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Incentivi per assunzioni di lavoratori over 50

Dal 1° gennaio 2013, per effetto della Riforma del Lavoro Fornero, sono partite  le nuove bonus fiscali per le aziende che assumono lavoratori che hanno oltre 50 anni e sono disoccupati da almeno un anno.

Per questi nuovi contratti – a tempo determinato o a tempo indeterminato – sono previste assunzioni agevolate sotto forma di sconti contributivi che consistono in una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.

Con un contratto a tempo determinato l’agevolazione avrà durata di 12 mesi, con un indeterminato (anche con trasformazione da assunzione a termine) l’agevolazione durerà per 18 mesi.

12/03/2013

Congedi al padre

L’art. 1 del Decreto Ministeriale 22 dicembre 2012 dispone che il congedo del padre, sia esso obbligatorio o facoltativo, deve essere fruito entro il quinto mese di vita del bambino, con riferimento alle nascite successive al 1° gennaio 2013.

Il congedo obbligatorio, della durata di un giorno, si aggiunge al congedo della madre e può essere fruito dal padre anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre; inoltre, può essere goduto anche dal padre, che richiede il congedo di paternità nelle ipotesi di grave infermità, decesso o assenza della madre, ai sensi dell’art. 28, decreto legislativo n. 151 del 2001 (T.U. Maternità).

Mentre, il congedo facoltativo, per un massimo di due giorni, fruibili anche di seguito, può essere utilizzato dal padre in sostituzione del congedo obbligatorio della madre, che si vedrà ridotto di uno o due giorni il proprio congedo, con la conseguenza di anticiparne il termine. Il padre può, dunque, fruirne anche durante il periodo di astensione della madre.

Tanto il congedo obbligatorio quanto quello facoltativo spettano anche al padre adottivo e affidatario.

In entrambi i casi il padre ha diritto a un’indennità pari al 100% della retribuzione, direttamente corrisposta dall’Inps e alla relativa contribuzione figurativa, a riguardo non è richiesto alcun requisito anagrafico o contributivo.

Il decreto prevede, altresì, che il congedo, sia esso obbligatorio o facoltativo, debba essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, anche attraverso il sistema aziendale di richiesta e gestione delle assenze, se attivo, indicando il giorno o i giorni in cui il padre intende avvalersi del congedo.

La suddetta comunicazione deve essere trasmessa al datore di lavoro almeno 15 giorni prima della data presunta del parto o comunque dalla nascita del bambino. A sua volta il datore di lavoro, mediante il canale telematico, comunica all’Inps il numero di giornate fruite.

Nell’ipotesi di congedo facoltativo, essendo alternativo al congedo di maternità, il padre lavoratore dovrà allegare all’istanza una dichiarazione della madre, dove quest’ultima si impegna a non fruire del congedo che le spetta, per un numero di giorni pari a quelli goduti dal padre, con la conseguente diminuzione dei giorni di congedo di maternità. Documentazione che dovrà essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

Infine, si precisa che il congedo obbligatorio del padre è fruibile solo a giorni e non a ore.  

12/03/2013

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