Archivio Autore

Congedo strordinario anche a parenti entro il terzo grado

Con la circolare n. 159 del 15/11/2013 l’Inps ha recepito quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 3/7/2013, in relazione alle persone ammesse all’assistenza del familiare disabile (congedo di cui all’art. 4 comma 2 Legge 8/3/2000 n. 53).

La corte, ritenuto ciò incostituzionale, ha deciso che il congedo di cui trattasi può  essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

1.  il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

2.  il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

3.  uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4.  uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5.  un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i  genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

20/11/2013

Novità sulla telematizzazione dei certificati

Tutto pronto per la telematizzazione dei congedi inerenti la maternità, infortunio e la malattia del figlio.

Le modifiche, in particolare, riguardano le nuove procedure d’invio telematico per la certificazione di maternità e la futura denuncia d’infortunio alla pubblica sicurezza.

In particolare:

–          il certificato medico di gravidanza sul quale è indicata la data presunta del parto, il certificato di parto ed il certificato di interruzione di gravidanza, dovranno essere inviati all’INPS esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato, da parte della competente struttura sanitaria pubblica o privata (convenzionata con il SSN);

–          verrà meno l’obbligo per i datori di lavoro di denunciare entro due giorni, all’autorità di Pubblica Sicurezza del comune in cui è avvenuto, l’accadimento infortunistico che abbia avuto per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni;

–          anche il certificato medico, relativo all’assenza del lavoratore a causa della malattia del figlio, dovrà essere inviato per via telematica all’INPS direttamente dal medico che ha in cura il minore.


Le suddette novità, così come previsto dalla normativa stessa, dovranno essere rese operative mediante un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro il 21 dicembre 2013, con cui saranno precisate le specifiche modalità operative.

Fino ad allora, la consegna dei certificati deve avvenire con le vecchie regole: quindi, la lavoratrice trasmette quindi all’INPS, oltre che al datore di lavoro, i certificati di gravidanza, di parto e di interruzione della gravidanza.

20/11/2013

Inail: circolare su infortuni in traferta/missione

L’INAIL, con la circolare n. 52 del 23 ottobre 2013, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dei criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta,

 

con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa. In particolare, le ipotesi di infortunio analizzate sono quelle occorse: tra l’abitazione personale e il luogo della trasferta; tra l’albergo e il luogo della prestazione e nella stanza di albergo (o altro luogo di alloggio scelto dal datore di lavoro). Al riguardo, l’istituto assicurativo si è pronunciato in senso positivo circa la configurabilità in astratto di tutte e tre le ipotesi quali infortuni indennizzabili. In via generale, viene affermato il principio secondo il quale la tutela assicurativa scatta dal momento in cui inizia la missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.

 INFORTUNIO IN ITINERE

Quanto all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, quindi all’estensione della copertura assicurativa, occorre che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione.

Nel dettaglio è stata  sancita espressamente la tutela assicurativa degli eventi infortunistici che si sono verificati durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa.

Differente è invece la disciplina se l’infortunio capita all’estero. Al riguardo, l’INAIL distingue tra:

–  infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa (e viceversa);

–  infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa;

–  infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.

 

INFORTUNI OCCORSI DURANTE IL TRAGITTO DALL’ABITAZIONE AL LUOGO IN CUI DEVE ESSERE SVOLTA LA PRESTAZIONE LAVORATIVA (E VICEVERSA)

Nel primo caso si afferma che i rischi del percorso che collega l’abitazione al luogo di lavoro abituale dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari.

Diverso è il caso del lavoratore in missione e/o trasferta poiché, in tale situazione, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore, ma è imposto dal datore di lavoro. Ne consegue che la circostanza che il lavoratore si trovi in missione vale, di per sé, a connotare in modo differente l’evento infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra l’abitazione e una sede di lavoro temporaneamente diversa, rispetto a quello che si verifichi lungo il tragitto tra l’abitazione e la sede abituale di servizio.

La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione.

Due sono invece le cause di esclusione dell’indennizzo di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta, vale a dire:

–  nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame  funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;

 –  nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio  determinato esclusivamente da tali scelte

 

INFORTUNI OCCORSI DURANTE GLI SPOSTAMENTI EFFETTUATI DAL LAVORATORE PER RECARSI DALL’ALBERGO AL LUOGO IN CUI DEVE ESSERE SVOLTA LA PRESTAZIONE LAVORATIVA (E VICEVERSA)

Analogamente alle considerazioni su esposte, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere.

 

INFORTUNI OCCORSI ALL’INTERNO DELLA STANZA D’ALBERGO IN CUI IL LAVORATORE SI TROVA A DIMORARE TEMPORANEAMENTE

Quanto all’infortunio occorso in albergo, occorre rilevare che esso non è equiparabile a quello avvenuto presso la privata abitazione, la cui indennizzabilità è stata esclusa sulla base di due elementi:

1. l’oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di locomozione all’interno dell’abitazione sia o meno funzionale all’espletamento dell’attività lavorativa, essendo impossibile “certificare una qualsiasi forma di collegamento tra (abituali) condotte spiegate all’interno dell’abitazione e dei luoghi condominiali e attività lavorativa”;

2. il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato. Nessuno dei due elementi individuati dalla Corte di Cassazione per escludere l’indennizzabilità degli eventi verificatisi nella privata abitazione, possono riscontrarsi nella fattispecie del lavoratore in missione e/o trasferta.

Gli eventi accaduti in una stanza di albergo, infatti, non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione, in primo luogo poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta – perciò è necessariamente connesso con l’attività lavorativa – e in secondo luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione

 

Infine, conclude l’INAIL, devono ritenersi meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.

 

15/11/2013

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità

Nome *
Email *