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I voucher vincolati solo al compenso totale

Oltre 14 milioni di voucher venduti nel 2011 sono stati riscossi da 208.846 prestatori di lavoro accessorio di tipo occasionale. La crescita dell’utilizzo dei buoni-lavoro emerge dai dati forniti dall’Osservatorio dell’Inps e impone una riflessione su questa modalità lavorativa che, seppure non immune da critiche, ha spesso fatto emergere lavori che, altrimenti, sarebbero stati resi “in nero”.

Il valore nominale del buono è di 10 euro è comprensivo della contribuzione (pari al 13%) a favore della gestione separata Inps, che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell’Inail per l’assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio, pari al 5 per cento. Il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è pari a 7,50 euro. La legge 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, interviene sul lavoro accessorio, sostituendo l’articolo 70 del decreto legislativo 276/2003.

 L’ambito dell’utilizzo dei voucher non è più limitato a determinate attività o soggetti – salvo il caso dell’agricoltura ; si è però ridotto l’importo complessivo che il singolo lavoratore può ricavarne. La riforma aggiunge, inoltre, un avverbio rafforzativo alla definizione di lavoro accessorio: sono tali le attività lavorative di natura “meramente” occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5mila euro- annualmente rivalutabili – nel corso di un anno solare. Un’ulteriore limitazione economica è posta nei confronti degli imprenditori commerciali o professionisti, in relazione ai quali le attività lavorative non possono essere svolte per compensi superiori a 2mila euro.

A questo proposito il ministero del Lavoro ha precisato, con la circolare 18/2012, che l’espressione «imprenditore commerciale» comprende qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l’aggettivo “commerciale” possa in qualche modo circoscrivere l’ambito settoriale dell’attività di impresa alle attività di intermediazione nella circolazione di beni. Un ulteriore segnale di attenzione giunge dalle “faq” del ministero del Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro. Premesso che finalità del lavoro accessorio è di regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, il ministero sottolinea che, anche nei confronti dei lavoratori occasionali, l’osservanza degli obblighi di informazione e formazione oltre che di sorveglianza sanitaria e di fornitura dei Dpi quando richiesto.

L’impatto maggiore della riforma interessa, però, l’agricoltura. In questo settore rimane possibile utilizzare voucher sino a 5mila euro solo se l’attività è svolta da pensionati o giovani studenti oppure, indipendentemente dai requisiti soggettivi del lavoratore, se l’attività è svolta a favore dei piccoli imprenditori agricoli. Anche i committenti pubblici possono utilizzare il lavoro accessorio, pur tuttavia la riforma prevede che il ricorso ai voucher non è sottratto al rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, se previsto, dal patto di stabilità interno. Fino al 31 maggio 2013 peraltro, i voucher già acquistati (prenotati) alla data di entrata in vigore della legge di riforma (18 luglio 2012) rimangono validi e sono utilizzati secondo la previgente disciplina (con i limiti soggettivi e oggettivi), salvo chiederne il rimborso.

12/12/2012

Disoccupazione nuovo canale telematico

L’INPS, con il messaggio n. 19329 del 26 novembre 2012, ha comunicato che, a decorrere dal 26 novembre u.s., è divenuto operativo un nuovo canale per la presentazione delle richieste di: indennità di disoccupazione, mobilità ordinaria e in deroga; assegno integrativo e trattamenti speciali per l’edilizia (L. 223/91, L. 427/75, L. 451/94); ANF connesse a dette prestazioni.

 

La novità si è resa necessaria al fine di agevolare l’attività di informazione e consulenza agli assicurati da parte degli enti di Patronato. In particolare, il nuovo canale consente l’acquisizione online dei dati delle domande per le prestazioni su indicate, basata su un’applicazione WEB interattiva, simile ai servizi telematici già offerti direttamente al cittadino.

11/12/2012

Congedi parentali anche a ore

Congedo parentale “su base oraria”. È questa una delle ultime novità contenute nel Decreto “Salva-infrazioni” con cui il governo pone riparo alle 21 procedure di infrazione aperte dalla UE nei confronti dell’Italia. In sostanza, la novità consiste nella possibilità per i genitori lavoratori di poter frazionare il loro tempo a casa per stare con i figli non soltanto in giorni, settimane e mesi, ma anche in ore. In questo modo si potrebbe ridistribuire più facilmente il tempo diviso tra lavoro e famiglia e ciò consentirebbe, nei periodi di congedo, di percepire stipendi più elevati. Si tratta di una novità assoluta in campo di legislazione sul lavoro.

Congedo a ore – Ricordiamo che stiamo parlando dei congedi parentali INPS, ossia quei periodi di astensione dal lavoro nei primi otto anni di età del bambino per i genitori lavoratori. In questi giorni si sta discutendo di inserire nel nostro sistema anche congedi parentali a ore e non più solo per mesi, settimane e giorni. Le norme messe a punto dall’Esecutivo hanno il merito di intervenire direttamente sul testo unico in materia di maternità. Mentre la contrattazione collettiva ha il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Obblighi del datore di lavoro – Sul versante degli obblighi è previsto l’onere a carico del lavoratore di indicare, all’atto della presentazione della domanda di congedo parentale, l’inizio e la fine del periodo di congedo. Allo stesso tempo lavoratore e datore potranno comunque mantenersi in contatto durante il periodo di congedo, anche per concordare adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

I vantaggi – Il vantaggio per i genitori lavoratori sarebbe notevole. Le ore a disposizione potrebbero essere utilizzate e distribuite in più anni e lavorando di più anche nel breve periodo dopo la nascita del figlio, lo stipendio non diminuirebbe troppo. Infatti, il monte ore di congedo sarebbe meno concentrato nel tempo, arrivando a coprire il raggiungimento dell’ottavo anno di età del proprio figlio.

11/12/2012

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