Inail: circolare su infortuni in traferta/missione

L’INAIL, con la circolare n. 52 del 23 ottobre 2013, ha fornito importanti chiarimenti in merito all’applicazione dei criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta,

 

con particolare riguardo a quelli avvenuti durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa. In particolare, le ipotesi di infortunio analizzate sono quelle occorse: tra l’abitazione personale e il luogo della trasferta; tra l’albergo e il luogo della prestazione e nella stanza di albergo (o altro luogo di alloggio scelto dal datore di lavoro). Al riguardo, l’istituto assicurativo si è pronunciato in senso positivo circa la configurabilità in astratto di tutte e tre le ipotesi quali infortuni indennizzabili. In via generale, viene affermato il principio secondo il quale la tutela assicurativa scatta dal momento in cui inizia la missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.

 INFORTUNIO IN ITINERE

Quanto all’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, quindi all’estensione della copertura assicurativa, occorre che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un’esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione.

Nel dettaglio è stata  sancita espressamente la tutela assicurativa degli eventi infortunistici che si sono verificati durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, nei limiti in cui l’assicurato non aggravi, per suoi particolari motivi o esigenze personali, i rischi propri della condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustifica la copertura assicurativa.

Differente è invece la disciplina se l’infortunio capita all’estero. Al riguardo, l’INAIL distingue tra:

–  infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa (e viceversa);

–  infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa;

–  infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente.

 

INFORTUNI OCCORSI DURANTE IL TRAGITTO DALL’ABITAZIONE AL LUOGO IN CUI DEVE ESSERE SVOLTA LA PRESTAZIONE LAVORATIVA (E VICEVERSA)

Nel primo caso si afferma che i rischi del percorso che collega l’abitazione al luogo di lavoro abituale dipendono anche dalla scelta del lavoratore riguardo al luogo dove stabilire il centro dei propri interessi personali e familiari.

Diverso è il caso del lavoratore in missione e/o trasferta poiché, in tale situazione, il tragitto dal luogo in cui si trova l’abitazione del lavoratore a quello in cui, durante la missione, egli deve espletare la prestazione lavorativa, non è frutto di una libera scelta del lavoratore, ma è imposto dal datore di lavoro. Ne consegue che la circostanza che il lavoratore si trovi in missione vale, di per sé, a connotare in modo differente l’evento infortunistico che si è verificato lungo il tragitto tra l’abitazione e una sede di lavoro temporaneamente diversa, rispetto a quello che si verifichi lungo il tragitto tra l’abitazione e la sede abituale di servizio.

La missione, infatti, è caratterizzata da modalità di svolgimento imposte dal datore di lavoro con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro, in quanto accessorio all’attività lavorativa e alla stessa funzionalmente connesso, ciò dal momento in cui la missione ha inizio e fino al momento della sua conclusione.

Due sono invece le cause di esclusione dell’indennizzo di un infortunio occorso a un lavoratore in missione e/o trasferta, vale a dire:

–  nel caso in cui l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame  funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;

 –  nel caso di rischio elettivo, cioè nel caso in cui l’evento sia riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa tali da esporlo a un rischio  determinato esclusivamente da tali scelte

 

INFORTUNI OCCORSI DURANTE GLI SPOSTAMENTI EFFETTUATI DAL LAVORATORE PER RECARSI DALL’ALBERGO AL LUOGO IN CUI DEVE ESSERE SVOLTA LA PRESTAZIONE LAVORATIVA (E VICEVERSA)

Analogamente alle considerazioni su esposte, anche gli infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa devono essere trattati come infortuni in attualità di lavoro e non come infortuni in itinere.

 

INFORTUNI OCCORSI ALL’INTERNO DELLA STANZA D’ALBERGO IN CUI IL LAVORATORE SI TROVA A DIMORARE TEMPORANEAMENTE

Quanto all’infortunio occorso in albergo, occorre rilevare che esso non è equiparabile a quello avvenuto presso la privata abitazione, la cui indennizzabilità è stata esclusa sulla base di due elementi:

1. l’oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di locomozione all’interno dell’abitazione sia o meno funzionale all’espletamento dell’attività lavorativa, essendo impossibile “certificare una qualsiasi forma di collegamento tra (abituali) condotte spiegate all’interno dell’abitazione e dei luoghi condominiali e attività lavorativa”;

2. il maggiore controllo che la natura dei luoghi comporta sulle condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato. Nessuno dei due elementi individuati dalla Corte di Cassazione per escludere l’indennizzabilità degli eventi verificatisi nella privata abitazione, possono riscontrarsi nella fattispecie del lavoratore in missione e/o trasferta.

Gli eventi accaduti in una stanza di albergo, infatti, non sono parificabili a quelli avvenuti nella privata abitazione, in primo luogo poiché il soggiorno in albergo è evidentemente necessitato dalla missione e/o trasferta – perciò è necessariamente connesso con l’attività lavorativa – e in secondo luogo poiché il lavoratore, con riguardo al luogo in cui deve temporaneamente dimorare, non ha quello stesso controllo delle condizioni di rischio che ha, al contrario, nella propria abitazione

 

Infine, conclude l’INAIL, devono ritenersi meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione.

 

15/11/2013

Adeguata verifica per utilizzo di banconote di grosso taglio

A seguito del Provvedimento del 3 aprile 2013 della Banca d’Italia gli intermediari finanziari, a decorrere dal 1° gennaio 2014, dovranno ricorrere agli obblighi rafforzati di adeguata verifica dei clienti qualora siano utilizzate banconote di grosso taglio.

Si ricorda infatti che il decreto antiriciclaggio consente i trasferimenti di contanti superiori a 1.000 euro, per il tramite di banche, Poste Italiane Spa, istituti di moneta elettronica e, con alcuni limiti, istituti di pagamento.

Tuttavia, dal prossimo anno dovrà essere prestata particolare attenzione alle operazioni (di qualsiasi natura) poste in essere con l’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 euro e 200 euro) per importi unitari superiori a 2.500 euro: in tal caso scatteranno, infatti, specifici approfondimenti da parte dell’intermediario al fine di escludere fenomeni di riciclaggio.

Qualora non siano fornite valide motivazioni, gli intermediari dovranno astenersi dall’effettuazione dell’operazione e dalla prosecuzione del rapporto continuativo già in essere e potranno valutare la possibilità di inviare una segnalazione di operazione sospetta.

L’utilizzo di banconote di grosso taglio (500 o 200 euro) presenta un maggior rischio di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo: è questo il motivo per il quale il Provvedimento della Banca d’Italia vincola gli intermediari finanziari agli obblighi rafforzati di adeguata verifica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

L’adeguata verifica rafforzata consiste nell’adozione di misure caratterizzate da maggiore profondità, estensione e frequenza, nelle diverse aree dell’adeguata verifica.

Nel caso di specie, le misure “rafforzate” possono essere esemplificate come segue:

 

OBBLIGHI RAFFORZATI: ESEMPI

–          Acquisizione di informazioni ulteriori rispetto ai dati identificativi ordinariamente previsti (possono essere richieste, ad esempio, informazioni relative ai familiari, conviventi, soggetti in affari);

–          Acquisizione di ulteriori informazioni sull’esecutore e il titolare effettivo;

–          Con riferimento alle operazioni occasionali, possono essere acquisite  informazioni sulla natura e lo scopo delle stesse;

–          Con riferimento ai rapporti continuativi: indagini più approfondite sulla natura e sullo scopo del rapporto;

–          Maggiore intensità e la frequenza del monitoraggio nel controllo continuo.

15/11/2013

Plusvalenza sull’immobile estero

Per i contribuenti fiscalmente residenti in Italia, che intendono cedere immobili detenuti all’estero, si rende necessario valutare i profili impositivi dell’operazione.

 

Il punto di partenza per analizzare la fattispecie è il diverso criterio utilizzato per tassare i residenti e i non residenti. I primi sono tassati sui redditi ovunque prodotti, mentre i secondi sono tassati esclusivamente sui redditi prodotti in Italia.

Il criterio appena descritto, sancito dall’art. 3 del Tuir, comune a molti stati stranieri, determina evidenti fenomeni di doppia imposizione che, a livello internazionale, sono risolti dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Ai sensi dell’articolo 67 del Tuir, sono imponibili le plusvalenze realizzate dalla vendita di immobili acquistati o costruito da non più di cinque anni, fatta eccezione per quelli che per la maggior parte del periodo sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.

In base alla disciplina interna, l’imponibilità dell’operazione è esclusa nel caso in cui:
– l’immobile venga ceduto trascorsi cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione;
– l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale.
Il mancato soddisfacimento delle suddette condizioni rende l’operazione imponibile e, ai sensi del successivo articolo 68 del Tuir, la plusvalenza è costituita dalla differenza tra i corrispettivi percepiti e il prezzo di acquisto dell’immobile, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo (ad esempio, oneri accessori, come spese notarili sostenute al momento dell’acquisto).

L’applicazione della suddetta normativa interna deve, tuttavia, fare i conti con le disposizioni convenzionali, verificando l’esercizio della potestà impositiva italiana.
In tal senso, si dovranno verificare le disposizioni relative ai beni immobili contenute nella Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra l’Italia e il Paese in cui è ubicato l’immobile.
Generalmente, come detto, le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia seguono il Modello OCSE 2010, che disciplina gli utili derivanti dalla cessione di beni immobili nell’art. 13. Tale disposizione recita “Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell’articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati”.

La disposizione richiamata concede la tassazione allo Stato in cui i beni immobili sono collocati.
Il mancato utilizzo dell’espressione “soltanto” tuttavia fa sì che la potestà impositiva spetti anche al Paese di residenza del soggetto che ha conseguito il reddito.
In sintesi, il disposto Convenzionale prevede che i “soggetti” italiani che realizzano plusvalenze da beni immobili all’estero possono essere tassati sulle plusvalenze sia nello Stato estero che in Italia.

Di conseguenza, il contribuente subirà una doppia imposizione che potrà essere eliminata/ridotta attraverso l’ottenimento di un credito d’imposta ex art. 165 Tuir.

Si segnala, infine, per quanto attiene ai profili dichiarativi, in riferimento a UNICO PF 2013, che la plusvalenza assume rilevanza, ai fini Irpef, per il suo intero ammontare, e concorre alla formazione del reddito complessivo.

 15/11/2013

 

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