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Sanzioni pesanti per locazioni senza Ape

L’Attestato di prestazione energetica (Ape) non deve più essere allegato ai contratti di locazione per singole unità immobiliari:

 

rimangono invece soggette all’obbligo di allegazione le locazioni di interi edifici e i trasferimenti a titolo oneroso.

Nel caso di locazione di singole unità immobiliari, il locatore dovrà informare il conduttore sulla prestazione energetica dell’immobile e dovrà altresì mettere a disposizione dello stesso, sin dall’inizio delle trattative, l’attestato.

Gli obblighi del locatore si tradurranno in una clausola del contratto, con la quale il conduttore attesta di aver ricevuto la documentazione e le informazioni relative (tuttavia il tipo di informazioni fornite non dovrà essere dettagliato nel contratto, così come non dovranno essere riportati particolari dati, non essendo previsto dalla norma alcun richiamo).

I nuovi obblighi riguardano esclusivamente i nuovi contratti stipulati, mentre sono escluse le proroghe, le cessioni e le successioni di contratti e quelli non soggetti a registrazione, in quanto hanno una durata inferiore a 30 giorni.

Sarà invece sempre necessario indicare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente anche nel caso di annunci per la vendita o la locazione tramite mezzi di comunicazione commerciale.

Sebbene a oggi l’obbligo di attestazione per le locazioni di singole unità immobiliari si sia risolto in una semplice dichiarazione all’interno del contratto, le sanzioni previste continuano a essere particolarmente importanti, sebbene non così gravi come la nullità prima prevista.

 
La sanzione attualmente irrogata per le locazioni va infatti da € 1.000,00 ad € 4.000,00 ma può essere ridotta a metà per i contratti che hanno una durata inferiore a tre anni.

A seguito dell’irrogazione della sanzione, risulterà inoltre necessario provvedere ovviamente anche agli obblighi di attestazione.

 

La stessa sanzione, è prevista per i contratti stipulati dopo il 4 agosto, per i quali, la mancata allegazione dell’Ape era punita con la nullità del contratto stesso (per i suddetti contratti è attualmente consentita la sanatoria anche se non sono tuttavia precisate le modalità per procedere alla stessa).

30/01/2014

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