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Congedo strordinario anche a parenti entro il terzo grado

Con la circolare n. 159 del 15/11/2013 l’Inps ha recepito quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 3/7/2013, in relazione alle persone ammesse all’assistenza del familiare disabile (congedo di cui all’art. 4 comma 2 Legge 8/3/2000 n. 53).

La corte, ritenuto ciò incostituzionale, ha deciso che il congedo di cui trattasi può  essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

1.  il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

2.  il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

3.  uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4.  uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5.  un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i  genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

20/11/2013

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