Da oggi 3 febbraio 2014 si può fare domanda di partecipazione al bando che disciplina l’erogazione di una serie di finanziamenti in favore delle piccole e medie imprese della regione Lazio per complessivi 35 milioni di euro.
Gli interventi ammessi: smobilizzo dei crediti degli enti locali, anticipo degli ordini e dei contratti, finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi.
Per quanto attiene le altre caratteristiche del bando, le agevolazioni potranno essere concesse sotto forma di finanziamento agevolato chirografario e potranno coprire fino al 100% delle spese ammesse, con un massimo di 50.000,00 euro per tutte le linee di intervento residuali, 100.000,00 euro per il riequilibrio finanziario legato allo smobilizzo dei crediti degli enti locali, 500.000,00 euro per gli anticipi ordini e contratti, 500.000,00 euro per il finanziamento del circolante, e di 1 milione di euro per gli investimenti produttivi.
L’obbligo Pos continua a rimanere un argomento oggetto di critiche e perplessità,
e non solo per l’inutile aggravio di costi che potrebbe comportare in capo ad imprese e professionisti, ma per l’estrema incertezza che ruota intorno all’adempimento.
In breve:
– L’obbligo di accettare i pagamenti con carte di debito è stato previsto dall’art. 15, comma 4 del D.l 179/2012 e sarebbe dovuto entrare in vigore il1° gennaio 2014. Tuttavia, in mancanza dei necessari decreti attuativi, all’inizio di quest’anno, l’obbligo è rimasto solo sulla carta.
– Successivamente si era parlato di un obbligo, fino al 30 giugno 2014, solo per coloro che, nell’anno precedente avessero riportato un fatturato superiore a 200.000,00 euro, e solo per i pagamenti che avessero superato i 30,00 euro.
– Alcuni giorni dopo, un’altra bozza di decreto, che prevedeva l’obbligo di accettare i pagamenti con carte di debito solo per coloro che avessero fatturato almeno 300.000,00 euro e solo per le attività svolte all’interno degli esercizi e degli studi.
– Il 27 gennaio è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto, con il quale si stabilisce che l’obbligo si applica a tutti i pagamenti di importo superiore a trenta euro disposti a favore di imprese e professionisti, per l’acquisto di prodotti o la prestazione di servizi. L’obbligo entrerà in vigore il 28 marzo, e fino al 30 giugno 2014 riguarderà soltanto i soggetti il cui fatturato dell’anno precedente sia stato superiore a 200.000,00 euro.
Sarà invece necessario un successivo decreto, da emanarsi entro il 28 giugno, per definire le modalità di adeguamento per i soggetti con fatturato inferiore a 200 mila euro inizialmente esclusi.
A seguito di un esame al Senato sembrerebbe però che l’obbligo di accettare i pagamenti con le carte di debito slitterà al 30 giugno 2014, concedendo una proroga di sei mesi ad imprese e professionisti, necessaria al fine di poter consentire agli stessi di dotarsi della strumentazione necessaria per poter adempiere agli obblighi.
Inoltre non c’è ancora nessuna previsione o anticipazione in riferimento alle sanzioni applicabili nel caso in cui l’obbligo non sia rispettato.
L’Attestato di prestazione energetica (Ape) non deve più essere allegato ai contratti di locazione per singole unità immobiliari:
rimangono invece soggette all’obbligo di allegazione le locazioni di interi edifici e i trasferimenti a titolo oneroso.
Nel caso di locazione di singole unità immobiliari, il locatore dovrà informare il conduttore sulla prestazione energetica dell’immobile e dovrà altresì mettere a disposizione dello stesso, sin dall’inizio delle trattative, l’attestato.
Gli obblighi del locatore si tradurranno in una clausola del contratto, con la quale il conduttore attesta di aver ricevuto la documentazione e le informazioni relative (tuttavia il tipo di informazioni fornite non dovrà essere dettagliato nel contratto, così come non dovranno essere riportati particolari dati, non essendo previsto dalla norma alcun richiamo).
I nuovi obblighi riguardano esclusivamente i nuovi contratti stipulati, mentre sono escluse le proroghe, le cessioni e le successioni di contratti e quelli non soggetti a registrazione, in quanto hanno una durata inferiore a 30 giorni.
Sarà invece sempre necessario indicare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente anche nel caso di annunci per la vendita o la locazione tramite mezzi di comunicazione commerciale.
Sebbene a oggi l’obbligo di attestazione per le locazioni di singole unità immobiliari si sia risolto in una semplice dichiarazione all’interno del contratto, le sanzioni previste continuano a essere particolarmente importanti, sebbene non così gravi come la nullità prima prevista.
La sanzione attualmente irrogata per le locazioni va infatti da € 1.000,00 ad € 4.000,00 ma può essere ridotta a metà per i contratti che hanno una durata inferiore a tre anni.
A seguito dell’irrogazione della sanzione, risulterà inoltre necessario provvedere ovviamente anche agli obblighi di attestazione.
La stessa sanzione, è prevista per i contratti stipulati dopo il 4 agosto, per i quali, la mancata allegazione dell’Ape era punita con la nullità del contratto stesso (per i suddetti contratti è attualmente consentita la sanatoria anche se non sono tuttavia precisate le modalità per procedere alla stessa).