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Adeguata verifica per utilizzo di banconote di grosso taglio

A seguito del Provvedimento del 3 aprile 2013 della Banca d’Italia gli intermediari finanziari, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dovranno ricorrere agli obblighi rafforzati di adeguata verifica dei clienti qualora siano utilizzate banconote di grosso taglio.

Si ricorda infatti che il decreto antiriciclaggio consente i trasferimenti di contanti superiori a 1.000 euro, per il tramite di banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e, con alcuni limiti, istituti di pagamento.

Tuttavia, dal prossimo anno dovrà essere prestata particolare attenzione alle operazioni (di qualsiasi natura) poste in essere con l’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro: in tal caso scatteranno, infatti, specifici approfondimenti da parte dell’intermediario al fine di escludere fenomeni di riciclaggio.

Qualora non siano fornite valide motivazioni, gli intermediari dovranno astenersi dall’effettuazione dell’operazione e dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e potranno valutare la possibilità di inviare una segnalazione di operazione sospetta.

L’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 o 200 euro) presenta un maggior rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo: è questo il motivo per il quale il Provvedimento della Banca d’Italia vincola gli intermediari finanziari agli obblighi rafforzati di adeguata verifica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L’adeguata verifica rafforzata consiste nell’adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell’adeguata verifica.

Nel caso di specie, le misure “rafforzate” possono essere esemplificate come segue:

 

OBBLIGHI RAFFORZATI: ESEMPI

–          Acquisizione di informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti (possono essere richieste, ad esempio, informazioni relative ai familiari, conviventi, soggetti in affari);

–          Acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e il titolare effettivo;

–          Con riferimento alle operazioni occasionali, possono essere acquisite  informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse;

–          Con riferimento ai rapporti continuativi: indagini più approfondite sulla natura e sullo scopo del rapporto;

–          Maggiore intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.

15/11/2013

Plusvalenza sull’immobile estero

Per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia, che intendono cedere immobili detenuti all’estero, si rende necessario valutare i profili impositivi dell’operazione.

 

Il punto di partenza per analizzare la fattispecie è il diverso criterio utilizzato per tassare i residenti e i non residenti. I primi sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i secondi sono tassati esclusivamente sui redditi prodotti in Italia.

Il criterio appena descritto, sancito dall’art. 3 del Tuir, comune a molti stati stranieri, determina evidenti fenomeni di doppia imposizione che, a livello internazionale, sono risolti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Ai sensi dell’articolo 67 del Tuir, sono imponibili le plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili acquistati o costruito da non più di cinque anni, fatta eccezione per quelli che per la maggior parte del periodo sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

In base alla disciplina interna, l’imponibilità dell’operazione è esclusa nel caso in cui:
– l’immobile venga ceduto trascorsi cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione;
– l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale.
Il mancato soddisfacimento delle suddette condizioni rende l’operazione imponibile e, ai sensi del successivo articolo 68 del Tuir, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto dell’immobile, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (ad esempio, oneri accessori, come spese notarili sostenute al momento dell’acquisto).

L’applicazione della suddetta normativa interna deve, tuttavia, fare i conti con le disposizioni convenzionali, verificando l’esercizio della potestà impositiva italiana.
In tal senso, si dovranno verificare le disposizioni relative ai beni immobili contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il Paese in cui è ubicato l’immobile.
Generalmente, come detto, le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia seguono il Modello OCSE 2010, che disciplina gli utili derivanti dalla cessione di beni immobili nell’art. 13. Tale disposizione recita “Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati”.

La disposizione richiamata concede la tassazione allo Stato in cui i beni immobili sono collocati.
Il mancato utilizzo dell’espressione “soltanto” tuttavia fa sì che la potestà impositiva spetti anche al Paese di residenza del soggetto che ha conseguito il reddito.
In sintesi, il disposto Convenzionale prevede che i “soggetti” italiani che realizzano plusvalenze da beni immobili all’estero possono essere tassati sulle plusvalenze sia nello Stato estero che in Italia.

Di conseguenza, il contribuente subirà una doppia imposizione che potrà essere eliminata/ridotta attraverso l’ottenimento di un credito d’imposta ex art. 165 Tuir.

Si segnala, infine, per quanto attiene ai profili dichiarativi, in riferimento a UNICO PF 2013, che la plusvalenza assume rilevanza, ai fini Irpef, per il suo intero ammontare, e concorre alla formazione del reddito complessivo.

 15/11/2013

 

Il Decreto Istruzione. novità su tirocini e apprendistato

Il cosiddetto Decreto Istruzione è stato convertito in legge, introducendo diverse novità in tema di apprendistato e tirocini in azienda.

 

La Legge n. 128 dell’8 novembre 2013 di conversione, con modificazioni, del DL n. 104 del 12 settembre 2013 (c.d. Decreto Istruzione) è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre. Tra gli obiettivi del provvedimento quello di promuovere l’alternanza tra scuola e lavoro e le attività di stage, tirocinio e didattica in laboratorio.

Apprendistato e alta formazione

Ad esempio viene data facoltà agli istituti tecnici superiori (ITS) – ma anche alle università, alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica – di stipulare specifiche convenzioni con imprese, rappresentanze del mondo del lavoro e delle professioni, altre istituzioni, enti e associazioni per la realizzazione dare il via a contratti di apprendistato di alta formazione.

Un successivo decreto interministeriale dovrà poi definire il programma sperimentale per il triennio 2014-2016 per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda, riservati agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado. Un programma la cui stipulazione di contratti di apprendistato prevede oneri a carico delle imprese interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo scopo è quello di fare in modo che i giovani possano scegliere il proprio percorso di studio con una maggiore consapevolezza rispetto a quelle che sono le opportunità offerte dal mercato del lavoro e gli sbocchi occupazionali. Misure che sono dirette agli studenti iscritti all’ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado.

Tirocini formativi

L’articolo 8-bis, inserito nella Legge in fase di conversione, prevede percorsi di orientamento e piani di intervento di tre anni per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici per:

  • far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, misura rivolta agli studenti della scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali;
  • sostenere la diffusione dell’apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria.

15/11/2013

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