Acconciatori ed estetisti possibile l’affitto “di poltrona o cabina”

Pubblicata dal Ministero dello Sviluppo Economico una circolare con cui viene chiarita la questione del contratto di ‘affitto di poltrona’ e ‘di cabina’ per le attività di acconciatore ed estetista.

I parrucchieri e gli estetisti potranno, d’ora in poi, affittare ad altri professionisti spazi interni dei loro negozi.

In base alla normativa nazionale l’ipotesi di “affitto di poltrona” o “affitto di cabina” è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico, concede in uso una parte dell’immobile e delle attrezzature, dietro pagamento di un determinato corrispettivo.

L’attività congiunta può essere esercitata tra due distinte imprese, ma anche che all’interno della stessa impresa possono operare soggetti in possesso di titoli abilitativi diversi (estetista e/o acconciatore).

Ne deriva che un’impresa singola può esercitare l’attività in entrambi i campi purché al suo interno vi siano operatori in possesso dei rispettivi titoli abilitativi.

Dalla suddetta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, conseguirebbe che l’esercente dell’attività di impresa tanto di acconciatura quanto di estetista possa consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori che estetisti, con la sola condizione che questi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.

Le suddette possibilità di affitto di poltrona e di affitto di cabina, consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente come sopra esposto, naturalmente non devono prescindere dal rispetto dalle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria.

05/02/2014

 

Deducibilità perdite su crediti

La Legge di stabilità 2014 ha introdotto la possibilità di dedurre la perdita su crediti contabilizzate in bilancio nel rispetto dei principi contabili nazionali.

In generale si può affermare che possono essere dedotte fiscalmente le perdite su crediti che risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, o quelle sorte in occasione di procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione dei debiti.

Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza, quando il diritto alla riscossione è prescritto e quando i crediti sono stati cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Sarà quindi necessario dimostrare l’oggettiva situazione di insolvenza, dando altresì dimostrazione che la stessa non è temporanea.

Più precisamente, la “definitività” di una perdita è rinvenibile allorquando sia possibile escludere l’eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria. Invece, qualora sia possibile ritenere che l’inesigibilità del credito sia una condizione solo temporanea, non sussistono i requisiti di “definitività” della perdita e la stessa rientra nella categoria delle perdite “potenziali”, quindi non deducibile fiscalmente.

Affinché sia possibile dedurre una perdita su crediti sarà necessario produrre apposita documentazione che attesti l’esito negativo delle azioni esecutive promosse dal creditore.

Sarà necessario dimostrare che, da una valutazione complessiva del debitore, risulti che la documentazione in oggetto comprovi una situazione ormai irreversibile e definitiva.

Tuttavia, non sempre è necessario dimostrare l’esito negativo delle azioni esecutive: in alcuni casi è infatti possibile anche dimostrare che l’incapienza patrimoniale e finanziaria del debitore è tale da sconsigliare l’instaurazione di procedure esecutive.

Risulta comunque essenziale allegare le lettere dei legali (o dell’agenzia di recupero crediti) che, incaricati alla riscossione del credito, attestino l’attività svolta per il recupero del credito e i motivi per i quali l’inesigibilità sia ormai da considerarsi definitiva.

La Giurisprudenza ha inoltre introdotto un ulteriore caso in cui si possono ritenere sussistenti quegli elementi certi e precisi che consentono la deducibilità della perdita. Nel caso di revoca degli affidamenti al debitore da parte degli istituti di credito la sentenza n.12431 del 18 luglio 2012 della Corte di Cassazione ha infatti ritenuto sussistente in capo al creditore la possibilità di svalutare il credito.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale Marche 113/2010, estendendo ancora di più la possibilità in capo al creditore di dedurre il credito, ha sancito che è possibile dedurre la perdita su crediti nel caso in cui l’insolvenza emerga dall’analisi del bilancio del debitore e sia attestata dalle relazioni dei professionisti e dell’organo di controllo della società creditrice.

Nell’anno in cui la perdita su crediti può considerarsi inesigibile, in quanto sono dimostrabili gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma, sarà necessario procedere con la rilevazione della perdita.

Non è invece possibile rinviare la perdita ad un esercizio successivo, così come è stato recentemente chiarito dalla Cassazione con la Sentenza n. 9218 del 21 aprile 2011.

05/02/2014

Il DURC in presenza di crediti verso le P.A.

Il DURC può essere rilasciato anche in presenza di certificazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, emessa tramite la “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti”.

 

A renderlo noto è l’INPS con la circolare n. 16/2014, fornendo le opportune indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina a seguito della realizzazione, da parte del MEF, all’interno della “Piattaforma per la Certificazione dei Crediti” (PCC), della funzione di “Gestione Richieste DURC”, riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di “Verifica la capienza per l’emissione del DURC”, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.

 
L’obiettivo, in sostanza, è quello di consentire alle imprese che vantano crediti verso la P.A. di ottenere un Durc, ancorché la loro posizione contributiva presenti delle scoperture che potrebbero però essere sanate, se il credito maturato fosse stato riscosso.

 
La richiesta di attestazione del credito deve essere presentata dal titolare del credito – quindi dall’azienda – attraverso il sistema telematico in gestione al MEF, nella “Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC)” e nella nuova funzione “Gestione richiesta DURC”.

Il Durc rilasciato con le suddette modalità ha una durata di 120 giorni dalla data del rilascio e può essere utilizzato per tutte le finalità prevista dalla normativa in vigore.

05/02/2014

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