Il Ministero del Lavoro sta per avviare una campagna dedicata al controllo contro le false collaborazioni e P.Iva.
Nell’ambito delle false partite IVA, che mascherano veri e propri lavori di tipo subordinato, la Riforma Fornero ha introdotto tre indici presuntivi che fanno capire quando scatta la presunzione di falsità, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente.
Gli indici presuntivi sono:
durata della collaborazione: tale periodo (da individuare nell’ambito di ciascun anno civile dal 1° gennaio al 31 dicembre) deve essere almeno pari a 8 mesi annui (ossia 241 giorni, anche non continuativi) nell’arco di due anni consecutivi. Tale presupposto potrà realizzarsi solo a decorrere dai periodi 1° gennaio-31 dicembre degli anni 2013 e 2014. La verifica potrà essere effettuata una volta maturati i due anni indicati dalla normativa in materia;
fatturato: deve essere pari all’80% del ricavato nell’arco di due anni solari consecutivi. Si considerano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome (con esclusione delle prestazioni di lavoro subordinato, di lavoro accessorio o di altra natura) fatturate (indipendentemente dall’ effettivo incasso) nel biennio solare (2 periodi di 365 giorni non coincidenti necessariamente con il biennio civile) decorrente dal 18 luglio 2012;
postazione fissa di lavoro: tale presupposto si verifica quando, negli archi temporali utili alla realizzazione di una delle altre condizioni indicate, il collaboratore possa usufruire di una postazione ubicata in locali in disponibilità del committente. A differenza dei due presupposti appena illustrati, quest’ultimo potrà essere verificato da subito anche se da solo non potrà mai far scattare alcuna presunzione di legge.
Qualora vengano soddisfatte almeno due dei suddetti presupposti, il datore dovrà obbligatoriamente assumere il proprio dipendente mediante un contratto di co.co.co., alla base del quale deve esserci uno specifico progetto affinché possa essere legittimo.
Uniche eccezioni a cui non si applica la predetta disciplina sono: attività che richiedano un elevata professionalità; quando il titolare della partita IVA possa dimostrare un fatturato annuo non inferiore a 1,25 volte il minimo imponibile previsto per i contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali, che per quest’anno è pari a € 19.395; qualora le prestazioni lavorative svolte prevedano un’iscrizione in apposito registro, albo, elenco o ruolo.
Per quanto riguarda le collaborazioni a progetto, la Legge Fornero ha introdotto due tipi di presunzioni assoluta e relativa.
La prima stabilisce che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di specifico progetto sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
La relativa invece stabilisce che, salvo prova contraria a carico del committente, i rapporti di lavoro si considerano rapporti di lavoro subordinato sin dalla data di costituzione, nel caso in cui l’attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
È chiaro, quindi, che il progetto è un elemento essenziale del contratto, in assenza del quale scatta la presunzione assoluta di subordinazione.
In particolare, gli elementi caratterizzanti del progetto sono i seguenti: collegamento a un determinato risultato finale; autonoma identificabilità nell’ambito dell’oggetto sociale del committente; non coincidenza con l’oggetto sociale del committente; non svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.
Da oggi entra in vigore l’obbligo di acquisire il certificato penale, in caso di rapporti instaurati con minori d’età.
Infatti, i datori di lavoro che hanno un “contatto diretto e regolare” con lavoratori under18 devono dimostrare di possedere il suddetto documento al fine di verificare l’assenza di condanne per reati legati a pedopornografia e sfruttamento sessuale dei minori.
In caso di inadempimento scatta una sanzione che va da 10.000,00 a 15.000,00 euro.
Il D.Lgs n. 39/2014 impone che il certificato penale sia “richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” e serve a verificare l’esistenza di condanne per: prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; pornografia virtuale; adescamento di minorenni.
Il certificato conterrà per motivi di privacy le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente citati dalla norma.
Il sistema operativo per il rilascio del certificato non è ancora operativo, in attesa della sua messa in funzione, gli uffici del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro che dimostri di avere il consenso del lavoratore interessato (avendo compilato il modulo predisposto), l’attuale certificato penale.
Oltre all’aggravio in termini burocratici, la nuova norma impone una spesa ai datori pari a 20 euro, “salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal D.P.R. 642/1972, tabella B”, cioè i certificati richiesti da Onlus, federazioni sportive ed enti di promozione sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni.
La voluntary disclosure 1.0, termina con quasi 200 adesioni all’attivo e con un patrimonio in attesa di rientro di alcune centinaia di milioni di euro.
Inizialmente lo strumento doveva essere il principale mezzo di auto-denuncia delle attività detenute all’estero mai dichiarate, ma a oggi rimane uno strumento scarsamente utilizzato.
L’operazione ha interessato soprattutto il target medio/basso, vale a dire la platea di dichiaranti con disponibilità estere da 500.000 fino a 2-3 milioni di euro.
Da qui la necessità di modificare il quadro normativo e l’aspetto sanzionatorio, rimettendo mano al testo originario. Dalla versione originaria, del D.L. n.4/2014 è stato eliminato l’intero articolo 1 sulla voluntary disclosure.
L’esame della nuova normativa inizierà questa settimana. Il Governo Renzi e il Parlamento dovrebbero iniziare a lavorare sui nuovi testi della collaborazione volontaria, ponendo particolare attenzione:
– alla forfetizzazione dell’imposta, ipotesi sostenuta da vari operatori, ma che rischia di creare delle difficoltà – una forfetizzazione in sanatoria al 20%, per esempio, non permetterebbe di coprire neppure l’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di beni e servizi pagate su conti esteri. L’equilibrio tra ragioni politiche e adeguatezza agli standard comunitari rischia in sostanza di protrarre sempre più avanti i tempi di gestazione del nuovo Ddl sulla voluntary disclosure;
– alla scelta di ampliare la copertura (anche penale) della regolarizzazione;
– alla possibilità di alleggerire i professionisti e gli intermediari dalle incombenze in ambito di controlli antiriciclaggio e di responsabilità penali connesse con la sanatoria.
Condizione necessaria per poter realizzare l’emersione dei capitali, è il fatto che il contribuente non sia già stato raggiunto da una qualsiasi attività di accertamento o di ispezione.
Restano a carico del contribuente, con la vecchia e probabilmente anche con la nuova versione della voluntary, le imposte e gli interessi; vengono invece ridotte le sanzioni amministrative.
Riguarderà le omissioni sui periodi d’imposta precedenti alla data sopra citata, e precedenti, per i quali non siano scaduti i termini di accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi sul Modulo RW.
Poiché la procedura va avviata entro il 30 settembre 2015, il contribuente potrà ravvedere eventuali omissioni commesse in Unico 2014.
Bisognerà porre attenzione sulla decadenza dei termini d’accertamento.