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In azienda l’anziano si fa «tutor» per il giovane

Un patto tra le generazioni, un accordo attraverso il quale i lavoratori più anziani accettano di fare spazio ai più giovani, anche a costo di cedere parte del proprio lavoro.

 

È questo il succo del decreto firmato dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali: il provvedimento prevede infatti la possibilità di concludere un accordo fra cinque attori diversi: soggetti pubblici, enti previdenziali, imprese, lavoratori anziani, lavoratori giovani.

In pratica, il lavoratore anziano accetta di accontentarsi di un contratto part time al posto del suo vecchio contratto a tempo indeterminato; il lavoratore giovane viene assunto con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato; il soggetto pubblico si fa carico di versare all’ente di previdenza i contributi aggiuntivi in favore del lavoratore anziano, per garantirgli un livello di copertura pensionistica adeguato.
“L’idea di un patto fra generazioni – spiega il ministro Elsa Fornero – è certamente una prospettiva, anche etica, di grande respiro, che si auspica possa in futuro sostenere azioni concrete per disegnare una società più equa e più inclusiva”.

Negli obiettivi del ministero, questo decreto dovrebbe consentire di assicurare la salvaguardia dei livelli di occupazione per le nuove generazioni e di mantenere, contemporaneamente, condizioni di reddito accettabili per le fasce di popolazione meno giovani.
Il decreto è stato messo a punto dal ministero a ottobre ed è stato verificato dagli Organismi nazionali di controllo: ora è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LA POSSIBILITÀ: Il decreto rende possibile a un lavoratore anziano accettare di trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo indeterminato a part-time, per favorire l’assunzione di un giovane con contratto di apprendistato o a tempo indeterminato

LA CONDIZIONE: La condizione è che l’interrelazione tra nuova assunzione e riduzione dell’orario di lavoro comporti un saldo positivo occupazionale aziendale.

13/12/2012

Collaborazioni a progetto (Co.co.pro.): Black-list nella circolare del Ministero del Lavoro

Il Ministero del lavoro con la Circolare n. 29 dell’11 dicembre 2012 fornisce alcuni chiarimenti operativi sulle novità introdotte dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma Fornero), con particolare riguardo a ciò che concerne le collaborazioni coordinate e continuative a progetto.


Nella prima parte della circolare viene precisato che il presupposto imprescindibile di tale contratto è il progetto che deve essere specifico e determinato dal committente o dal collaboratore medesimo.
Il progetto deve essere, poi, funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale tanto che è, esplicitamente, richiesta la descrizione del progetto con indicazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire che deve essere obiettivamente verificabile.
Con la riforma, dunque, risulta imprescindibile l’individuazione di un risultato finale che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente e, quindi, il progetto non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente.

Il progetto, pur potendo rientrare nel ciclo produttivo dell’impresa, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi.
Per quanto concerne, poi, la genuinità della collaborazione, è stato individuato un altro elemento determinante, dato dal fatto che il collaboratore non deve svolgere compiti meramente esecutivi o ripetitivi che risultano poco compatibili con un contratto di co.co.pro. e perciò oggetto di possibile contestazione.
Nella circolare del Ministero del Lavoro vengono, anche, indicate, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle attività difficilmente inquadrabili nell’ambito di un genuino rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto che il personale ispettivo deve ricondurre nell’alveo della subordinazione.
Nella circolare la black-list contiene:

  • ·            gli addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici
  • ·            gli addetti alle agenzie ippiche
  • ·            gli addetti alle pulizie
  • ·            gli autisti e gli autotrasportatori
  • ·            i baristi ed i camerieri
  • ·            i commessi e gli addetti alle vendite
  • ·            i custodi ed i portieri
  • ·            le estetiste ed i parrucchieri
  • ·            i facchini
  • ·            gli istruttori di autoscuola
  • ·            i letturisti di contatori
  • ·            i magazzinieri
  • ·            i manutentori
  • ·            i muratori e le altre qualifiche operaie dell’edilizia
  • ·            i piloti e gli assistenti di volo<7li>
  • ·            i prestatori di manodopera nel settore agricolo
  • ·            gli addetti alle attività di segreteria ed i terminalisti
  • ·            gli addetti alla somministrazione di cibi o bevande
  • ·            le prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound

 
Per quanto concerne, poi, il corrispettivo del contratto a progetto e il collegamento che la Riforma Fornero ha effettuato ai minimi individuati nei contratti collettivi di categoria per i collaboratori o, in mancanza il riferimento ai minimi stabiliti per i lavoratori subordinati con mansioni equiparabili, il Ministero, nella circolare oggetto della presente notizia, ha sottolineato che tale rinvio determina ancora una volta il rimando ai principi dell’adeguata remunerazione di cui all’art. 36 della Costituzione.

Per ultimo, nella circolare viene precisato che la mancata individuazione del progetto determina la costituzione di un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, con le conseguenze che ne derivano anche sotto il profilo previdenziale. Qualora poi il collaboratore svolga la propria attività in maniera non autonoma e con modalità analoghe a quelle dei lavoratori subordinati, opera una presunzione relativa di subordinazione, opponibile da parte del committente. Tale presunzione non opera, invece, nei casi di elevate professionalità del collaboratore che possono essere individuate dalla contrattazione collettiva.
Tutte le novità in materia di collaborazione coordinata e continuativa trovano applicazione per i contratti stipulati a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della citata legge n. 92/2012.

13/12/2012

Transazioni commerciali – interessi senza sollecito

Decorrenza automatica degli interessi di mora per i contratti conclusi dal 1° gennaio 2013 e prova scritta di ogni patto derogatorio:

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così dispone il decreto legislativo 192/2012 di recepimento della direttiva 2011/7/Ue contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. I pagamenti effettuati oltre il termine dei 30 giorni dalla scadenza, ovvero entro il maggior termine stabilito contrattualmente non superiore comunque a 60 giorni salvo casi particolari, saranno quindi maggiorati di interessi moratori senza necessità di sollecito e preavviso di inadempimento da parte del creditore.

La disciplina riguarda tutti i pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo tra imprese ovvero tra queste e le pubbliche amministrazioni. Nella nozione di impresa rientrano anche i professionisti e cioè i soggetti che esercitano un’attività professionale indipendente. Sul punto, la direttiva comunitaria precisa come la sua operatività nei confronti delle professioni liberali non determina la loro assimilazione alle imprese per fini diversi da quelli sugli interessi di mora per ritardati pagamenti. Per espressa previsione di legge, restano inoltre esclusi solamente i debiti oggetto di procedure concorsuali nonché i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno. Si persegue in questo modo la finalità di contrastare le posizioni dominanti delle imprese sui propri fornitori e sulle imprese sub committenti, in particolare quando si tratta di micro, piccole e medie imprese. Così, come chiarisce la direttiva, si vuole contrastare i ritardi nei pagamenti che, limitando la liquidità delle imprese, ne complicano la gestione finanziaria obbligandole a ricorrere a finanziamenti esterni in un periodo di crisi strutturale del sistema.

I 30 e i 60 giorni
Il Dlgs 192/2012 estende a tutte le transazioni commerciali le regole imposte nel settore agricolo e agroalimentare dall’articolo 62 del Dl 1/2012, che dallo scorso 24 ottobre prevede la decorrenza automatica degli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, fissato in 30 giorni per le merci deteriorabili e in 60 per tutte le altre a decorrere dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Quest’ultima disposizione costituisce una norma speciale rispetto alla regole generali applicabili ai ritardi nei pagamenti dei corrispettivi per merci o servizi resi.

Gli interessi moratori
Differenti sono anche le modalità per individuare i termini di decorrenza degli interessi moratori. Alla luce della normativa comunitaria, il creditore matura il diritto agli interessi dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabilito nel contratto. Se data di scadenza o di pagamento non risultano invece contrattualizzati, gli interessi di mora decorrono comunque, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento individuato in 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Nel caso in cui non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi. Invece se il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento prima delle merci o della prestazione dei servizi, i 30 giorni decorrono dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi. I 30 giorni vanno infine calcolati a partire dalla data dell’accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, se il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento in epoca non successiva a questa data. Le imprese possono pattuire un termine superiore ai 30 giorni: tuttavia se si superano i 60 giorni, oltre alla necessità di una pattuizione espressa con clausola da provarsi per iscritto, non deve configurarsi un comportamento gravemente iniquo per il creditore.


La pubblica amministrazione
Nelle transazioni commerciali in cui debitore è una pubblica amministrazione il termine ordinario di pagamento è quello dei 30 giorni. Tuttavia le parti possono pattuire in modo espresso un termine per il pagamento superiore in ragione della natura o dell’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i maggiori termini pattuiti, a differenza di quanto previsto nei rapporti tra imprese, non possono superare i 60 giorni e la relativa clausola deve essere provata per iscritto. I termini sono invece automaticamente raddoppiati a 60 giorni per le imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria.

12/12/2012

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