Bonus 50% e 65% – le novità degli emendamenti al D.L. 63/2013
Lo scorso 3 luglio 2013 il Senato ha approvato la prima tappa per la conversione in legge del Decreto n.63/2013, il c.d. Decreto sull’efficienza energetica varato dal Governo Letta all’inizio di giugno 2013. Ora il testo passa all’esame della Camera.
Tra le novità più rilevanti si evidenzia il fatto che:
– anche l’acquisto di condizionatori a pompa di calore rientrano tra le spese detraibili al 65% (bonus sull’efficienza energetica);
– e l’acquisto di elettrodomestici classe A+ installati in immobili oggetto di ristrutturazione diventa detraibile al 50%;
– nonché l’inclusione degli interventi di consolidamento antisismico nel novero di quelli incentivabili.
Condizionatori a pompa di calore
Dopo una serie di modifiche approvate nella discussione delle commissioni riunite Finanze e Industria, un emendamento del Governo riporta le “pompe di calore” nel perimetro di copertura dell’eco-bonus del 65%.
L’articolo 14 del decreto legge 63/2013, che inizialmente prevedeva l’esclusione, ora fa rientrare anche i condizionatori a pompa di calore negli sgravi, dopo che la Commissione Bilancio ha dato il via libera alla necessaria copertura.
Rientrano a pieno titolo, dunque, tra le spese sul risparmio energetico, agevolabili al 65% fino al 31 dicembre 2013, gli interventi di “sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia” e di “sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”. Attenzione però al fatto che l’estensione del bonus a questi beni si inserisce nella conversione in legge del decreto 63/2013, già in vigore dallo scorso 6 giugno. La modifica sarà quindi operativa solo dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
L’agevolazione è del 55% per i pagamenti effettuati fino al 30 giugno 2013 e sarà del 65% per i bonifici effettuati dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2013.
Grandi elettrodomestici
Un altro emendamento approvato dal Senato, che va a modificare l’art.16 comma 2 del D.L. 63/2013, consente di includere nel bonus ristrutturazioni del 50% anche “i grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
Tale beneficio si esplica in una detrazione pari al 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili, fino a un esborso massimo di 10.000 euro, e va divisa in dieci rate annuali.
Lo sconto annuo dall’imposta lorda, quindi, può arrivare fino a 500 euro, con uno sconto massimo di 5.000 euronel decennio.
Per ottenere il bonus sui mobili, il contribuente deve:
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– beneficiare della detrazione del 50% sul recupero edilizio; – e l’acquisto deve essere finalizzato all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. |
La spesa massima di 10.000 euro imponibile è da considerarsi aggiuntiva rispetto al limite dei 96.000 euro per immobile, previsti per le opere di ristrutturazione immobiliare. Il limite di spesa di 10.000 euro dovrà bastare sia per i mobili sia per gli elettrodomestici.
Si ricorda che non possono ottenere la detrazione coloro che rinnovano solo l’arredamento, senza ulteriori interventi ovvero acquistano i mobili per arredare un’abitazione di nuova costruzione.
In particolare, la detrazione Irpef del 50% per i grandi elettrodomestici (frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, ecc.), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione scatterà esclusivamente per i pagamenti che verranno effettuati dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Quest’ultimo è in vigore dal 6 giugno 2013 e tutte le modifiche che verranno approvate durante la sua conversione in legge non avranno efficacia retroattiva.
Bonifico obbligatorio
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che i pagamenti relativi agli acquisti di elettrodomestici e mobilio devono essere effettuati con bonifici bancari o postali con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Quindi, nei bonifici dovranno essere indicati:
– la causale del versamento;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Interventi antisismici
Anche gli interventi per “il miglioramento antisismico” rientreranno tra quelli agevolabili, oltre alle spese per la prevenzione antisismica (agevolabile al 65%).
11/07/2013
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