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DURC in tempi più rapidi

E’ ufficiale, arriva il DURC online: INPS, INAIL e Casse Edili hanno avviato il progetto che porterà in breve tempo al rilascio web del documento unico di regolarità contributiva.

Il primo step parte il 22 luglio, quando sarà attivata  una nuova procedura informatica che permetterà alle aziende di verificare la propria posizionecontributiva, rilevare eventuali anomalie e procedere alla relativa regolarizzazione, anche versando online.

Una volta attivato il vantaggio del rilascio del DURC online sarà ovviamente la velocità dei tempi.

11/07/2013

Bonus Mobili: le istruzioni per la detrazione

Per usufruire della detrazione del 50% sulle spese di acquisto di mobili nell’ambito di lavori di ristrutturazione ediliziabisogna pagare obbligatoriamente attraverso bonifico bancario o postale.

Lo precisa l’Agenzia delle Entrate, fornendo le prime istruzioni per fruire dell’agevolazione, nell’attesa che termini l’iter di conversione in legge del Dl 63/2013 per emettere una circolare applicativa definitiva.

Il decreto è comunque in vigore e quindi le detrazioni sono operative.

Ecco cosa devono fare i contribuenti per fruire delle detrazioni sull’acquisto di mobili destinati esclusivamente all’immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione, fino a una spesa massima di 10mila euro.

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, con le stesse modalità già previste per la ristrutturazione edilizia. Quindi bisogna indicare:

  • Causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati.
  • Codice fiscale dell’acquirente  che gode della detrazione.
  • Partita IVA o codice fiscale del beneficiario del bonifico.

08/07/2013

Requisiti per la certificazione energetica dal 12 Luglio

Cambiano i requisiti professionali che un tecnico deve avere per rilasciare la certificazione energetica degli edifici: ufficiali le modifiche contenute nel Dpr 75/2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2013.

Entra  in vigore il nuovo Regolamento che stabilisce i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza di esperti e organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 192/2005 (come modificato dal Dl 63/2013 sull’efficienza energetica, di cui il Parlamento sta discutendo la legge di conversione).

Dal prossimo 12 luglio (giorno di entrata in vigore del Dpr), sono abilitati all’attività di certificazione energetica degli edifici (art. 2 del Dpr):

  • i tecnici in possesso di determinati requisiti più avanti dettagliati;
  • gli Enti pubblici e gli Organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell‘energia e dell’edilizia, che esercitano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
  • gli Organismi pubblici e privati qualificati per l’attività di ispezione nelle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, che devono essere accreditati presso l’Organismo nazionale italiano di accreditamento (articolo 4, comma 2, legge 99/2009),  o altro soggetto equivalente in ambito europeo;
  • le società di servizi energetici (ESCo), che operano conformemente alle direttive europee di riferimento.

 08/07/2013

 

 

 

 

I tecnici, dipendenti o liberi professionisti, per essere abilitati devono avere una laureamagistrale o specialistica (o da vecchio ordinamento) in una disciplina tecnica fra quelle elencate nel decreto, o diploma di istruzione tecnica, settore tecnologico indirizzo agraria, agroalimentare e agroindustria.

In più, devono essere iscritti all’Ordine o Collegio professionale di appartenenza e abilitati alla progettazione di edifici e impianti degli edifici in base alla legislazione vigente.

In mancanza di iscrizione all’Ordine o Collegio e abilitazione di cui sopra, devono conseguire attestato di frequenza e superare l’esame finale relativo a specificicorsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici.

Questi ultimi sono svolti, a livello nazionale, da Università, Organismi ed Enti di ricerca, Consigli, Ordini e Collegi professionali, provvisti di autorizzazione ministeriale. A livello regionale sono invece svolti direttamente da Regioni e Province autonome, altri soggetti di con competenze specifiche autorizzati dagli Enti locali.

L’allegato 1 del decreto definisce i contenuti minimi dei corsi, che devono durare almeno 64 ore.

I tecnici abilitati, per assicurare indipendenza e imparzialità, devono dichiarare l’assenza di conflitto di interessi, ovvero  il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare, o con i produttori dei materiali, o rispetto ai vantaggi che possano derivare al richiedente, che in ogni caso non deve essere il  coniuge o un  parente fino al quarto grado.

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