica del certificato medico d’ infortunio o di malattia professionale è a carico del medico certificatore o della struttura sanitaria che presta la prima assistenza.
Il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria, precedentemente profilato provvede all’inoltro all’INAIL, esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite la struttura sanitaria competente al rilascio.
Per l’abilitazione ai servizi online il medico o il legale rappresentante della struttura sanitaria devono inviare apposita richiesta alla sede INAIL competente per territorio.
In caso di malattia professionale l’invio del certificato medico vale, ai fini assicurativi e per le malattie contenute nell’elenco di cui all’art 139 T.U. 1124/1965, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo di denuncia.
In ogni caso, resta a carico del datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia d’ infortunio all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro, nella denuncia, deve obbligatoriamente inserire i dati relativi al numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.
A darne notizia è l’INAIL con la Circolare n. 10/2016.
La novità deriva dal D.Lgs. n. 151/2015 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) il quale all’art. 21 reca varie semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le modifiche normative si collocano nell’ambito degli interventi per i quali la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio d’ informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le Amministrazioni Pubbliche, deve avvenire esclusivamente in via telematica. Le disposizioni predette, nel ridurre gli oneri amministrativi per i datori di lavoro, realizzano gli obiettivi di dematerializzazione dei flussi documentali relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal D.Lgs. 82/2005 e determinano l’armonizzazione degli obblighi posti a carico del medico certificatore.
In riferimento all’obbligo d’invio telematico del certificato medico, da ultimo modificato dall’art. 21, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 151/2015, è previsto che “qualunque medico presti la prima assistenza ad un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto Assicuratore”.
Da notare che il certificato d’ infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso in maniera telematica all’INAIL, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.
In merito al termine dell’invio della certificazione medica, invece, è stabilito che l’obbligo si considera correttamente assolto ogniqualvolta la compilazione del certificato e il relativo invio siano avvenuti entro le ore 24 del giorno successivo all’intervento di prima assistenza.
Resta, pertanto, a carico del datore di lavoro l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre telematicamente, dall’Istituto Assicuratore.
Nulla cambia, circa gli obblighi del datore di lavoro, in merito al fatto che lo stesso debba inoltrare la denuncia d’ infortunio all’Istituto entro due giorni, o cinque in caso di malattia professionale, da quello in cui ne ha avuto notizia.
Passando all’obbligo di trasmissione telematica delle denunce all’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’art. 21, co. 1, lett. c) del predetto Decreto Legislativo ha posto a carico dell’INAIL l’obbligo di inoltrare le informazioni relative alle denunce d’ infortunio in cooperazione applicativa ed esonerando il datore di lavoro da tale adempimento. Si ricorda che tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni.
In fase di avvio e nelle more del completamento degli applicativi informatici che consentano la ricezione con la modalità sopra indicata da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’INAIL trasmette, a decorrere dal 22 marzo 2016, le predette denunce tramite PEC alle caselle di posta elettronica delle questure con procedure centralizzate.