Archivio Autore

Ticket licenziamento ulteriori chiarimenti

L’INPS precisa che nel calcolo dell’anzianità aziendale ai fini del c.d. “ticket licenziamento” sono irrilevanti sia l’aspettativa non retribuita che il congedo straordinario.

E’ stato chiarito che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere il contributo in commento anche qualora quest’ultimo interrompa il periodo di prova e generi in capo al lavoratore il teorico diritto all’ASpI. Infatti, durante il periodo di prova vigono tra le parti i diritti e gli obblighi tipici del rapporto di lavoro subordinato come la maturazione delle ferie e del TFR.

La recente “Legge di Stabilità 2013” (L. n. 228/2012) all’art. 1, c. 250, lett. f) ha rivisto il testo contenuto dalla Riforma Fornero (art. 2, c. 31, della L. n. 92/2012) in merito al contributo dovuto nei casi di interruzione di  apporti di lavoro a tempo indeterminato, chiarendo quanto segue:

“Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,  indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30”.

I datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del  rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa.

Rammentiamo che il contributo in commento è pari al 41% del massimale mensile dell’ASpI, che ammonta a 1.180 euro per l’anno 2013 (annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumi per le famiglie degli operai e degli impiegati).

Per le interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2013, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, la contribuzione da versare sarà pari a € 483,80 (€1.180 * 41%). Ne consegue che per i soggetti che possono vantare 36 mesi di anzianità aziendale, l’importo massimo da versare nel 2013 sarà, quindi, € 1.451,40 (€ 483,80 * 3 anni).

 Al riguardo, l’INPS precisa quanto segue:

–          il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale, di conseguenza lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time);

–          per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro;

–          nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%;

–          la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.

–          Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle  dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.

11/07/2013

Anagrafe dei conti correnti

Lunedì 24 giugno è partita la nuova anagrafe dei conti: le banche e gli altri operatori finanziari devono inviare all’Amministrazione i dati e le movimentazioni bancarie di ciascun correntista.

Viene così applicata la disposizione del D.L. 201/2011 che ha imposto a tutti gli intermediari (banche, Sim,poste e così via) di informare le Entrate dei saldi dare-avere risultanti all’inizio e al termine di ciascun esercizio.

Con l’emanazione del provvedimento 25 marzo 2013, prot. n. 37561, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i termini per l’invio periodico delle informazioni in questione.

La comunicazione ha il fine di rafforzare le misure di contrasto all’evasione fiscale, ampliando la base informativa a disposizione da parte del Fisco.

In sintesi:

Rapporti da comunicare:

–          conto corrente;

–          conto deposito titoli e/o obbligazioni;

–          conto deposito a risparmio libero/vincolato;

–          gestione collettiva del risparmio;

–          gestione patrimoniale;

–          certificati di deposito e buoni fruttiferi;

–          cassette di sicurezza;

–          carte di credito/debito;

–          crediti di firma;

–          finanziamenti;

–          fondi pensione.

 

Dati da comunicare:

Saldo iniziale:               Saldo contabile alla data di fine anno precedente o

                                      alla data di apertura del rapporto   finanziario se     

                                       intervenuta nel corso dell’anno di riferimento

 

Saldo finale:                  Saldo contabile alla data di fine anno o alla data  di

                                        chiusura del rapporto finanziario se  intervenuta 

                                       nel corso dell’anno di riferimento

 

Totale movimentazioni

Avere:                          Importo totale degli accrediti effettuati nell’anno

 

Totale movimentazioni

Dare:                            Importo totale degli addebiti effettuati nell’anno

 

 

Termine per l’invio:

Periodo di riferimento                        Termini

2011                                                      31 ottobre 2013

2012                                                      31 marzo 2014

Anni seguenti                                       20 aprile dell’anno successivo a quello

                                                               a cui si riferiscono le informazioni

 

Come chiarito nel provvedimento direttoriale del 25 marzo 2013, i dati e le notizie che pervengono  dall’Anagrafe Tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità  contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

11/07/2013

Bonus 50% e 65% – le novità degli emendamenti al D.L. 63/2013

Lo scorso 3 luglio 2013 il Senato ha approvato la prima tappa per la conversione in legge del Decreto n.63/2013, il c.d. Decreto sull’efficienza energetica varato dal Governo Letta all’inizio di giugno 2013. Ora il testo passa all’esame della Camera.

 

Tra le novità più rilevanti si evidenzia il fatto che:

–         anche l’acquisto di condizionatori a pompa di calore rientrano tra le spese detraibili al 65% (bonus sull’efficienza energetica);

–         e l’acquisto di elettrodomestici classe A+ installati in immobili oggetto di ristrutturazione diventa detraibile al 50%;

–         nonché l’inclusione degli interventi di consolidamento antisismico nel novero di quelli incentivabili.

 

 

Condizionatori a pompa di calore

Dopo una serie di modifiche approvate nella discussione delle commissioni riunite Finanze e Industria, un emendamento del Governo riporta le “pompe di calore” nel perimetro di copertura dell’eco-bonus del 65%.

L’articolo 14 del decreto legge 63/2013, che inizialmente prevedeva l’esclusione, ora fa rientrare anche i condizionatori a pompa di calore negli sgravi, dopo che la Commissione Bilancio ha dato il via libera alla necessaria copertura.

Rientrano a pieno titolo, dunque, tra le spese sul risparmio energetico, agevolabili al 65% fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di “sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia” e di “sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”. Attenzione però al fatto che l’estensione del bonus a questi beni si inserisce nella conversione in legge del decreto 63/2013, già in vigore dallo scorso 6 giugno. La modifica sarà quindi operativa solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

 

L’agevolazione è del 55% per i pagamenti effettuati fino al 30 giugno 2013 e sarà del 65% per i bonifici effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2013.

 

Grandi elettrodomestici

Un altro emendamento approvato dal Senato, che va a modificare l’art.16 comma 2 del D.L. 63/2013, consente di includere nel bonus ristrutturazioni del 50% anche “i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.

 

Tale beneficio si esplica in una detrazione pari al 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili, fino a un esborso massimo di 10.000 euro, e va divisa in dieci rate annuali.

 

Lo sconto annuo dall’imposta lorda, quindi, può arrivare fino a 500 euro, con uno sconto massimo di 5.000 euronel decennio.

Per ottenere il bonus sui mobili, il contribuente deve:

 

 

–        beneficiare della detrazione del 50% sul recupero edilizio;

–        e l’acquisto deve essere finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La spesa massima di 10.000 euro imponibile è da considerarsi aggiuntiva rispetto al limite dei 96.000 euro per immobile, previsti per le opere di ristrutturazione immobiliare. Il limite di spesa di 10.000 euro dovrà bastare sia per i mobili sia per gli elettrodomestici.

Si ricorda che non possono ottenere la detrazione coloro che rinnovano solo l’arredamento, senza ulteriori interventi ovvero acquistano i mobili per arredare un’abitazione di nuova costruzione. 

In particolare, la detrazione Irpef del 50% per i grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ecc.), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione scatterà esclusivamente per i pagamenti che verranno effettuati dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Quest’ultimo è in vigore dal 6 giugno 2013 e tutte le modifiche che verranno approvate durante la sua conversione in legge non avranno efficacia retroattiva.

 

Bonifico obbligatorio

L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che i pagamenti relativi agli acquisti di elettrodomestici e mobilio devono essere effettuati con bonifici bancari o postali con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Quindi, nei bonifici dovranno essere indicati:

–        la causale del versamento;

–        il codice fiscale del beneficiario della detrazione;

–        e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

 

Interventi antisismici

Anche gli interventi per “il miglioramento antisismico” rientreranno tra quelli agevolabili, oltre alle spese per la prevenzione antisismica (agevolabile al 65%).

11/07/2013

 

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *