Il nuovo decreto legge sul lavoro, aggiunge un’importante modifica al Testo unico sull’apprendistato (decreto legislativo n. 167/2011).
Il testo varato la settimana scorsa introduce all’art. 3 del suddetto decreto legislativo il comma 2-ter, che quindi cita: “Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo”.
La novità genera una seconda chance per quanti abbiano intrapreso il percorso dell’apprendistato al fine di ottenere una qualifica e un diploma professionale. Con la modifica apportata dal governo, al conseguimento della qualifica o del diploma professionale, si potrà trasformare il contratto in rapporto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, ciò col fine di ottenere la qualifica professionale ai fini contrattuali. Ora, nel caso in cui ci si avvalga di tale trasformazione, la durata totale dei due periodi non dovrà essere superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, si parlerà quindi di un periodo oscillante tra i sei e i nove anni.
L’art. 15 del TUIR consente una detrazione dall’imposta lorda IRPEF, pari al 19%, calcolato sull’importo delle spese per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria e universitaria.
Per gli istituti privati (fatta eccezione per quelli musicali che non danno origine ad alcuna detrazione) l’agevolazione è ammessa in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali. In particolare, sono detraibili gli oneri relativi alla frequenza di alcuni corsi e master.
Le tasse e contributi universitari dunque possono essere detratti dall’Irpef nella misura del 19 per cento (tra i contributi che è possibile portare in detrazione c’è anche quello per la partecipazione alla prova di selezione eventualmente prevista dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi, a condizione che sia richiesta dall’ordinamento).
Per le università pubbliche non sono previsti limiti di spesa.
Per le università private il tetto entro cui calcolare lo sconto è rappresentato dalla misura massima delle tasse e dei contributi versati agli istituti statali italiani, indipendentemente da riduzioni o facilitazioni legate all’Isee.
Università telematiche
Sono agevolate anche l’iscrizione e la frequenza di università telematiche, purché riconosciute con decreto dal Miur, e di conservatori musicali.
Per questi ultimi, le spese per l’iscrizione ai nuovi corsi istituiti ai sensi del D.P.R. 212/2005 presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati, sono equiparate a quelle per l’iscrizione ai corsi universitari, mentre le spese d’iscrizione ai corsi di formazione relativi al precedente ordinamento sono equiparate a quelle sostenute per la formazione scolastica secondaria.
Sono esclusi invece gli istituti musicali privati.
Laurea all’estero
Non fruiscono di sconti i contributi per il riconoscimento della laurea conseguita all’estero, anche se pagati ad un’università pubblica statale.
Le detrazioni sopra indicate seguono il principio di cassa e devono perciò essere indicate nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui le spese sono sostenute
Le tasse universitarie possono essere portate in detrazione dal genitore anche se lo studente è fuori corso.
Anche le borse di studio universitarie fruiscono di agevolazioni fiscali. Di norma le somme corrisposte a titolo di borsa di studio, assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, il cui trattamento fiscale è identico a quello riservato ai redditi di lavoro dipendente.
Si ricorda che non costituiscono reddito le borse di studio e o gli assegni corrisposti:
– dalle regioni a statuto ordinario, in base alla Legge n. 390/1991, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
– dalle Università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla Legge n. 398/1989 per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero. L’esenzione è riconosciuta, in base all’art. 4 Legge n. 210/1998, anche per le borse di studio attribuite per attività di ricerca post lauream non subordinate alla frequenza di un dottorato di ricerca);
– nell’ambito del programma “Socrates” comprese le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
– per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
– a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli di quest’ultimi (Legge n. 407/1998).
– per la collaborazione ad attività di ricerca, conferite dalle università, dagli osservatori astronomici, astrofisici e dall’osservatorio vesuviano, dagli enti pubblici e dalle istituzioni di ricerca (art. 8 del Dpcm n. 593/1993), dall’Enea e dall’ASI.
– dal governo italiano a cittadini stranieriin forza di accordi e intese internazionali a decorrere dal 01/01/2007;rientrano tra queste anche le borse di studio finanziate dalla Comunità europea ed erogate dalle università italiane nell’ambito del programma Erasmus Mundus.
L’art. 10, comma 1 lett. e) del Tuir, prevede la deducibilità dal reddito dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.
Tra i contributi in questione rientrano quelli versati facoltativamente per il riscatto degli anni di università.
L’Agenzia, con la risoluzione n. 298/2002, ha precisato che sono deducibili anche i contributi versati ai fini della buonuscita.
Con riferimento alle spese sostenute per master o corsi vari, sono ammesse alla detrazione le spese per il conseguimento di:
– Corsi di specializzazione per laureati a condizione che essi siano riconosciuti dall’ordinamento universitario;
– Corsi di dottorato di ricerca presso l’università;
– Corsi presso università libere;
– Master universitari;
– Corsi presso istituti o università private o straniere.Sono escluse dal descritto beneficio, le spese di viaggio e alloggio.
– Corsi tenuti dalle università telematiche se istituite e riconosciute con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Tra i benefici fiscali per gli studenti universitari vi è un’ulteriore possibilità, che consiste nella detrazione, sempre nella misura del 19%, da calcolare sulle spese sostenute per alloggiare fuori sede.
Le ipotesi previste dal legislatore sono innanzitutto quelle relative al pagamento di:
canoni relativi ai contratti di ospitalità;
atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative;
contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998.
La formulazione della norma è molto ampia, per cui è sufficiente che il contratto rispecchi una delle tipologie previste dalla normativa sulla riforma delle locazioni.
Oltre alla tradizionale locazione a canone libero della durata di quattro anni rinnovabile per altri quattro, quindi, vi sono le locazioni a canone concordato, della durata di tre anni rinnovabile per altri due, per le quali occorre l’approvazione di un apposito accordo territoriale tra le organizzazioni della proprietà e degli inquilini, ed infine le locazioni transitorie a studenti universitari che vanno da un minimo di sei mesi a un massimo di due anni di durata.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’agevolazione non spetta in caso di subaffitto, poiché il subcontratto non è contemplato tra gli schemi contrattuali indicati nell’articolo 15 del Tuir, come precisato nella circolare n. 21/E del 23/4/2010.
Per ottenere lo sconto fiscale, l’università deve essere ubicata in un Comune distante almeno cento chilometri da quello di residenza dello studente e appartenere a una provincia diversa.
Equitalia ha annunciato che prende il via la sperimentazione che prevede la notifica con la Posta Elettronica Certificata (PEC) delle cartelle di pagamento.
I primi a ricevere le cartelle ai propri indirizzi e-mail certificati, saranno (in via sperimentale) le persone giuridiche (società di persone e di capitali), con sede in quattro regioni pilota: Molise, Toscana, Lombardia e Campania.
Il contribuente potrà verificare in tempo reale i documenti inviati da Equitalia e avere la certezza del giorno e anche dell’ora esatta della notifica.
Gli indirizzi e-mail certificati utilizzati sono quelli presenti negli elenchi previsti dalla legge.
Equitalia ricorda che la Posta Elettronica Certificata è un mezzo di comunicazione che consente di inviare e-mail con valore legale, quindi opponibile a terzi.
L’invio di un messaggio con la PEC è equiparato a una raccomandata postale con avviso di ricevimento grazie a cui si attesta giorno ed orario esatto della spedizione e della ricezione. Inoltre, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, il sistema è in grado di garantire l’integrità del contenuto e degli eventuali allegati.