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Bonus baby sitting

In via sperimentale per il periodo 2013 – 2015, al fine di favorire il rientro al lavoro delle neo mamme e meglio conciliare lavoro e famiglia, il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 febbraio 2013, n. 37 ha introdotto la possibilità per le lavoratrici madri di usufruire di un contributo economico, erogato dall’Inps, in alternativa al congedo parentale.

Il beneficio economico si concretizza in una sovvenzione, pari a 300,00 euro mensili, erogabile per un massimo di sei mesi, al fine di pagare la retta di un asilo nido, oppure nella corresponsione alla neo mamma di voucher, di cui all’art. 72 Decreto Legislativo n. 276 del 2003, per l’assunzione di una baby-sitter.

La lavoratrice, che intenda richiedere uno dei predetti benefici, deve inoltrare apposita istanza, attraverso il canale telematico dell’Inps, secondo le modalità stabilite da quest’ultimo, specificando a quale dei due benefici è interessata e per quante mensilità.

Ogni anno (2013, 2014 e 2015) l’Inps comunicherà il termine entro il quale tutte le domande dovranno essere presentate. Per gli anni successivi al 2013 sarà possibile indire più di un bando l’anno, qualora lo si ritenga utile e fattibile.

Naturalmente il beneficio sarà concesso nel limite di 20 milioni di euro per ogni anno.

Potranno presentare la domanda sia le lavoratrici, i cui figli sono già nati, sia quelle la cui data presunta del parto è fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando.

Sono escluse le lavoratrici che risultano esonerate dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati o godano dei benefici, di cui al “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità”.

Le lavoratrici part-time usufruiscono del contributo in proporzione della riduzione oraria, mentre le iscritte alla Gestione Separata godono del beneficio solo per tre mesi.

Il beneficio verrà riconosciuto in base ad una graduatoria nazionale pubblica, stilata sulla base dell’indicatore ISEE, fino ad esaurimento delle risorse disponibili ogni anno. Hanno priorità le famiglie di ISEE con valore inferiore e, in caso di parità, vale l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

La scelta, da parte della madre, di usufruire dei servizi appena illustrati, comporta la riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, che spetta alla stessa per ogni quota mensile richiesta. 

12/03/2013

Richiesta CUD da parte dei pensionati mediante call center

l’Inps comunica che è stato attivato il numero verde 800.43.43.20, dedicato alla richiesta di spedizione del CUD al proprio domicilio. Il numero è gratuito per le chiamate da rete fissa.

Per le chiamate da telefoni cellulari, è disponibile il numero 06.164.164, a pagamento, in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante.

Il servizio, attivo, 24 ore su 24, in modalità completamente automatica, è supportato dagli operatori del Contact Center, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 20.00 ed il sabato, dalle 8.00 alle 14.00.

Sarà possibile ottenere il CUD anche presso gli uffici postali appartenenti alla rete “Sportello Amico”. Poste Italiane, infatti, ha istituito una particolare rete di uffici postali, denominata appunto “Sportello Amico al fine di facilitare l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione e di ridurre i tempi delle procedure burocratiche.

Infine, a favore di alcune categorie di utenti particolarmente disagiati, in considerazione dell’oggettiva difficoltà o impossibilità di avvalersi dei canali fisici e telematici messi a disposizione dall’Istituto, è stato attivato un servizio dedicato, denominato “Sportello Mobile”, per l’erogazione con modalità agevolate di alcuni prodotti istituzionali, tra i quali appunto la certificazione in argomento.

12/03/2013

Diffida sui contributi co.co.co.

L’Inps ha programmato fino al prossimo 15 aprile l’elaborazione e l’invio degli atti di accertamento, tramite Emens, a carico di società e persone fisiche che, in qualità di committenti, non hanno provveduto a versare, in tutto o in parte, le ritenute a carico dei collaboratori.

La diffida concede tre mesi per pagare i contributi omessi, pena la denuncia di reato all’autorità giudiziaria.

L’Istituto previdenziale ha anche precisato che i destinatari delle diffide sono i committenti, siano essi persone fisiche o legali rappresentanti, che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori, il cui reddito è assimilato a quello da lavoro dipendente, ai sensi del comma 1, dell’art. 50 TUIR.

L’operazione di accertamento, da parte dell’Istituto, segue una procedura automatizzata che dapprima individua il contributo dovuto con riferimento alla totalità dei collaboratori in azienda per ogni periodo di competenza e poi individua i soggetti per i quali si concretizza l’illecito penale.

Nella diffida sono specificate le disposizioni normative di riferimento, unitamente al prospetto delle inadempienze suddivise per mese, sia che ci si riferisca a lavoratori dipendenti o a collaboratori iscritti alla Gestione Separata e alle istruzioni di versamento, distinte in base alle modalità per la contribuzione dovuta per i dipendenti e quella per gli iscritti alla Gestione Separata.

Nel caso l’importo da versare sia ancora in fase amministrativa, il pagamento dovrà avvenire con modello F24, qualora, invece, sia già stato emesso avviso o cartella di pagamento, il versamento andrà effettuato presso l’Agente della riscossione.

In conclusione, l’Istituto ribadisce che l’inoltro della diffida, a mezzo di raccomandata a.r., è propedeutico alla notifica della denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, nell’ipotesi in cui il versamento non venga fatto entro i termini indicati.
 

12/03/2013

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