Scadenzario Dicembre 2013
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Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che l’art. 16 co. 2 del D.L. 4.6.2013 n. 63 ha introdotto una nuova detrazione IRPEF del 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, nel limite di spesa di 10.000,00 euro (c.d. “bonus arredamento”).
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In sede di conversione nella L. 3.8.2013 n. 90, l’agevolazione in esame è stata estesa anche all’acquisto di determinati elettrodomestici.
SOGGETTI BENEFICIARI
La nuova detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici interessa soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF “maggiorata” del 50% per le spese sostenute:
– dal 26.6.2012 al 31.12.2013;
– in relazione a determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Pertanto, non si può usufruire del “bonus arredamento”:
– se non ricorrono le condizioni per poter beneficiare della detrazione IRPEF del 50% relativa agli interventi edilizi (es. per mancato pagamento delle relative spese con bonifico);
– in relazione alle spese per interventi edilizi sostenute prima del 26.6.2012, per le quali spetta la detrazione IRPEF del 36%.
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
La nuova detrazione del 50% si applica in relazione agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per poter fruire della detrazione, i beni in esame devono essere nuovi.
MOBILI AGEVOLABILI
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la nuova detrazione del 50% si applica in relazione agli acquisti di mobili, quali: letti, materassi, armadi, credenze, cassettiere e comodini,librerie, scrivanie, tavoli, sedie, divani, poltrone, apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di:porte, pavimentazioni (es. il parquet), tende e tendaggi, altri complementi di arredo.
Sono detraibili anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
ELETTRODOMESTICI AGEVOLABILI
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, la nuova detrazione del 50% si applica in relazione agli acquisti di grandi elettrodomestici:
– di classe energetica non inferiore alla “A+”, ovvero classe “A” per i forni, in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l’etichetta energetica;
– oppure per i quali non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Rientrano nei “grandi elettrodomestici”, ad esempio, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
PERIODI DI ACQUISTO
Per poter usufruire della detrazione, le spese per l’acquisto dei suddetti beni devono essere sostenute nel periodo:
– dal 6.6.2013 (data di entrata in vigore del D.L. 63/2013), anche in relazione agli acquisti di elettrodomestici, ancorché introdotti in sede di conversione;
– al 31.12.2013 (analogamente alle spese per lavori edilizi che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50%).
DESTINAZIONE ALL’ARREDO DELL’IMMOBILE RISTRUTTURATO
Per poter beneficiare della nuova detrazione del 50%, i mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere “finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione”.
Non possono ottenere l’agevolazione, quindi, coloro che:
– rinnovano solo i mobili o gli elettrodomestici senza aver eseguito interventi di recupero edilizio;
– acquistano mobili o elettrodomestici per arredare un’abitazione di nuova costruzione.
INTERVENTI RILEVANTI
Il “bonus arredamento” è collegato ai seguenti interventi edilizi, per i quali si usufruisce della specifica detrazione IRPEF del 50%:
– manutenzione ordinaria sulle parti comuni di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
– manutenzione straordinaria su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
– restauro e risanamento conservativo su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
– ristrutturazione edilizia su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
– interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
– restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Non possono usufruire del “bonus arredamento”, quindi, coloro che beneficiano della detrazione IRPEF del 50% in relazione ad interventi diversi da quelli sopra elencati, ad esempio:
– acquisto di box auto pertinenziali;
– effettuazione, su singole unità immobiliari residenziali, di opere volte ad evitare gli infortuni domestici o di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, qualora non possano essere qualificate almeno come “manutenzione straordinaria”.
ADEMPIMENTI
Per usufruire del “bonus arredamento” è inoltre necessario:
– utilizzare determinate modalità di pagamento per gli acquisti dei mobili e degli elettrodomestici e delle relative spese di trasporto e montaggio;
– conservare la prevista documentazione.
Non sono invece previste istanze da presentare né comunicazioni preventive da effettuare.
Con il comunicato stampa 4.7.2013 n. 100, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che, per beneficiare del “bonus arredamento”, i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristruttura-zione.
Nei bonifici, pertanto, devono essere indicati:
– la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Con la circ. 18.9.2013 n. 29, l’Agenzia delle Entrate ha però ammesso che, per fruire della detrazione, i pagamenti possono essere effettuati anche mediante carte di credito o di debito, in alternativa al bonifico.
In caso di utilizzo di carte di credito o carte di debito, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento
LIMITE MASSIMO
L’ammontare complessivo della spesa agevolabile per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (e relative spese di trasporto e montaggio) non può essere superiore a 10.000,00 euro.
Anche la nuova detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.
L’importo massimo di ciascuna rata annuale della detrazione è quindi pari a 500,00 euro, che può “moltiplicarsi” qualora il “bonus arredamento” venga usufruito in relazione a più unità immobiliari o parti comuni condominiali.
La detrazione spetta fino a concorrenza dell’IRPEF lorda; analogamente alle altre detrazioni d’imposta per oneri, pertanto, non è possibile “andare a credito”.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti
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Il 2014 è alle porte e con esso anche l’aumento dell’aliquota contributiva a carico degli iscritti alla Gestione Separata.
Infatti, dal prossimo anno la percentuale passerà dall’attuale 27,72% al 28,72%; quota, questa, che sarà destinata a salire fino al 33,72% nel 2018, equiparandola così ai lavoratori subordinati.
Il progressivo incremento dell’aliquota contributiva IVS degli iscritti alla Gestione separata dell’INPS, fa parte della tabella di marcia introdotta dalla Riforma Fornero.
Al riguardo, ricordiamo che il D.L. Sviluppo ha corretto la Riforma del Lavoro ritardando di un anno l’aumento contributivo; infatti, per il 2013 i lavoratori autonomi non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie hanno versato ancora il 27,72% (anziché il 28,72%), e il 28,72% (anziché il 29,72%) nel 2014. Viceversa, è stata anticipata e aumentata del 2% per l’anno in corso l’aliquota per chi è già iscritto ad altra previdenza obbligatoria. Infatti, per tali soggetti l’aliquota contributiva si attesterà, nel 2018, al 24%.
08/11/2013