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Bonus bebè possibile l’invio delle istanze

Fino all’11 luglio 2013, è possibile chiedere il contributo economico in via telematica, accendendo al portale dell’INPS (www.inps.it) tramite PIN o attraverso il supporto dei Patronati.

L’agevolazione, che è alternativa al congedo parentale, è stata introdotta, in via sperimentale per gli anni 2013-2015 – dalla Riforma del mercato del lavoro.

 In pratica, è stata data la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, un contributo economico per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati (voucher per pagare la baby-sitter).

L’agevolazione è usufruibile negli undici mesi dopo il congedo di maternità. L’importo del beneficio, che dura per un periodo massimo di sei mesi (divisibile solo per frazioni mensili intere) per le lavoratrici dipendenti e massimo 3 mesi per quelle iscritte alla gestione separata, ammonta a 300 euro mensili.

L’agevolazione spetta solo ai bambini già nati o quelli la cui data presunta del parto è fissata entro 4 mesi successivi alla scadenza del bando ed è necessario dimostrare che il bambino frequenti un asilo nido o sia affidato alle cure di una baby-sitter.

04/07/2013

Novità salute e sicurezza sul lavoro

Il 22 giugno è entrato in vigore il ‘Decreto del fare’ – Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, che apporta significative modifiche al Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro.

Si fa presente che i nuovi adempimenti dovranno essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la decadenza.
Le novità introdotte dal decreto legge:

  • semplificazione in materia di formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori: se un lavoratore ha già svolto formazione e sorveglianza sanitaria presso un datore di lavoro nel corso dell’anno solare, sarà esonerato di rifarla nuovamente presso una nuova azienda se le sue prestazioni hanno una durata inferiore a 50 giornate lavorative (nell’anno solare di riferimento);
  • semplificazione denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro: è abrogato l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare entro 2 giorni all’autorità locale di pubblica sicurezza gli infortuni sul lavoro mortali o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni; per acquisire i dati relativi alle denunce di infortuni mortali o di quelli con prognosi superiore a trenta giorni, le autorità di pubblica sicurezza si dovranno rivolgere all’INAIL.

 

01/07/2013

Periodo di prova e Ticket licenziamento

Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere il c.d. “ticket di licenziamento” anche qualora quest’ultimo interrompa il periodo di prova e generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’ASpI.

A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 10358/2013, fornendo utili chiarimenti applicativi del nuovo contributo introdotto dalla Legge Fornero e successivamente modificata dalla “Legge di Stabilità 2013”.
A decorrere dal 1° gennaio 2013, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
Al riguardo, l’INPS tiene a precisare che è stato introdotto un nesso tra il contributo e il teorico diritto all’ASpI da parte del lavoratore il cui rapporto di lavoro è stato interrotto; conseguentemente, i datori di lavoro sono tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.
Con riferimento all’anzianità aziendale, invece, va presa in considerazione quella maturata in relazione all’interrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Pertanto, nell’anzianità sono inclusi anche i periodi a termine, solamente laddove sia intervenuta la trasformazione del rapporto di lavoro (quindi, in assenza di soluzione di continuità) ovvero nei casi in cui si sia dato luogo alla restituzione del contributo 1,40% (situazione che, comunque, comporta una stabilizzazione).
Viene atresì riconfermato che il termine per il pagamento del ticket è quello relativo alla denuncia successiva a quella del mese in cui si è verificata la risoluzione del rapporto di lavoro.

01/07/2013

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