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Schede carburante. No a detrazione senza targa

L’IVA per le schede carburante è detraibile solo se queste sono compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte.

 

La possibilità di detrarre dall’imposta dovuta quella assolta per l’acquisto dei carburanti destinati ad alimentare i mezzi impiegati per l’esercizio dell’impresa è subordinata al fatto che le cosiddette schede carburante, siano complete in ogni loro parte e debitamente sottoscritte.

Tra le indicazioni obbligatorie rientra senza dubbio anche quella del numero di targa, che costituisce il principale elemento d’individuazione del veicolo, “come è confermato  dal fatto che per i veicoli non ancora immatricolati, nonché per quelli per loro natura privi di numero di targa, in quanto non destinati alla circolazione stradale, si consente eccezionalmente che l’individuazione del veicolo avvenga mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice”.

Sentenza Cassazione Tributaria del 18/12/2013

 

17/01/2014

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