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Da ieri 12/12/2012 è possibile richiedere all’Inail di ricevere il documento unico di regolarità contributiva per posta elettronica certificata (Pec), firmato digitalmente.
 
 
13/12/2012

Apprendistato: chi non effettua la formazione sconta pesanti sanzioni

La formazione è forse l’aspetto più importante del contratto di apprendistato e i datori di lavoro devono osservarne scrupolosamente le indicazioni tracciate dai diversi Ccnl.

 

Nei casi di mancata erogazione della formazione per esclusiva responsabilità del datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative, scatta un pesante regime sanzionatorio.

Secondo le disposizioni del Testo unico, che conferma quanto disciplinato dalla legge Biagi, nelle ipotesi descritte il datore è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione pagata e quella dovuta in relazione al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%.

Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante, dove il percorso formativo propone un’integrazione tra una formazione di mestiere disciplinata dai Ccnl (svolta sotto la responsabilità dell’azienda) e l’offerta formativa pubblica (interna o esterna all’azienda) tesa all’acquisizione di competenze di base e trasversali, graveranno maggiori costi sui datori di lavoro, per via dell’assottigliarsi dei fondi destinati a quest’ultima.

13/12/2012

Incentivi alle assunzioni e rispetto di precedenza

A cinque mesi dall’entrata in vigore della legge 92/2012, aziende e intermediari cominciano a confrontarsi con le nuove previsioni contenute nella “riforma Fornero” che, in taluni casi, impattano su materie di rilievo come gli incentivi all’occupazione, da sempre argomento di notevole appeal per le aziende.

Su questo tema, la riforma ha introdotto (articolo 4, commi da 12 a 15) una serie di principi, con lo scopo di uniformare i criteri per la fruizione delle agevolazioni contributive. Questi precetti valgono per tutte le tipologie di facilitazioni, comprese – ovviamente – quelle maggiormente utilizzate, introdotte dalle leggi 223/91 e 407/90.

La riforma Fornero ha modificato sensibilmente l’articolo 4 del Dlgs 181/2000, disponendo l’abrogazione del mantenimento della disoccupazione e, inoltre, variando il regime della “sospensione”.

Le aziende dovranno fare molta attenzione a che i lavoratori da assumere posseggano effettivamente lo “status” previsto dalla legge del ’90 (disoccupazione da almeno 24 mesi). Su tale aspetto va peraltro ricordato che la competenza in materia è dei Centri dell’impiego.
La seconda variazione, tende a rendere possibile l’accesso alle agevolazioni nel caso in cui l’impresa che assume abbia provveduto a effettuare licenziamenti di personale. In base al nuovo dettato legislativo, i soli licenziamenti che impediscono la fruizione del beneficio contributivo sono quelli che trovano la loro causa nel «giustificato motivo oggettivo o nella riduzione del personale». In precedenza, invece, qualsiasi licenziamento intimato, anche quello per giusta causa, rendeva impossibile l’accesso alla facilitazione riferita al lavoratore assunto entro sei mesi, in sostituzione di quello cessato.
Gli incentivi non spettano, inoltre, se l’assunzione (agevolata) non viene eseguita spontaneamente, vale a dire che il datore di lavoro non deve esservi obbligato da alcuna disposizione di legge, di contratto (si veda la scheda) ovvero da accordi individuali intercorsi in precedenza.

Incentivi negati anche a chi, procedendo a una nuova assunzione, non rispetta il diritto di precedenza previsto dalla legge a favore di un lavoratore che ha già lavorato in azienda.

TEMPO DETERMINATO
I titolari di contratto a tempo determinato superiore a 6 mesi con lo stesso datore, il cui rapporto sia cessato, hanno un diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori (con le stesse mansioni) entro i 12 mesi successivi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.

STAGIONALI
Gli assunti a termine in attività stagionali hanno la precedenza dopo la cessazione del rapporto di lavoro rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato effettuate dallo stesso datore per le medesime attività.

 
SUBENTRO
In caso di passaggio dei dipendenti da un datore a un altro, senza interruzione del rapporto di lavoro, i lavoratori che non passano al subentrante hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che quest’ultimo effettui entro un anno dal trasferimento o entro il periodo maggiore stabilito dagli accordi collettivi.

LICENZIAMENTI
Nel caso di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e collettivo i lavoratori espulsi hanno diritto alla riassunzione a tempo determinato e/o indeterminato per 6 mesi.

 
PULIZIE
I lavoratori occupati nelle imprese di pulizia, in caso di subentro nell’appalto, hanno diritto a essere assunti dal nuovo soggetto.

13/12/2012

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