Archivio Autore

Programma A.M.V.A. contributo in scadenza

Il prossimo 31 dicembre scade il termine per la richiesta dell’ incentivo economico previsto per i datori di lavoro che intendono assumere apprendisti nelle aziende o negli studi professionali.

 

L’erogazione del contributo corrisponde a: 5.500 euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a tempo pieno; e 4.700 euro per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno.

17/12/2012

Beni in godimento ai soci e Redditometro

La disciplina introdotta dall’art. 2 comma 36-terdecies e segg. del D.L. 138/2011, ha il fine di facilitare l’applicazione dell’accertamento sintetico da redditometro.

L’intento del Legislatore è  individuare i casi di interposizione fittizia attraverso la società per nascondere l’effettivo soggetto fruitore di beni “sensibili”, ai fini dell’applicazione del cosiddetto redditometro.

Redditometro e accertamento sintetico puro – Il redditometro si differenzia rispetto all’accertamento sintetico puro, in quanto poggia sulla ricostruzione induttiva del reddito complessivo, fondatamente attribuibile al contribuente sulla base di specifici “indici” applicati ad alcuni beni o spese.
L’accertamento sintetico, invece, implica una ricostruzione del reddito presunto “puntuale”, atteso che fino al 2008 rilevavano gli elementi e le circostanze di fatti certi, mentre dal 2009 rilevano le spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta.
Il sistema di accertamento “redditometrico” si basa, quindi, su due pilastri che sono da considerarsi tra loro alternativi:
a) le spese effettivamente sostenute dal contribuente: sulla base delle spese effettivamente sostenute, il sistema consente di ricostruire il reddito attribuibile al contribuente;
b) la “disponibilità” dei beni ed il sostenimento di alcune spese che caratterizzano, nell’ambito del vero e proprio redditometro, un’analisi del tenore di vita del contribuente. La “disponibilità” si correla a fisiologiche spese per il mantenimento dei beni che devono trovare, ulteriormente, ragionevole copertura nelle disponibilità del contribuente stesso.

In tale contesto, dunque, la comunicazione dei beni in godimento ai soci da inviare telematicamente diventa uno strumento istruttorio a favore dell’Amministrazione Finanziaria per verificare:
– quali sono i beni d’impresa nella disponibilità privata del socio (persona fisica);
– quanti investimenti (finanziamenti o versamenti) il socio ha effettuato nei confronti della società.

L’interrelazione tra comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci opera in modo diverso a seconda dei contesti di riferimento.
Nel caso di bene di proprietà della società utilizzato dal socio (che ne sostiene le spese), con nessun addebito da parte della società, lo schermo societario impedisce di riferire il bene al reale utilizzatore persona fisica. La naturale conseguenza è che in questo caso, a prescindere da questioni connesse al trattamento dei costi del bene in capo alla società, il bene in questione concorrerà a pieno titolo a fare base per il calcolo induttivo del redditometro in capo al socio utilizzatore.
Nel caso, invece, di un bene di proprietà della società utilizzato dal socio (che ne sostiene le spese), con addebito del valore normale effettuato dalla società, vi sono due elementi che devono essere tenuti in considerazione.
Il pagamento di un corrispettivo da parte del socio utilizzatore alla società per l’uso del bene, incide nell’ambito dell’accertamento sintetico, trattandosi, a tutti gli effetti, di una spesa da questi sostenuta.
Il mantenimento del bene (con le spese pagate dal socio) può essere elemento utile anch’esso per un accertamento sintetico o per un redditometro basato sulla disponibilità del bene. L’aspetto delicato, in tal caso, è che secondo l’Agenzia delle Entrate (si veda Circolare n. 28/E del 2011), l’accertamento basato sul “sintetico puro” e il “redditometro” non possono mai coesistere nel senso che, secondo l’Agenzia, è inibita la possibilità di cumulare l’induttivo previsto dall’articolo 38 del D.P.R. 600/73, con l’analitico previsto dalla medesima disposizione. In questo caso l’Ufficio procederà, quindi, nella stragrande maggioranza dei casi, con un redditometro essendo estremamente complesso tracciare le spese effettive riferibili al bene nella disponibilità della persona fisica.

Altra questione rilevante è quella relativa al reddito diverso tassato in capo al socio e in particolare se esso può essere opponibile in caso di accertamento all’Amministrazione Finanziaria?
Secondo l’Amministrazione Finanziaria, il reddito contestato al contribuente, nell’ambito dell’accertamento sintetico, deve trovare giustificazione nel reddito effettivamente spendibile realizzato nell’annualità mirata (Circolare 25/E del 19.06.2012 cfr. risposta 8.1).
Se l’idea, nel “sintetico puro”, è quella di tracciare le spese effettivamente sostenute dal contribuente e correlare tale valore con i redditi effettivamente ritratti, il reddito diverso determinato dal valore normale dell’uso in capo al socio e da questi tassato in dichiarazione, sarebbe irrilevante ai fini della prova contraria, trattandosi di un reddito virtuale cui non si correla alcuna provvista finanziaria.

Nel caso del redditometro, invece, basandosi su calcoli induttivi, dovrebbe consentire ogni forma di prova contraria. E in ogni caso l’irrilevanza del reddito tassato forfetariamente in capo al socio ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. h-bis), convincerebbe anche poco sulla base del presupposto che vieta la doppia tassazione dello stesso reddito.

Invece, le spese di mantenimento del bene in godimento al privato persona fisica, nel caso in cui le stesse siano interamente sostenute dalla società, sono da ritenersi del tutto irrilevanti nell’ambito di un eventuale accertamento redditometrico in capo all’utilizzatore persona fisica. Pur avendo questi la disponibilità del bene, infatti, tutte le spese sono sostenute dalla società che si fa carico degli oneri per il mantenimento dello stesso. In questo caso, quindi, dovranno essere affrontate le congetture relative alla deducibilità dei costi riferiti al bene “estraneo” all’attività d’impresa (manca qualsiasi “inerenza” dei costi eventualmente sostenuti) e alla detrazione dell’Iva (stesso tema dell’inerenza) e, specularmente, alla necessità di tassare il valore normale quale reddito diverso in capo al socio utilizzatore (valore che comprenderà anche le spese di cui si fa carico la società stessa), ma è fuori discussione che il l’utilizzo del bene è irrilevante sul piano dell’applicazione del redditometro in capo al socio utilizzatore.

Finanziamenti soci – I versamenti e finanziamenti effettuati dai soci persone fisiche a favore delle società, a prescindere dal momento in cui sono stati effettuati e dalla finalità degli stessi, sono informazioni utili ai fini del redditometro.
I versamenti in questione dovranno trovare debita giustificazione nelle disponibilità finanziaria o reddituale del socio, come una spesa qualsiasi:
– se si tratta di un incremento patrimoniale, per gli accertamenti basati sul redditometro emessi fino al 2008, viene applicata la regola di rilevanza per “quinti”, come era disciplinata nel soppresso comma 5 dell’articolo 38 del D.P.R. 600/73;
– per gli accertamenti attinenti a versamenti o finanziamenti effettuati dal 2009 in poi, troverà applicazione il nuovo accertamento “sintetico” nell’ambito del quale rileva la spesa al fine di riscontrare la congruità del reddito complessivamente dichiarato, a prescindere dalla natura della stessa. Che sia corrente o che si riferisca a un investimento è del tutto irrilevante.

 

14/12/2012 

Ravvedimento entro il 31.12 per omessa presentazione di Unico

Il 31 dicembre è l’ultimo giorno per inviare le dichiarazioni 2012 non presentate lo scorso 31 ottobre, la sanatoria avviene pagando la sanzione ridotta di 25 euro. La dichiarazione non presentata entro il prossimo 31 dicembre si considera omessa.

 

L’omessa presentazione di Unico è regolarizzabile purché presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria. Come disposto dall’art. 2, comma 7, D.P.R. n. 322/98 la dichiarazione tardiva (entro 90 giorni) è, infatti, considerata valida, ferma restando l’applicazione della sanzione per il ritardo ex art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 per la dichiarazione omessa, ossia da € 258 a € 1.032. Dato che il termine per la presentazione di unico coincideva con il 1° ottobre 2012, entro il 31 dicembre prossimo (il 30 cade di domenica) chi ha omesso di presentare la dichiarazione nei termini può inviarla e, in questo caso, la dichiarazione si intende validamente presentata.

Sanzione – Sul punto, è intervenuta in passato la circolare 23/E del 25 gennaio 1999 e, più recentemente, la circolare 11/E/2010. In questi documenti di prassi è stato specificato che la regolarizzazione può avvenire (ora, perché in passato le riduzioni erano diverse) mediante il pagamento della sanzione ridotta di 25 euro, pari a un decimo di 258 euro.

Imposta a debito – Se poi dalla dichiarazione scaturisce un’imposta a debito, l’eventuale mancato versamento del tributo può essere sanato, sempre con il ravvedimento operoso, mediante la sanzione ridotta del 3,75%, pari a un ottavo della sanzione edittale del 30%, se la regolarizzazione dell’omesso (o parziale) pagamento del tributo avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (in pratica, la dichiarazione successiva).

Dichiarazione omessa
– Scaduto il termine del 31.12.2012, la dichiarazione si considera omessa. In tal caso, non essendo possibile regolarizzare la dichiarazione con il ravvedimento operoso, l’Ufficio applicherà le seguenti sanzioni: dal 120% al 240% con un minimo di € 258 in presenza di un debito d’imposta; da € 258 a € 1.032 in assenza di un debito d’imposta. Dal punto di vista fiscale, la dichiarazione presentata con un ritardo superiore a 90 giorni si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute in base alla dichiarazione stessa (art. 2, co. 7, D.P.R. 322/1998).


Dichiarazione non conforme
– Si ricorda infine che nel caso in cui la dichiarazione venga redatta su stampati non conformi ai modelli approvati con decreto ministeriale, la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati (articolo 1, comma 1, del D.P.R. 322/1998.

14/12/2012

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *