E’ al vaglio del Parlamento un nuovo disegno di legge con lo scopo di contrastare la pratica delle dimissioni in bianco.
La lettera di dimissioni volontarie andrà sottoscritta da parte del lavoratore su moduli specifici, i modelli dovranno essere disponibili presso uffici territoriali del lavoro, funzionari comunali e Centri per l’impiego.
Il nuovo modello varrà per i contratti di lavoro subordinato e per i contratti atipici, ossia le collaborazioni in caso di recesso. Sarà garantita la certezza dell’identità del lavoratore richiedente e il rispetto del termine di validità del modulo di dimissioni.
Non è possibile escludere una donna in congedo di maternità da un corso di formazione professionale
se questo corso è inerente al suo impiego ed è obbligatorio per ottenere la nomina definitiva in ruolo.
L’esclusione, infatti, oltre a non essere conforme alla normativa comunitaria, è considerato come trattamento sfavorevole rispetto agli uomini.
A stabilirlo è la Corte di giustizia Ue nella sentenza alla causa C-595/12, che afferma che non è ammissibile che il congedo di maternità produca effetti negativi sulle condizioni di lavoro una lavoratrice.
Il Ministero dell’Interno, con la nota protocollo n. 2460/2014, ha riepilogato le novità più significative in merito alla procedura per il rilascio del permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare in uno Stato membro dell’UE.
Tra le novità più importanti spunta l’obbligo di inserire nei permessi di soggiorno – che consentono l’esercizio di attività di lavoro subordinato – la dicitura “perm. unico lavoro”.
Sono esclusi: i permessi di soggiorno rilasciati ai lavoratori autonomi, ai lavoratori stagionali, ai lavoratori marittimi, ai lavoratori distaccati, ai lavoratori “alla pari”, agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione, nonché ai titolari di protezione internazionale o temporanea e ai titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Altra novità importante riguarda i termini per il rilascio del permesso di soggiorno che passano da 20/40 giorni a 60 giorni, sia per quello emesso da parte della questura che per il nulla osta al lavoro da parte dello sportello unico per l’immigrazione.
Viene abrogato l’obbligo della stipula del contratto di soggiorno all’atto del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro.
Viene, infine, eliminata la disposizione che prevede il requisito della cittadinanza italiana per i lavoratori delle imprese dei settori autoferrotranvieri e del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano.