Schede carburante. No a detrazione senza targa

L’IVA per le schede carburante è detraibile solo se queste sono compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte.

 

La possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le cosiddette schede carburante, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte.

Tra le indicazioni obbligatorie rientra senza dubbio anche quella del numero di targa, che costituisce il principale elemento d’individuazione del veicolo, “come è confermato  dal fatto che per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli per loro natura privi di numero di targa, in quanto non destinati alla circolazione stradale, si consente eccezionalmente che l’individuazione del veicolo avvenga mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice”.

Sentenza Cassazione Tributaria del 18/12/2013

 

17/01/2014

Congedo strordinario anche a parenti entro il terzo grado

Con la circolare n. 159 del 15/11/2013 l’Inps ha recepito quanto stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 3/7/2013, in relazione alle persone ammesse all’assistenza del familiare disabile (congedo di cui all’art. 4 comma 2 Legge 8/3/2000 n. 53).

La corte, ritenuto ciò incostituzionale, ha deciso che il congedo di cui trattasi può  essere riconosciuto al familiare o affine entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

1.  il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;

2.  il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;

3.  uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

4.  uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;

5.  un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i  genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

20/11/2013

Novità sulla telematizzazione dei certificati

Tutto pronto per la telematizzazione dei congedi inerenti la maternità, infortunio e la malattia del figlio.

Le modifiche, in particolare, riguardano le nuove procedure d’invio telematico per la certificazione di maternità e la futura denuncia d’infortunio alla pubblica sicurezza.

In particolare:

–          il certificato medico di gravidanza sul quale è indicata la data presunta del parto, il certificato di parto ed il certificato di interruzione di gravidanza, dovranno essere inviati all’INPS esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato, da parte della competente struttura sanitaria pubblica o privata (convenzionata con il SSN);

–          verrà meno l’obbligo per i datori di lavoro di denunciare entro due giorni, all’autorità di Pubblica Sicurezza del comune in cui è avvenuto, l’accadimento infortunistico che abbia avuto per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni;

–          anche il certificato medico, relativo all’assenza del lavoratore a causa della malattia del figlio, dovrà essere inviato per via telematica all’INPS direttamente dal medico che ha in cura il minore.


Le suddette novità, così come previsto dalla normativa stessa, dovranno essere rese operative mediante un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro il 21 dicembre 2013, con cui saranno precisate le specifiche modalità operative.

Fino ad allora, la consegna dei certificati deve avvenire con le vecchie regole: quindi, la lavoratrice trasmette quindi all’INPS, oltre che al datore di lavoro, i certificati di gravidanza, di parto e di interruzione della gravidanza.

20/11/2013

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