La settimana scorsa è stato firmato il decreto (Economia-Lavoro) che assegna 550 milioni per la concessione o la proroga della CIGD per il 2013.
Le risorse finanziarie maggiori arrivano al Nord con a capo la Lombardia alla quale spetta 94.542.993 euro, poi il Veneto con 47.344.242 euro, l’Emilia Romagna con 41.963.205 euro e il Piemonte con 40.775.960 euro. Unica eccezione per il Mezzogiorno è la Puglia che può contare su 50.219.990 euro. A seguire troviamo: l’Abruzzo con 18.426.136; la Basilicata con 6.396.445 euro; la Calabria con 26.006.684 euro; la Campania con 35.099.347 euro; il Friuli Venezia Giulia con 7.787.038 euro; il Lazio con 43.994.784 euro; la Liguria con 11.443.458 euro; le Marche con 16.490.146 euro; il Molise con 4.265.532 euro; la Sardegna con 26.791.430 euro; la Sicilia con 26.225.932 euro; la Toscana con 36.044.242 euro; l’Umbria con 10.669.343 euro; il Valle d’Aosta con 715.553 euro; e le P.A. Bolzano con 1.972.510 euro e Trento con 2.825.235 euro.
Il decreto Fare (Dl 69/2013 – in vigore dal 22 giugno 2013) ha introdotto novità anche per quanto concerne la riscossione dei tributi, o meglio delle modalità di recupero delle cartelle esattoriali, alleggerendo la mano di Equitalia.
Più in particolare vengono limitate le possibilità per Equitalia di pignorare e ipotecare i beni di proprietà del debitore e ampliate quelle di concedere il pagamento mediante rateazione.
Già dal 1° luglio Equitalia ha emanato una direttiva con le prime indicazioni operative sulle nuove regole, in attesa della conversione alla Camera del decreto Fare, con l’obiettivo di avviare da subito maggiori tutele per i contribuenti, andando incontro alle difficoltà di famiglie e imprese.
Più in particolare, sarà possibile richiedere dilazioni prolungate sino a 120 rate in caso di comprovata difficoltà economica anche se, chiarisce la nota di Equitalia, per l’entrata in vigore effettiva di questa misura è necessario che venga emanato l’apposito decreto attuativo (questo dovrebbe arrivare entro 30 giorni dalla conversione del decreto Fare, pertanto la nuova possibilità di rateizzare i debiti con il Fisco è rinviato a tale data).
Per quanto riguarda le norme sul pignoramento dei beni del debitore, il divieto sull’abitazione principale permane anche in presenza di pertinenze, l’importante è che l’immobile abbia destinazione d’uso catastale abitativa.
Il contratto a progetto rientra nell’alveo del lavoro autonomo, dal momento che si riferisce ad una prestazione lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, anche se continuativa e coordinata in quanto inserita nell’organizzazione del committente.
La Legge Fornero esclude dalla disciplina sul lavoro a progetto alcune tipologie di lavoratori: agenti e rappresentanti di commercio, componenti di organi di amministrazione e controllo delle società, titolari di pensione di vecchiaia, chi presta attività a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche e professionisti iscritti ad albi professionali, quando però svolgano per il committente proprio quelle prestazioni per le quali è richiesta l’iscrizione all’albo.
La legge Fornero riconduce il contratto a progetto ad un “progetto specifico” rendendo così più determinato l’oggetto del contratto.
Il progetto va descritto nel contratto in modo da renderne comprensibile il contenuto caratterizzante e va specificato il risultato finale che si intende conseguire, non deve coincidere con l’attività dell’impresa e non deve comportare compiti meramente esecutivi o ripetitivi.
Senza specifico progetto i rapporti sono considerati contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data della loro costituzione (la conversione potrà essere pronunciata dal Giudice investito della relativa istanza dal collaboratore).
Elementi comuni del contratto a progetto e del lavoro subordinato sono: personalità, continuità, professionalità della prestazione e coordinazione con l’organizzazione dell’imprenditore.
Se l’attività lavorativa del collaboratore si svolge con modalità analoghe a quella dei dipendenti del committente il Giudice può risalire alla natura subordinata del rapporto di lavoro.