Le scadenze per il versamento della mini IMU e TARES sono ormai passate,
ma per chi avesse dimenticato o abbia avuto problemi con i pagamenti, c’è ancora tempo per rimediare senza pagare in pesantissime sanzioni (che scatteranno infatti nel caso in cui il contribuente non provveda al pagamento entro un anno) attraverso il ravvedimento operoso.
Per quanto riguarda eventuali ritardi nel pagamento della TARES, visti i numerosi problemi riscontrati nei diversi Comuni italiani, in caso di mancato invio del bollettino del saldo TARES 2013 e del modello F24 relativo ai servizi indivisibili da parte del Comune non è stata prevista alcuna sanzione in caso di maggiorazione TARES insufficiente o non effettuata.
Si può dire che le perdite su crediti sono deducibili fiscalmente solo se:
– risultano dal elementi certi e precisi;
– se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso:
– quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese;
– quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto (in tal caso è necessario far riferimento alle disposizioni codicistiche, ma il termine di prescrizione ordinario è di 10 anni);
– in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.
In ogni caso, uno dei presupposti per procedere alla deduzione del credito è rappresentato dall’aver esposto in bilancio le suddette perdite.
Si pensi quindi al caso di un credito di modesta entità che non si vuole stralciare dal bilancio d’esercizio: in tal caso ben si potrà contabilizzare una svalutazione integrale del credito, la quale sarà comunque interamente deducibile.
Più precisamente, in tal caso:
– l’importo relativo alla svalutazione analitica va considerato interamente deducibile (in quanto ai fini fiscali è una vera e propria perdita su crediti);
– il credito andrà eliminato dal calcolo del plafond ai fini della deducibilità della svalutazione crediti in quanto ormai non più esistente.
Gli altri importi accolti nella voce B10.D del conto economico (svalutazione crediti) seguiranno invece la disposizione generale e saranno deducibili nella misura dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa. In ogni caso il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti non deve superare il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio.
Le perdite sui crediti saranno deducibili limitatamente alla parte che eccede l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi. Pertanto, qualora debba essere rilevata una perdita su crediti deducibile dovrà in primo luogo essere utilizzato il fondo svalutazione crediti.
Tuttavia, nel caso in cui la perdita su crediti non sia rilevata in bilancio non sarà mai possibile procedere con una variazione in diminuzione del modello Unico, al fine di dedurre fiscalmente il costo.
Questo indipendentemente dalla presenza o meno dei presupposti richiamati dal Tuir.
Pertanto, nel caso di un credito di modesta entità, scaduto da più di sei mesi, qualora gli amministratori non vogliano riportare la perdita su crediti in bilancio (perché il credito sia ritenuto ancora esigibile), non sarà in alcun caso possibile procedere a una rettifica degli imponibili fiscali.
Ma cosa avviene nel caso in cui il credito di modesta entità sia stralciato in bilancio prima dello scadere dei sei mesi richiesto dalla disciplina fiscale?
Ebbene, in questo caso la perdita sarà deducibile, ma solo nell’esercizio in cui saranno decorsi i sei mesi previsti dalla norma.
Dal 2013 (quindi già dalla prossima dichiarazione), i redditi derivanti dai contratti di locazione saranno
infatti abbattuti della percentuale forfettaria del 5% e non più del 15%, pertanto, le imposte dovranno essere pagate sul 95% dei canoni dichiarati in contratto (indipendentemente dalla loro riscossione), in luogo dell’usuale 85%.
Si ricorda, inoltre, che i redditi vanno dichiarati indipendentemente dalla loro percezione, salvo il caso in cui si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità.
alla fine del procedimento potrà essere accertato il mancato incasso di alcuni canoni, che consentirà di indicare nella dichiarazione successiva, un credito d’imposta per gli importi comunque versati.
In ogni caso, va indicato in dichiarazione il canone diminuito delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese contrattualmente nel canone. Deve invece sempre essere indicata l’eventuale rivalutazione automatica sulla base dell’indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione.
Rimarrà invariata solo la deduzione forfettaria del 25% prevista per le locazioni dei fabbricati situati a Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e Burano.
Sarà invece elevata al 35% la percentuale di deduzione riconosciuta per gli immobili di interesse storico e artistico.
Un’altra novità introdotta dalla Legge di stabilità 2014, che mostrerà i suoi effetti già in sede di redazione del modello Unico relativo ai redditi 2013 sta nel fatto che gli immobili non locati e assoggettati ad IMU, se situati nello stesso Comune in cui si trova l’abitazione principale, concorrono a formare la base imponibile Irpef nella misura del 50% .
A seguito delle novità appena esposte, la cedolare secca diventa un’opzione ancor più conveniente per i proprietari degli immobili, soprattutto a seguito della riduzione dell’aliquota prevista per i contratti a canone concordato (dal 19% al 15%).